Archivio "pillole" dell'Arbitro
Selezione di orientamenti ACF (Archivio 2021-2022)
In questa sezione del sito sono richiamati, in forma di massime, orientamenti definiti dal Collegio in sede di esame dei ricorsi presentati dai risparmiatori.
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione, tanto degli intermediari che degli investitori retail, uno strumento che consenta loro di cogliere, con la necessaria immediatezza e facendo uso di un linguaggio tendenzialmente adatto anche ai non addetti ai lavori, gli aspetti di maggior rilievo affrontati dal Collegio in sede di risoluzione delle controversie.
L’iniziativa mira al miglioramento delle dinamiche relazionali tra investitori al dettaglio e intermediari, così da contenere i casi di conflittualità che, ove comunque insorti, potranno trovare negli orientamenti già assunti dall’ACF un’utile guida per la loro auspicabile sterilizzazione. Proprio per questo, l’iniziativa è “aperta”, pronta cioè a recepire suggerimenti e proposte utili a migliorarne il grado di fruibilità e di rispondenza ai bisogni dell’utenza.
Dicembre 2022
Decisione n. 5684 del 25 luglio 2022 (ricorso ID 6477)
Servizio di consulenza - Obblighi informativi - Polizze unit-linked - Responsabilità dell’intermediario - Concorso di colpa del ricorrente
Sussiste la responsabilità dell’intermediario per mancato adempimento degli obblighi informativi quando risulta che il bagaglio informativo messo a disposizione del cliente al momento della sottoscrizione della proposta è consistito nell’aver indicato che il prodotto consigliato era una polizza unit linked che investiva in dollari. Si tratta, infatti, di elementi informativi solo parziali e non sufficienti per consentire una scelta di investimento pienamente consapevole. La responsabilità dell’intermediario è, tuttavia, temperata dalla condotta del ricorrente che è stata caratterizzata da imprudenza, essendosi egli orientato a sottoscrivere un investimento complesso, evidentemente in dollari, pur in presenza di un quadro informativo piuttosto incompleto.
Decisione n. 5686 del 25 luglio 2022 (ricorso ID 6580)
Servizio di consulenza - Art. 54 del Regolamento (UE) n. 565/2017 - Informazione su costi connessi ad una serie di operazioni di disinvestimento/investimento - Responsabilità dell’intermediario
L’art. 54 del Regolamento (UE) n. 565/2017 prescrive, inter alia, che gli intermediari, quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano cambiamenti negli investimenti – da realizzarsi o mediante la vendita di uno strumento e l’acquisto di un altro, oppure mediante l’esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente – “effettuano un’analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi”. Sussiste la responsabilità dell’intermediario quando la proposta indirizzata al cliente si articola in una prima parte, che contiene un confronto tra la composizione del “Portafoglio Iniziale” e quella del “Portafoglio proposto” sotto il profilo delle asset class di appartenenza dei prodotti, e in una seconda parte, relativa a “Piano d’azione e Modulo di consulenza”, che si limita a dare indicazioni degli esiti positivi della valutazione di adeguatezza. In tal caso, la proposta difetta completamente dell’analisi dei costi/benefici relativa ai cambiamenti del portafoglio in essa suggeriti e, dunque, risulta del tutto carente nell’indicazione delle ragioni per cui i secondi avrebbero sopravanzato i primi.
Decisione n. 5709 del 27 luglio 2022 (ricorso ID 7318)
Servizio di consulenza – Raccomandazione di non effettuare vendite – Obbligazione di mezzi e non di risultato – Esclusione della responsabilità dell’intermediario
Nel caso di consulenza in materia di investimenti c.d. di mantenimento, con la raccomandazione di non effettuare vendite, non sono configurabili ipotesi di inadempimento dell’intermediario, quando, da una parte, non ci sono evidenze che gli strumenti in portafoglio fossero divenuti inadeguati per il profilo del ricorrente e, dall’altra, l’intermediario non può essere ritenuto responsabile per andamenti avversi del mercato, dal momento che il servizio di consulenza si caratterizza per l’esistenza di un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
Decisione n. 5705 del 27 luglio 2022 (ricorso ID 6715)
Servizio di esecuzione di ordini on line - Obblighi informativi - Caratteristiche dell’operatività contestata - Avviso di inappropriatezza - Esclusione della responsabilità dell’intermediario
Pur non avendo l’intermediario provato che la procedura informatica utilizzata consentisse al cliente di recuperare il KID in ogni momento, in modo da consentirgli di accedere anche successivamente alle informazioni ivi contenute, il ricorrente non può, per parte sua, ritenersi esente da responsabilità. Infatti, la sua operatività, protrattasi per circa due mesi sull’ETC, ha finito con l’ignorare la valenza segnaletica della fortissima volatilità dello strumento e il non aver prestato attenzione a nessun avviso presente circa l’inappropriatezza dell’investimento – pur se non bloccante – sono elementi tali che, unitariamente considerati, interrompono il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e le perdite sofferte dall’investitore e, conseguentemente, escludono la responsabilità dell’Intermediario. Il Collegio ha già rilevato che, nei casi in cui l’investitore continui a compiere con sistematicità le operazioni contestate anche quando ne è oramai del tutto chiara la natura come anche le implicazioni, in ossequio al principio del più probabile che non, è ragionevole supporre che egli avrebbe in ogni caso effettuato le operazioni contestate, anche in presenza di un pieno e corretto adempimento degli obblighi informativi e comportamentali da parte dell’intermediario.
Decisione n. 5704 del 27 luglio 2022 (ricorso ID 6487)
Servizio di consulenza - Obblighi informativi - Irrilevanza dell’esperienza e della propensione al rischio del cliente - Responsabilità dell’intermediario - Mancato sollecito disinvestimento da parte del cliente - Riduzione del risarcimento
La maggiore esperienza del cliente in ambito finanziario non può costituire un’esimente per l’intermediario dall’obbligo di fornirgli le informazioni necessarie per consentire una scelta consapevole di investimento, né un motivo per onerare il cliente dal doversele reperire da solo. Allo stesso modo, la circostanza che il cliente possa avere una certa propensione al rischio, dimostrata dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari dalle caratteristiche analoghe a quelle del titolo per cui l’intermediario non ha assolto gli obblighi informativi, non è sufficiente per inferire, in via di automatismo, che il cliente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe egualmente eseguito quell’acquisto. L’eventuale maggiore esperienza del cliente e il suo carattere di investitore evoluto assumono rilevanza al fine di valutare se ed in che limiti sia possibile addebitare al cliente - nel momento in cui inizia a palesarsi incontrovertibilmente la rischiosità dello strumento di cui non è stato informato al momento dell’acquisto - il non essere tempestivamente intervenuto per ridurre il rischio, anche con operazioni di liquidazione. Sotto questo profilo, quanto maggiore è il livello di esperienza dell’investitore e più evolute le sue conoscenze finanziarie, tanto maggiore è il dovere di attenzione che si può esigere da quest’ultimo, il quale ha la capacità, che difetta all’investitore meno esperto e più sprovveduto, di intervenire tempestivamente per compiere le operazioni necessarie – a partire dalla liquidazione dei titoli – per contenere le perdite.
Decisione n. 5720 del 1° agosto 2022 (ricorso ID 7275)
Domanda di nullità – Diritto alla restituzione - Prescrizione – Dies a quo
In linea con gli orientamenti della Corte di Cassazione, pur essendo l’azione di nullità imprescrittibile, il diritto alla restituzione del capitale investito si prescrive nel termine ordinario decennale. Il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione di una prestazione eseguita in base ad un titolo nullo si identifica con il giorno della sua esecuzione: ciò significa che, in caso di nullità dell’operazione di investimento, il giorno di decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione del capitale investito si individua con quello in cui l’investimento è stato effettuato. Anche il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad un inadempimento dell’intermediario agli obblighi cui è tenuto nella fase genetica degli investimenti si identifica con quello in cui l’inadempimento si è consumato.
Decisione n. 5722 del 1° agosto 2022 (ricorso ID 7847)
Servizio di consulenza - Obblighi informativi - Irrilevanza dell’esperienza e della propensione al rischio del cliente - Responsabilità dell’intermediario - Mancato sollecito disinvestimento da parte del cliente - Riduzione del risarcimento
Sussiste la responsabilità dell’intermediario quando non prova di avere reso al cliente, al momento della sottoscrizione degli ordini di investimento, le informazioni sulla specifica tipologia di strumenti finanziari proposti e sui rischi insiti negli stessi, necessarie per consentire di effettuare una scelta consapevole; ciò a dispetto del fatto che tali informazioni avrebbero dovuto essere, invece, particolarmente enfatizzate, trattandosi di strumenti speculativi e altamente rischiosi. Nel caso di specie, l’intermediario si è limitato a dare evidenza della consegna di schede prodotto “informative”, che, tuttavia, presentano un contenuto deficitario e lacunoso, in quanto non specificano la tipologia di strumento finanziario, né i rischi connessi alla sottoscrizione, mentre non vi è prova dell’avvenuta consegna dei KIID. Non può assumere rilevanza esimente la circostanza che il cliente fosse investitore esperto e propenso al rischio, giacché anche tale tipo di investitore deve essere sempre messo in condizione di poter valutare ex ante i pro e i contro di un certo investimento, non potendosi assumere a priori che, avendo elevata propensione al rischio, egli intenda sempre e comunque dare corso ad operazioni caratterizzate da analoga rischiosità e che non preferisca, invece, diversificare gli investimenti. L’elevato livello di esperienza del cliente è destinato, invece, ad assumere rilievo al fine di valutare se ed in che limiti sia possibile addebitargli - nel momento in cui inizia a palesarsi incontrovertibilmente la rischiosità dello strumento di cui non è stato informato al momento dell’acquisto - il non essere tempestivamente intervenuto per ridurre il rischio, anche con operazioni di liquidazione dell’investimento.
Decisione n. 5724 del 1° agosto 2022 (ricorso ID 8436)
Servizio di consulenza - Obblighi informativi – Mancata indicazione della natura subordinata - Titoli subordinati - Irrilevanza dell’inesistenza di un obbligo normativo – Responsabilità dell’intermediario
Sussiste la responsabilità dell’intermediario per non aver correttamente adempiuti gli obblighi di informazione nei casi in cui gli strumenti finanziari sono stati descritti come appartenenti al gruppo delle “obbligazioni ordinarie”, senza dare alcuna indicazione in merito alla loro natura di strumenti subordinati. Non può assumere valenza esimente la circostanza che, all’epoca, non esistesse alcuna previsione di rango regolamentare che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata nell’anagrafica del titolo: come più volte rammentato dal Collegio, il fatto che l’ordinamento non imponesse, imperativamente, che l’indicazione della natura subordinata risultasse sin dall’anagrafica, non significa che l’intermediario non dovesse informare, ai sensi dell’art. 21 TUF, il cliente dell’esistenza della clausola di subordinazione, o che egli potesse persino descrivere lo strumento come appartenente alla classe delle obbligazioni ordinarie. Un’obbligazione subordinata è, infatti, uno strumento finanziario che incorpora un livello di rischio di genere e natura diversi da quelli di un’obbligazione ordinaria, sicché si tratta di un’informazione che non può non essere resa al momento dell’investimento - e che non può essere neppure ritenuta assorbita dalla sola generica indicazione di strumento dal rischio “elevato” - perché senza di essa il cliente non può adeguatamente apprezzare il rischio effettivo dell’operazione che compie e, dunque, non può orientarsi in maniera consapevole nelle scelte che riguardano l’allocazione del proprio risparmio.
Decisione n. 5736 del 3 agosto 2022 (ricorso ID 6767)
Servizio di negoziazione per conto proprio – Facoltà dell’intermediario di accettare o meno la conclusione dei contratti – Assenza di vessatorietà della clausola contrattuale – Sussistenza di limiti al rifiuto – Tutela dell’integrità dei mercati
Quando l’intermediario assume l’impegno di quotare i prezzi in acquisto e vendita per gli strumenti finanziari offerti può conservare la facoltà di accettare o meno la conclusione di contratti per le quantità e i prezzi corrispondenti alle quotazioni che comunica ai clienti che, pertanto, costituiscono mere proposte di negoziazione, a cui può anche liberamente decidere di non aderire. Tale clausola contrattuale non assume contenuto vessatorio, anche quando formulata per prezzi corrispondenti alle quotazioni fissate dall’intermediario medesimo. È, infatti, avviso del Collegio che, ad escludere la natura vessatoria della clausola, conduce la considerazione che la possibilità per l’intermediario di non accettare la proposta non è assoluta ma soggiace a limiti, potendo l’intermediario rifiutare l’accettazione solo in presenza di circostanze ed eventi obiettivamente eccezionali e, comunque, solo là dove egli valuti la non accettazione funzionale ad assicurare l’integrità dei mercati: un interesse, questo, che l’intermediario che presta servizi di investimento deve salvaguardare ai sensi dell’art. 21 TUF, non meno dell’interesse individuale del cliente, e che anzi, attesa la sua dimensione di interesse generale, può considerarsi prevalente rispetto a quest’ultimo. Nel caso di specie, la decisione dell’intermediario di non accettare le proposte del cliente non può essere censurata come irragionevole, considerata l’eccezionale contingenza e l’elevatissima volatilità dei mercati che caratterizzava le giornate in cui quelle proposte erano state formulate.
Decisione n. 5756 del 5 agosto 2022 (ricorso ID 6691)
Servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti – Clausola sul versamento dei margini – Rinvio alla documentazione pubblicata sul sito - Sufficiente determinatezza – Esclusione della nullità
Non è nulla la clausola del contratto quadro ai sensi della quale “il valore dei margini di garanzia richiesti dalla Banca, (...) potrà eventualmente eccedere quello imposto dalla regolamentazione disciplinante il funzionamento dei mercati nei quali gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati e potrà essere modificato mediante semplice comunicazione al cliente effettuato anche tramite tecnica di comunicazione a distanza” in quanto non affetta da elementi di indeterminatezza. Infatti, se per un verso il contratto disciplina in maniera puntuale solo gli aspetti generali della marginazione, per altro verso esso rinvia, quanto ai dettagli tecnici e poi alla misura dei margini, alla documentazione resa disponibile sul sito dell’intermediario, ciò che permette di considerare il contenuto della pattuizione come sempre determinabile per relationem. Si tratta di una modalità di determinazione del contenuto della regola contrattuale che, oltre ad essere estremamente diffusa tra gli operatori, non può comunque, in ogni caso, considerarsi irragionevole. Essa risponde, infatti, all’esigenza di evitare che il contratto quadro faccia riferimento a dettagli tecnici che si rivelino poi obsoleti, le percentuali dei margini da versare, sia quelli iniziali sia quelli di variazione, potendo essere soggette a frequenti aggiornamenti per tenere conto di numerosi fattori, tra i quali le condizioni di mercato (ad es. elevata volatilità) o eventi che impattano sul rischio di insolvenza del sistema complessivo, senza tener conto di fattori eventualmente attinenti al profilo di rischio dello specifico cliente. Né, d’altro canto, rende indeterminato l’oggetto della clausola la mancata indicazione del “metodo” utilizzato per definire il sistema di marginazione applicato ai clienti, in quanto ai fini della determinabilità è condizione necessaria, ma anche sufficiente, che l’indicazione esatta dell’effettivo valore dei margini di garanzia che il cliente è tenuto a versare sia reso conoscibile dall’intermediario attraverso l’indicato meccanismo di comunicazione.
Novembre 2022
Decisione n. 5597 del 30 giugno 2022 (ricorso ID 6760)
Servizio di consulenza - Condotta artificiosa del consulente - Utilizzo di carta intestata dell’intermediario - Sussistenza del nesso di necessaria occasionalità - Responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF
La responsabilità dell’intermediario per il fatto del consulente presuppone, quale condizione sufficiente, l’esistenza di un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto illecito del consulente, ravvisabile “in tutte le ipotesi in cui il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito” (così nella giurisprudenza di legittimità, tra le molte, Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3625; quanto, invece, agli orientamenti dell’Arbitro cfr. la decisione del 2 agosto 2019 n. 1781). Nel caso di specie non è revocabile in dubbio, alla luce delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, che la scelta del ricorrente di investire nella gestione patrimoniale sia stata determinata dal fatto che il consulente ne ha carpito la buona fede rappresentandogli, a dispetto di quanto emergeva dal contratto, la gestione patrimoniale come investimento a capitale garantito. Il consulente ha potuto perpetrare artifici e raggiri ai danni del ricorrente in quanto ha sfruttato strumentalmente la sua qualità di soggetto che agiva per conto dell’intermediario, utilizzando la carta intestata del medesimo, di cui disponeva in ragione dell’incarico affidatogli: ha potuto predisporre anche la comunicazione apparentemente a firma dell’amministratore delegato, che doveva servire a tranquillizzare il cliente sulla natura garantita dell’investimento. È proprio in questa comunicazione che si radica il fondamento della responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF.
Decisione n. 5603 del 1° luglio 2022 (ricorso ID 7206)
Inammissibilità del ricorso - Decisione dell’Ombudsman - Richiesta di riesame
Le richieste di riesame della decisione dell’Ombudsman sono inammissibili, se e in quanto si configurino come sostanziali impugnative della pronuncia già resa dall’Ombudsman in relazione al quantum risarcitorio, non potendo l’ACF operare in sede “d’appello”, ovvero di riesame o anche solo di correzione di decisioni assunte da altri soggetti. I suddetti principi debbono essere ribaditi anche nel caso in esame, dal momento che nella concreta prospettazione del ricorso la domanda è formulata, non già come una richiesta di esame della controversia impregiudicata ogni possibile valutazione anche dell’an, bensì solo limitatamente al capo relativo alla quantificazione del danno. Ai fini dell’ammissibilità non basta, infatti, evocare una generica intenzione di chiedere all’Arbitro il riesame integrale della controversia, se poi a tale generica evocazione non segua una coerente impostazione del ricorso, che deve essere articolato prescindendo dal richiamo alla decisione del Giurì per la parte favorevole, e non può certo essere strutturato, come è stato invece nel caso in esame, come un ragionamento in critica rispetto alla decisione precedente nel capo sfavorevole, perché tale struttura denota inequivocabilmente la sola intenzione di sottoporre a gravame il precedente pronunciamento ottenuto dal Giurì bancario.
Decisione n. 5604 del 4 luglio 2022 (ricorso ID 7332)
Servizio accessorio di custodia e amministrazione - Obblighi informativi - Informazione errata dal customer care - Mancato esercizio dell’opzione asimmetrica - Responsabilità dell’intermediario
Con riferimento alla prestazione del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, l’Arbitro ha già più volte precisato che l’art. 1838 c.c. richiede che il depositario - oltre a custodire i titoli, esigerne gli interessi e i dividendi e curare le riscossioni per conto del cliente - “provveda alla tutela dei diritti inerenti ai titoli” e che in tale ottica “anche l’informativa necessaria all’esercizio di tali diritti, strumentale all’operatività su strumenti finanziari, rientra a pieno titolo nell’ambito delle attività legate alla prestazione dei servizi di investimento” (così, tra le molte, decisione del 7 gennaio 2020 n. 2120) in quanto funzionale a permettere al cliente decisioni di investimento. Nel caso di specie la doglianza del ricorrente attiene al fatto di non aver potuto, confidando su un’informazione ricevuta dal customer care poi rivelatasi erronea, esercitare l’opzione asimmetrica e, in definitiva, di non essersi potuto orientare, a causa dell’errata informazione, consapevolmente nelle proprie scelte di investimento. L’errata informazione ha avuto una incidenza causale determinante nella condotta del ricorrente, il quale, non avendo motivo di dubitare dell’esattezza di quanto riferitogli per iscritto, ha fatto pieno affidamento su quella dichiarazione. Né può assumere rilievo la circostanza che successivamente sono state inviate anche delle comunicazioni che recavano le indicazioni corrette: tali comunicazioni rientravano nell’ambito di quelle inviate alla generalità dei clienti che detenevano le azioni, sicché il non avervi prestato attenzione costituisce un comportamento del ricorrente senz’altro scusabile, soprattutto considerando che egli aveva ricevuto già una comunicazione, oltretutto personalizzata, che gli aveva indicato che l’opzione sarebbe stata esercitata automaticamente anche senza sua specifica scelta.
Decisione n. 5605 del 4 luglio 2022 (ricorso ID 7805)
Servizio di esecuzione di ordini on line - Obblighi informativi - Caratteristiche dell’operatività contestata - Parziale esclusione della responsabilità dell’intermediario
Nel caso di specie l’intermediario non ha dato prova di aver assolto in maniera adeguata gli obblighi di informazione in quanto il contenuto della schermata che appariva al cliente al momento dell’inserimento dell’ordine – contenuto che può essere ricostruito sulla base dei file allegati - metteva in luce solo informazioni parziali, quali il carattere elevato del rischio e la valutazione assegnata dall’agenzia di rating, mentre non forniva nessuna informazione sul profilo societario dell’emittente. Non può, tuttavia, essere trascurato il peculiare atteggiarsi dell’operatività del ricorrente il quale, non solo ha eseguito i tre investimenti a distanza di un mese l’uno dall’altro, ma li ha anche effettuati a prezzi, largamente al di sotto della pari e caratterizzati da un trend costantemente decrescente: il che, per un investitore anche solo mediamente esperto (quale può essere definito il ricorrente, non solo alla luce delle risposte rese ai questionari, a cui deve ritenersi vincolato per il principio di autoresponsabilità, ma anche in ragione della composizione del suo portafoglio), è un preciso indice segnaletico della elevatissima rischiosità dello strumento. Ciò costituisce una circostanza sufficiente per ritenere che il danno sofferto sia da imputare, almeno parzialmente, anche alla condotta gravemente imprudente dello stesso investitore.
Decisione n. 5643 del 18 luglio 2022 (ricorso ID 6585)
Servizio di consulenza - Valutazione di adeguatezza - Dichiarazione standardizzata - Incoerenze nel questionario di profilatura - Responsabilità dell’intermediario
Nel caso di specie l’intermediario non ha dato prova dell’esito positivo della valutazione di adeguatezza dell’investimento cui era tenuto attesa la natura del servizio prestato. Agli atti risultano, infatti, soltanto una dichiarazione precompilata nel modulo di sottoscrizione dell’investimento, secondo cui l’operazione in questione “è stata richiesta [dal ricorrente] a seguito di un consiglio adeguato prestato dalla Banca in virtù della [sua] adesione al servizio di consulenza ovvero, in assenza di consiglio, a seguito di positiva valutazione di adeguatezza”, nonché una dichiarazione standardizzata nella quale “in ottemperanza dell’art. 54, comma 12, del Regolamento Delegato UE 2017/565, si attesta che la presente operazione è adeguata per tipologia e oggetto […], per frequenza […] e per dimensione […]”, senza che sia in essa contenuto alcun riferimento né alle caratteristiche personali del ricorrente, né alle caratteristiche del prodotto consigliato e alle diverse informazioni propedeutiche alla valutazione di adeguatezza, quali conoscenze ed esperienze, obiettivi di investimento e situazione finanziaria del cliente. Nessun rilievo probatorio può essere, inoltre, attribuito alla dichiarazione del ricorrente sulla coerenza dell’investimento rispetto al suo portafoglio e ciò in quanto tale dichiarazione, inserita nella casella fuori target market, valorizzata con apposito tick, è volta ad indicare che si tratta di prodotto venduto al di fuori del mercato di riferimento positivo: a fronte di tale dichiarazione del cliente discendeva per l’intermediario l’onere ulteriore di documentare in modo chiaro il motivo dello scostamento dal target market positivo, indicandolo altresì nella relazione sull’adeguatezza (cfr. § 70 gli Orientamenti dell’ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II del 5 febbraio 2018). A ciò si aggiunge che i risultati della profilatura del cliente presentano alcuni elementi contraddittori: da un lato, infatti, sulla base delle risposte rese nel questionario di valutazione di adeguatezza, l’intermediario ha profilato il ricorrente con un profilo definito “dinamico, che tollera significativi livelli di rischio”, dall’altro, emerge però una propensione al rischio bassa, ossia “disposto a tollerare un’oscillazione di valore contenuta dei [suoi] investimenti”.
Decisione n. 5644 del 18 luglio 2022 (ricorso ID 6647)
Servizio di esecuzione di ordini on line - Obblighi informativi - Modalità bloccante - Caratteristiche dell’operatività del ricorrente - Esclusione della responsabilità dell’intermediario
Nel caso di specie l’intermediario ha offerto ampia dimostrazione che le modalità di funzionamento del proprio sistema di internet banking comportano la visualizzazione da parte del cliente, al momento dell’inserimento dell’ordine, di un messaggio con il quale egli viene avvertito della eventuale non appropriatezza dell’operazione, così come della natura complessa del prodotto su cui intende operare, e con il quale viene invitato anche a leggere il contenuto del KID. Tale messaggio è strutturato con funzionalità bloccante, sicché il cliente per poter procedere egualmente con l’ordine, in caso di valutazione di non appropriatezza, deve dichiarare di averne preso visione. In un simile contesto le perdite sofferte in conseguenza delle operazioni di investimento oggetto del contendere non possono, dunque, che rimanere a carico dell’investitore e non possono essere traslate sull’intermediario, il quale ha assolto i propri obblighi mettendo il cliente in condizione di compiere una scelta consapevole e avvertendolo del carattere non appropriato dell’investimento rispetto al profilo. A ciò si aggiunga che il ricorrente, sin dal 2018, aveva intrapreso una serie di investimenti attraverso modalità di trading on line aventi ad oggetto titoli nazionali e internazionali caratterizzati da un rilevante livello di rischiosità: un simile modus procedendi - oltre a denotare una precisa consapevolezza del ricorrente e soprattutto una conoscenza delle tecniche tipiche del trading on line - vale in ogni caso ad interrompere il nesso causale con eventuali (nel caso, insussistenti) inadempimenti informativi del resistente.
Decisione n. 5668 del 21 luglio 2022 (ricorso ID 6804)
Servizio di esecuzione di ordini on line - Obblighi informativi - Log di accesso da parte del ricorrente - Esclusione della responsabilità dell’intermediario
Nel caso di specie l’intermediario ha documentato che il ricorrente ha operato ripetutamente sull’ETC, a partire dal 9 marzo e sino al 21 aprile 2020, giorno in cui l’emittente ha deliberato l’early redemption degli strumenti in questione, con azzeramento del capitale investito, a seguito della cancellazione dell’indice sottostante da parte dell’index provider. Il ricorrente non contesta l’inadempimento dell’intermediario con riferimento alla complessiva operatività sullo strumento, ma si limita a denunciarlo con riferimento solo a quelle che hanno generato perdite: tale circostanza, oltre ad essere indicativa di un certo opportunismo delle doglianze, assume un valore indiziario del fatto che il ricorrente, nel momento in cui ha disposto le specifiche operazioni contestate, non poteva evidentemente ignorare le caratteristiche e i rischi dello strumento, avendovi già in precedenza investito. La conoscenza sostanziale da parte del ricorrente delle caratteristiche dello strumento è corroborata dai log relativi alle attività effettuate dal ricorrente nell’area riservata nel periodo oggetto di analisi: da essi risulta, infatti, che il ricorrente ha visualizzato ben 156 volte, tramite l’accesso all’area riservata del sito, una “scheda titolo” che, per quanto non sia oggettivamente identificata, si può ritenere in via indiziaria, proprio in ragione della contestualità cronologica con le operazioni oggetto del contendere, essere stata proprio quella relativa all’ETC. Alla luce di tali considerazioni può ritenersi complessivamente dimostrato che le modalità con cui l’intermediario ha messo a disposizione la scheda prodotto sono state in concreto idonee a permettere al ricorrente di avere conoscenza delle caratteristiche dello strumento finanziario su cui ha, dunque, operato con piena consapevolezza.
Decisione n. 5667 del 21 luglio 2022 (ricorso ID 6799)
Precedente decisione di accoglimento del ricorso - Richiesta di risarcimento per investimenti non contestati nel ricorso accolto - Indeterminatezza della domanda - Abusivo frazionamento - Doppia inammissibilità
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile in quanto, ponendosi come conseguenza e continuazione di quello definito dall’Arbitro con la decisione del 17 febbraio 2020 n. 2243, contiene un’autonoma richiesta di liquidazione del risarcimento anche in relazione a investimenti che non avevano formato oggetto del precedente ricorso. In disparte il fatto che nessun rilievo può muoversi all’intermediario che - nel conformarsi all’auspicio espresso dall’Arbitro circa lo spontaneo riconoscimento, in presenza della liquidazione degli investimenti contestati con il precedente ricorso, di un risarcimento pari alla differenza tra capitale investito e capitale liquidato - ha correttamente tenuto conto del capitale investito e liquidato solo nelle operazioni dedotte nel precedente ricorso e non anche di quelle che, pur esistenti a quell’epoca, non avevano allora formato oggetto di doglianza, il ricorso è doppiamente inammissibile. Infatti, il ricorrente si limita ad indicare le sole operazioni di investimento produttive di perdite, senza precisare quali sarebbero gli inadempimenti imputabili all’intermediario in relazione a questi specifici investimenti; inoltre, ove gli inadempimenti che si intendono contestare fossero esattamente gli stessi censurati anche nel precedente ricorso, si verserebbe in una ipotesi di frazionamento abusivo della domanda di risarcimento del danno, dal momento che tali inadempimenti potevano essere già dedotti con il primo ricorso.
Ottobre 2022
Decisione n. 5469 del 30 maggio 2022 (ricorso ID 6408)
Servizio di esecuzione degli ordini – Chiusura automatica di posizioni – Necessità di ripristinare i margini – Tutela dell’integrità dei mercati – Esclusione della responsabilità dell’intermediario
L’intermediario - nel momento in cui seleziona le posizioni da chiudere d’ufficio, surrogandosi all’inerzia del cliente che non ha dato seguito al margin call - agisce con il solo obiettivo, nell’interesse dell’integrità dei mercati, di riportare in equilibrio la posizione a rischio entro limiti compatibili con le disponibilità liquide detenute dal cliente ma non deve perseguire anche la finalità di sostituirsi al cliente nella scelta della migliore strategia di investimento. Nel caso di specie assume rilievo la circostanza che l’intervento dell’intermediario è avvenuto a valle dell’inerzia del cliente, il quale pertanto ben avrebbe potuto - se la strategia ottimale fosse consistita nella chiusura delle posizioni con scadenza in giornata - evidentemente adottarla di sua iniziativa, cosa che invece non ha fatto, sicché egli non può imputare all’intermediario alcuna responsabilità per non aver assunto una scelta che egli stesso si è astenuto dall’assumere.
Decisione n. 5489 del 6 giugno 2022 (ricorso ID 6511)
Servizio di esecuzione degli ordini – Obblighi informativi - Irrilevanza della pregressa esperienza e della propensione al rischio del cliente – Responsabilità dell’intermediario
Il livello di esperienza finanziaria del ricorrente, quale risultante dalla pregressa attività di investimento, e la sua spiccata propensione a orientarsi verso titoli ad alto rischio e ad alto rendimento non sono sufficienti ad escludere l’efficienza causale, sulla scelta di investimento, dell’inadempimento informativo dell’intermediario. Il fatto che un investitore possa avere una propensione speculativa o una preferenza per un certo tipo di strumenti non è elemento che di per sé consenta automaticamente di inferire che egli si orienti nelle scelte di investimento senza opportunamente vagliare il quadro informativo a sua disposizione o, peggio, che per esso sia totalmente irrilevante la conoscenza dei concreti elementi che connotano le opzioni di investimento, pur altamente rischiose, che vengono di volta in volta in rilievo.
Decisione n. n. 5490 del 6 giugno 2022 (ricorso ID 6651)
Servizio di esecuzione degli ordini - Prestazione del servizio on line – Obblighi informativi – Link alla scheda prodotto – Modalità bloccante – Esclusione della responsabilità dell’intermediario
E’ esclusa la responsabilità per l’inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari al momento dell’acquisto quando l’intermediario offre ampia dimostrazione che le modalità di funzionamento del proprio sistema di internet banking comportano la visualizzazione da parte del cliente, al momento dell’inserimento dell’ordine, di un messaggio con il quale egli viene avvertito della non appropriatezza dell’operazione, così come della natura complessa del prodotto su cui intende operare, e con il quale viene invitato anche a leggere il contenuto del KID. Tale messaggio è poi strutturato con funzionalità bloccante, sicché il cliente per poter procedere egualmente con l’ordine, in caso di valutazione di non appropriatezza, deve dichiarare di averne preso visione.
Decisione n. 5493 del 6 giugno 2022 (ricorso ID 7710)
Servizio di consulenza - Questionario di profilatura - Rapporto cointestato - Somministrazione ad un unico cointestatario - Responsabilità dell’intermediario
Non opera correttamente l’intermediario che, nel caso di rapporto cointestato, somministra un unico questionario per l’adeguatezza, raccolto con la cointestataria più giovane e poi sottoscritto da entrambe le cointestatarie. Tale modus procedendi appare singolare, non solo perché i profili delle due cointestatarie risultano totalmente identici e indistinguibili, ma anche perché la posizione personale sicuramente più meritevole di tutela – quella della cointestataria più anziana – non risulta censita e ciò tanto più che il contratto prevedeva esplicitamente la necessaria profilatura di entrambe le clienti.
Decisione n. 5491 del 6 giugno 2022 (ricorso ID 6714)
Servizio di esecuzione di ordini - Obblighi informativi – Esperienza del cliente sugli specifichi strumenti - Caratteristiche dell’operatività contestata – Esclusione della responsabilità dell’intermediario
È esclusa la responsabilità dell’intermediario per l’inadempimento degli obblighi informativi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari quando emergono circostanze idonee ad elidere il nesso causale tra il predetto adempimento e il danno lamentato. Nel caso di specie emerge che il ricorrente è un investitore che aveva già in passato dimostrato una certa dimestichezza con gli investimenti in strumenti a leva e assume particolare rilievo la peculiare sequenza delle operazioni di investimento oggetto del contendere, le quali non sono state concentrate tutte in un’unica data, essendosi scandite nell’arco di un paio di mesi, che sono stati caratterizzati da un trend drasticamente decrescente del prezzo dell’ETC. Si tratta di circostanze, entrambe, che nel complesso denotano una strategia di investimento del ricorrente che è difficile potersi considerare essere stata del tutto inconsapevole ed espressione di un investitore privo di conoscenze finanziarie.
Decisione n. 5562 del 23 giugno 2022 (ricorso ID 6843)
Servizio di consulenza – Profilatura del cliente – Incoerenza delle informazioni contenute nei questionari – Contrasto tra gli esiti del questionario e le caratteristiche oggettive del cliente – Responsabilità dell’intermediario
Non può ritenersi effettuata correttamente la profilatura nel caso in cui dai questionari somministrati nel tempo emerga un’incoerenza del quadro informativo nonché nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un contrasto tra le risultanze del questionario e taluni elementi obiettivi riguardanti il cliente, noti all’intermediario o che comunque quest’ultimo avrebbe potuto e dovuto conoscere.
Decisione n. 5560 del 23 giugno 2022 (ricorso ID 6464)
Inammissibilità del ricorso – Decisione dell’Ombudsman – Richiesta di riesame
Il ricorso è inammissibile quando si configura come sostanziale impugnativa della pronuncia già resa dall’Ombudsman in relazione al quantum risarcitorio, non potendo l’ACF operare in sede “d’appello”, ovvero di riesame o anche solo di correzione di decisioni assunte da altri soggetti, quali l’Ombudsman bancario o altri organismi stragiudiziali. Nel caso di specie, nella concreta prospettazione del ricorso la domanda è formulata come una richiesta di riesame della controversia limitatamente al capo relativo alla quantificazione del danno. Al riguardo appare opportuno precisare che non basta evocare una generica intenzione di voler chiedere all’Arbitro il riesame integrale della controversia, se poi a tale generica evocazione non segua una coerente impostazione del ricorso, che deve essere articolato prescindendo dal richiamo alla decisione del Giuri per la parte favorevole, e non può certo essere strutturato, come è stato invece, nel caso in esame, come un ragionamento in critica rispetto alla decisione precedente nel capo sfavorevole, perché tale struttura denota inequivocabilmente la sola intenzione di sottoporre a gravame il precedente pronunciamento ottenuto dal Giurì bancario.
Decisione n. n. 5567 del 23 giugno 2022 (ricorso ID 7095)
Servizio di consulenza – Responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF - Violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del consulente – Rilevanza solo nei rapporti tra consulente e intermediario
La responsabilità dell’intermediario ex art. 31, comma 3, TUF, secondo cui il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente, non è esclusa nell’ipotesi in cui l’intermediario non abbia collocato i titoli oggetto di controversia, avendo svolto solo gli adempimenti relativi al deposito dei titoli. Non rileva, infatti, ai fini dell’esclusione della legittimazione passiva dell’intermediario, la circostanza che le attività svolte dal consulente si siano realizzate in violazione del rapporto di mandato conferitogli, avendo egli collocato prodotti altrui in violazione dell’obbligo di esclusiva. Tale circostanza rileva, infatti, unicamente nell’ambito dei rapporti interni tra consulente e intermediario, ma non può essere addotta da quest’ultimo per opporla all’investitore, che resta terzo rispetto a tale pattuizione, e per il quale quel che conta, ai fini dell’individuazione del prestatore del servizio, è la circostanza che il consulente spenda la sua qualità di soggetto che agisce per conto di un determinato intermediario.
Decisione n. 5568 del 23 giugno 2022 (ricorso ID 8354)
Servizio di consulenza – Obbligazioni subordinate - Obblighi informativi – Irrilevanza dell’assenza di un obbligo regolamentare – Responsabilità dell’intermediario ex art. 21 TUF
Non possono considerarsi correttamente adempiuti gli obblighi di informazione, al momento in cui l’operazione di investimento è stata conclusa, nei casi in cui gli strumenti finanziari sono stati descritti come appartenenti al gruppo delle “obbligazioni ordinarie”, senza dare alcuna indicazione in merito alla loro natura di strumenti subordinati. Non rileva la circostanza che, all’epoca, non esistesse alcuna previsione di rango regolamentare che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata nell’anagrafica del titolo in quanto ciò non escludeva che l’intermediario dovesse informare il cliente, ai sensi dell’art. 21 TUF, dell’esistenza della clausola di subordinazione, né lo autorizzava a descrivere lo strumento come appartenente alla classe delle obbligazioni ordinarie. Un’obbligazione subordinata è, infatti, uno strumento finanziario che incorpora un livello di rischio di genere e natura diversi da quelli di un’obbligazione ordinaria, sicché si tratta di una informazione che non può non essere resa al momento dell’investimento, perché senza di essa il cliente non può adeguatamente apprezzare il rischio dell’operazione che compie e, dunque, non può orientarsi in maniera consapevole nelle scelte che riguardano l’allocazione del proprio risparmio.
Decisione n. 5563 del 23 giugno 2022 (ricorso ID 6876)
Inammissibilità del ricorso – Indeterminatezza dell’oggetto della domanda – Allegazione di documentazione sovrabbondante – Mancata produzione di documentazione utile
Il ricorso è inammissibile quando la descrizione della controversia e delle ragioni sottese alla domanda risulta, non solo poco precisa e circostanziata, ma, anzi, per alcuni aspetti, anche fuorviante, impedendo di delineare in maniera nitida il perimetro delle contestazioni da cui l’intermediario deve difendersi e che l’Arbitro è chiamato a valutare. Emblematiche da questo punto di vista sono, per un verso, la sovrabbondante allegazione di ordini inerenti a operazioni che alla fine non sono autenticamente contestate e, per altro verso, la mancata produzione di documentazione, invece, proprio in relazione agli acquisti delle quote dei fondi comuni verso cui sembrano convergere essenzialmente le doglianze dei ricorrenti.
Settembre 2022
Decisione n. 5354 del 22 aprile 2022 (ricorso ID 6362)
Servizio di esecuzione degli ordini - Revoca di un ordine di investimento – Atto recettizio – Disciplina del mandato - Responsabilità dell’intermediario
La revoca dell’ordine di acquisto, in quanto atto recettizio, produce i suoi effetti nel rapporto tra il cliente e l’intermediario – rapporto a cui si applica, considerata la natura del servizio prestato (esecuzione di ordini), la disciplina generale del mandato – nel momento in cui essa è giunta a conoscenza dell’intermediario, sicché a partire da tale momento quest’ultimo è obbligato ad astenersi dal dare esecuzione all’ordine di acquisto, rispetto al quale è venuto meno il conferimento del relativo incarico. Ne consegue, pertanto, che l’operazione di acquisto delle azioni eseguita dall’intermediario a dispetto della conoscenza, già prima dell’avvio delle negoziazioni, dell’intervenuta revoca dell’ordine di investimento non può imputarsi al cliente, appunto perché il mandato ad acquistare in cui si sostanzia l’ordine impartito dal cliente-mandante è stato revocato prima della sua esecuzione, ma resta, invece, ai sensi dell’art. 1711, primo comma, c.c., inevitabilmente a carico dell’intermediario-mandatario.
Decisione n. 5355 del 22 aprile 2022 (ricorso ID 6587)
Classificazione come cliente professionale - Sufficienza dei requisiti normativamente previsti - Irrilevanza della professione e del livello di scolarizzazione - Inapplicabilità della tutela prevista per il cliente retail
Ai fini della classificazione come cliente professionale su richiesta del cliente sono irrilevanti il tipo di professione esercitata ovvero il basso livello di scolarizzazione, essendo l’attribuzione normativamente possibile anche in assenza di una specifica formazione o di titoli di studio attestanti la competenza in materia finanziaria, là dove siano ricorrenti almeno due dei tre requisiti necessari per riconoscere tale qualità. Nel caso di specie, il ricorrente possedeva, infatti, un portafoglio di strumenti finanziari superiore all’importo minimo richiesto di 500.000,00 euro ed aveva effettuato, nei quattro trimestri precedenti, operazioni di investimento con una frequenza media di gran lunga superiore alle 10 operazioni al trimestre. La correttezza della classificazione del ricorrente come cliente professionale comporta, dunque, l’inapplicabilità a questi delle norme di maggior tutela previste per la clientela retail.
Decisione n. 5366 del 26 aprile 2022 (ricorso ID 6346)
Servizio di esecuzione degli ordini - Mancata esecuzione di un ordine di chiusura automatica - Circuit break del mercato - Gestione manuale - Irragionevolezza del tempo impiegato - Responsabilità dell’intermediario
Nel caso di mancata esecuzione dell’ordine di chiusura automatica di una posizione lunga, dipesa dal fatto che nel momento in cui l’ordine automatico di vendita è stato inviato al mercato si era verificato un circuit break, deve ritenersi che la condotta dell’intermediario, che ha impiegato più di tre ore per gestire manualmente la chiusura della posizione, sia contraria al dovere di diligenza ex art. 21, comma 1, lett. d), TUF ai sensi del quale gli intermediari debbono «disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività». Tale dovere, con riferimento alla prestazione di servizi tramite strumenti telematici, si specifica, come chiarito dalla Consob già nella Comunicazione n. DI/30396 del 2000, nell’obbligo di predisporre «sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori». Anche a voler dare un qualche rilievo alla situazione di stress organizzativo derivante dalla necessità di ottemperare alle misure straordinarie imposte dal DPCM dell’8 marzo 2020 per assicurare il contrasto alla pandemia e, dunque, ammettere che i tempi per la gestione manuale dell’ordine di vendita potrebbero essere stati più lunghi di quelli che una simile modalità di gestione avrebbe ordinariamente richiesto, resta in ogni caso del tutto irragionevole un lasso di tempo di ben tre ore per dare corso a tale attività.
Decisione n. 5368 del 26 aprile 2022 (ricorso ID 6472)
Servizio di esecuzione di ordini - Obbligo dell’intermediario di trasmissione tempestiva al mercato - Cancellazione dell’ordine da parte del gestore del mercato - Non imputabilità dell’intermediario
È esclusa la responsabilità dell’intermediario che ha trasmesso tempestivamente al SeDeX, mercato di negoziazione dei Certificates, l’ordine di vendita impartito dal ricorrente, in quanto risulta che l’ordine impartito dal ricorrente, dapprima eseguito, rientra tra le operazioni di scambio concluse che Borsa Italiana ha successivamente cancellato «ai sensi delle Linee guida Sec. 610, 620 del Regolamento del mercato».
Ne consegue che l’intermediario ha correttamente adempiuto gli obblighi cui era tenuto in relazione al servizio prestato in quanto il suo obbligo era soltanto quello di trasmettere l’ordine al mercato di negoziazione. La cancellazione dell’operazione di scambio conclusa per effetto dell’inziale esecuzione dell’ordine non è, dunque, imputabile all’intermediario, ma è dipesa dalla decisione unilaterale del gestore del mercato che ha ritenuto integrati gli estremi della fattispecie disciplinata dalla linea guida 620. Dell’eventuale non corretta applicazione di quest’ultima non può, quindi, in nessun caso rispondere l’intermediario, dovendo ogni contestazione in questo senso essere semmai indirizzata a Borsa Italiana, quale gestore del SeDeX.
Decisione n. 5370 del 26 aprile 2022 (ricorso ID 6862)
Obblighi informativi – Irrilevanza del profilo evoluto del cliente – Irrilevanza della modalità di acquisto sotto la pari – Responsabilità dell’intermediario
Sussiste la responsabilità dell’intermediario quando non ha prodotto nulla in merito alle informazioni rese al ricorrente circa le caratteristiche dello strumento finanziario, sicché non è dimostrato - onere che grava sull’intermediario - che il cliente disponesse delle informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole di investimento, non potendo tale consapevolezza semplicemente inferirsi dal profilo comunque sufficientemente evoluto e del fatto che anche l’acquisto era avvenuto ad un prezzo sotto la pari. Al riguardo si deve, infatti, ribadire che l’eventuale maggiore livello di esperienza del cliente, così come il fatto che egli ha una certa abitudine ad operare su strumenti obbligazionari del tipo di quelli oggetto dell’operazione, non può costituire di per sé un esimente per l’intermediario dal fornire informazioni precise e puntuali sulle caratteristiche dello strumento finanziario verso cui si indirizza la concreta operazione.
Decisione n. 5398 del 9 maggio 2022 (ricorso ID 6223)
Polizze assicurative unit-linked – Sottoscrizione da parte di enti – Assenza del rischio morte – Uso improprio dello strumento assicurativo – Responsabilità dell’intermediario
La finalità delle polizze unit-linked è quella di assolvere, primariamente, «una finalità di assicurazione per il sottoscrittore, che coincide del resto con l’assicurato, e segnatamente una finalità che non è solo quella di potere ottenere un capitale alla scadenza pattuita (c.d. rischio di sopravvivenza) ma anche, nel caso del verificarsi dell’evento morte nel corso del rapporto, di ottenere la devoluzione del capitale ai soggetti designati in contratto». Questa funzione assicurativa, e poi segnatamente quella di assicurazione contro il rischio morte, viene inevitabilmente meno nel caso di polizza in cui il soggetto contraente e assicurato sia un ente, che per definizione tale rischio non corre, e dove allora l’indicazione del soggetto il cui rischio morte è coperto, nella persona del legale rappresentante, ovvero come nel caso in esame addirittura di un dipendente quale il segretario dell’associazione, finisce per realizzare un uso improprio dello strumento (facendo gravitare la struttura del prodotto verso la tipologia dell’assicurazione sulla vita di un terzo), che in definitiva rappresenta per gli enti solo un modo di immobilizzare per un certo tempo (quello del contratto) il capitale investito, senza alcuna funzione di copertura del rischio demografico.
Decisione n. n. 5399 del 9 maggio 2022 (ricorso ID 6539)
Servizio di esecuzione degli ordini – Piattaforma di home banking – Rallentamenti della piattaforma – Obbligo di assicurare il corretto funzionamento - Responsabilità dell’intermediario
Nel caso in cui non si siano verificati malfunzionamenti della piattaforma di home banking ma meri rallentamenti sussiste, comunque, la responsabilità dell’intermediario se non prova che essi non hanno inciso sulla possibilità per il cliente di operare regolarmente. Ciò anche in ossequio al principio di vicinanza della prova in quanto l’intermediario è l’unico soggetto che dispone di tutti i dati relativi al funzionamento del sistema. Il mero rallentamento non fa venire meno l’inadempimento dell’intermediario, gravando su di esso il dovere di garantire sempre la piena funzionalità della piattaforma, dal momento che anche il semplice rallentamento pregiudica la possibilità della tempestiva esecuzione degli ordini impartiti dal cliente.
Decisione n. 5402 del 10 maggio 2022 (ricorso ID 6746)
Prestazione dei servizi di investimento on line – Obblighi informativi – Link alla scheda prodotto – Caratteristiche concrete dell’operatività del cliente – Raggiungimento dello scopo informativo – Esclusione della responsabilità dell’intermediario
La mera messa a disposizione della scheda prodotto resa accessibile tramite un link cliccabile non può considerarsi, di per sé, mezzo idoneo a fornire la prova dell’adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. Ciò in quanto siffatta modalità finisce per rimettere l’acquisizione delle informazioni ad un comportamento attivo del cliente e, dunque, non equivale alla concreta messa a disposizione delle stesse da parte dell’intermediario, quale si realizzerebbe, in caso di operazione eseguita in ambiente diverso da quello telematico, con la concreta consegna del documento informativo. Nel caso di specie, tale circostanza non vale, tuttavia, di per sé ad escludere che la prova del raggiungimento concreto dello scopo che l’intermediario persegue attraverso tale modalità di messa a disposizione delle informazioni sulle caratteristiche del prodotto possa essere altrimenti acquisita. Alla luce della valutazione delle circostanze del caso, le concrete modalità di svolgimento dell’attività di investimento da parte del ricorrente, caratterizzata dal carattere reiterato per quasi un anno e mezzo delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari solo successivamente contestate, permettono di ritenere che la forma adottata dall’intermediario per rendere disponibili le informazioni può dirsi aver raggiunto il suo scopo, non apparendo verosimile che il cliente possa essersi risolto ad una intensissima e prolungata attività di trading su di un medesimo titolo, poi disposta in piena autonomia e senza sollecitazioni dell’intermediario, essendo del tutto privo di informazioni sulle caratteristiche e il grado di rischio dell’investimento.
Decisione n. 5416 del 17 maggio 2022 (ricorso ID 6364)
Fatto illecito del consulente - Natura aquiliana della responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF - Termine di prescrizione quinquennale – individuazione del dies a quo
Fatto illecito del consulente - Onere in capo al ricorrente di provare la dinamica dei rapporti con il consulente – Insufficienza di generiche allegazioni – Esclusione della responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF
Nel caso in cui la domanda risarcitoria del ricorrente sia volta a far valere la responsabilità indiretta dell’intermediario per fatto illecito del consulente ai sensi dell’art. 31 TUF, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il dies a quo della prescrizione, che è quello più breve quinquennale, inizia a decorrere, non già dal momento in cui l’illecito si è perfezionato, bensì dal momento della sua conoscibilità che, nel caso in esame, coincide con il giorno di pubblicazione della delibera Consob che ha disposto la radiazione del consulente dall’albo.
È esclusa la responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito del consulente quando il ricorrente non fornisce alcuna prova dell’illecito asseritamente perpetrato dal consulente, dal momento che in tali casi il principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23, comma 6, del TUF non può trovare applicazione, trattandosi di prova che deve essere fornita dal ricorrente in quanto riguardante circostanze attinenti alla dinamica dei rapporti concretamente intercorsi con il personale dell’intermediario. Nel caso di specie, il ricorrente si è, infatti, limitato solo ad allegare una non meglio precisata «manipolazione» del rapporto di consulenza e la «falsificazione» o «estorsione» di firme, senza neppure indicare su quali documenti risultassero apposte le firme asseritamente falsificate o estorte. Né un simile tipo di prova può trarsi dalla delibera di radiazione del consulente, che contiene solo un generale riferimento a comportamenti irregolari e illeciti commessi nei confronti dei clienti di cui seguiva la posizione, ma senza che appaia alcuno specifico riferimento, nemmeno di tipo indiziario, ad illeciti perpetrati proprio in danno e nei confronti del ricorrente.
Decisione n. 5418 del 17 maggio 2022 (ricorso ID 6659)
Servizio di consulenza – Raccomandazione di disinvestimento – Indicazione non accurata del valore di liquidazione – Responsabilità dell’intermediario
In presenza di una consulenza al disinvestimento non è revocabile in dubbio che l’indicazione di valore conseguibile – pur con la doverosa avvertenza che la realizzazione dello stesso non può essere garantita, in quanto il valore di liquidazione del titolo dipende dal valore di mercato degli strumenti nel giorno in cui l’operazione trova esecuzione – rappresenta un elemento che ha una valenza suggestiva per il cliente, che pertanto può essere rafforzato nel suo proponimento di disinvestire proprio dall’indicazione del risultato che gli viene rappresentato come quello che è ragionevolmente presumibile possa conseguire alla luce del valore di mercato in quel momento. Pertanto, tale valore deve essere indicato nella misura più precisa possibile, ossia, segnatamente, attraverso l’indicazione dell’ultimo valore effettivamente disponibile e cronologicamente più vicino rispetto alla data in cui la raccomandazione è resa.
Nel caso di specie, il valore di liquidazione delle quote del fondo espresso nella raccomandazione di disinvestimento, non solo non è stato ancorato ad una data precisa che è già segno di poca accuratezza nella prestazione del servizio di consulenza, ma esso è poi risultato essere quello derivante dall’applicazione del NAV di ben cinque giorni precedente rispetto al momento in cui la raccomandazione di vendita è stata rilasciata. Un lasso di tempo, questo, evidentemente eccessivo, soprattutto considerando il particolare momento storico in cui l’operazione ha avuto luogo, caratterizzato dalla grande volatilità dei mercati finanziari in conseguenza dello scoppio della pandemia e che, alla luce della peculiare natura del servizio reso, imponeva una particolare attenzione da parte dell’intermediario nel rappresentare un elemento, quale il valore potenzialmente realizzabile, che era destinato a giocare un ruolo decisivo nel processo formativo della decisione da parte del cliente.
Decisione n. 5419 del 17 maggio 2022 (ricorso ID 6692)
Servizio di esecuzione di ordini – Strutturazione della piattaforma on line – Obblighi dell’intermediario - Controllo sulla correttezza formale dell’ordine di vendita
Rientra tra gli obblighi dell’intermediario che consente la negoziazione di un determinato strumento – in considerazione del suo standing e delle sue dimensioni - non solo conoscere le regole che lo governano, ma anche ragionevolmente implementare il proprio sistema informatico in modo da essere in grado di segnalare per ogni ordine di vendita, diretto oppure condizionato, in relazione agli strumenti di cui consente suo tramite la negoziazione, anche l’inserimento di ordini secondo una modalità non conforme a quella richiesta dal mercato.
Decisione n. 5420 del 17 maggio 2022 (ricorso ID 6948)
Responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF - Onere in capo al ricorrente di provare i rapporti con il consulente – Conferimento di una delega – Comportamento negligente del cliente - Esclusione della responsabilità dell’intermediario
Nel caso di responsabilità dell’intermediario ai sensi dell’art. 31 TUF, ovvero ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., incombe su chi agisce per il risarcimento provare che l’attività di investimento che si assume illecita sia stata direttamente disposta da un soggetto legato con l’intermediario da un rapporto qualificato e, comunque, ad esso ascrivibile. Nel caso in esame non risulta alcuna evidenza di questo tipo, né il ricorrente offre elementi indiziari chiari, precisi e concordanti del fatto che il consulente finanziario era consapevole della asserita completa estraneità del ricorrente alle decisioni di investimento disposte tramite un delegato.
Il danno sofferto dal ricorrente è da imputare esclusivamente alla fiducia, evidentemente mal riposta, nell’amico e conoscente, a cui aveva di fatto demandato la gestione del patrimonio mobiliare attraverso una delega. Sotto questo profilo non si può, dunque, non rilevare il comportamento gravemente negligente del ricorrente, che ha affidato ampia delega ad operare sul proprio conto a un estraneo; una negligenza grave che vale, senz’altro, ad interrompere ogni possibile nesso causale con eventuali comportamenti non corretti del consulente che operava per conto dell’intermediario e che, in realtà, si è soltanto limitato a dare attuazione agli ordini impartiti, di volta in volta, da un soggetto che era regolarmente munito di delega ad operare sul conto del ricorrente.
Agosto 2022
Decisione n. 5104 del 14 febbraio 2022 (ricorso ID 6228)
Obblighi informativi - Contenuto dell’onere della prova - Adempimento in concreto - Irrilevanza della mera a disposizione della documentazione sulla piattaforma di home banking
Non soddisfa l’onere della prova di aver reso al cliente tutte le informazioni necessarie, in concreto, per assumere una consapevole scelta di investimento l’Intermediario che si limita ad affermare che il cliente ha selezionato la modalità non cartacea di consegna della documentazione e che la stessa è rimasta sulla piattaforma di home banking a disposizione del cliente, senza produrre nulla per documentare in che modo quella documentazione avrebbe potuto essere accessibile e consultata dal cliente, né quale fosse il concreto contenuto di essa.
Decisione n. 5125 del 21 febbraio 2022 (ricorso ID 6402)
Servizio di custodia e amministrazione di titoli - Azioni non quotate - Ordine di vendita - Obbligo del depositario di trasmissione tempestiva all’emittente - Assenza in capo al depositario dell’obbligo di gestione dell’ordine di vendita
Nel caso di azioni non quotate depositate presso un intermediario terzo, in presenza di un ordine di vendita, l’intermediario depositario non ha altro obbligo che quello di trasmettere tempestivamente la richiesta del proprio cliente all’emittente, spettando a quest’ultimo gestirne l’esecuzione nel rispetto delle proprie procedure e nel rispetto del criterio della priorità cronologica. Infatti, la negoziazione delle azioni non quotate può essere curata esclusivamente dall’emittente che è l’unico soggetto in condizione di incrociare le richieste di acquisto e di vendita. Ne discende che la mancata esecuzione dell’ordine nell’ambito del sistema di negoziazione interna organizzato dall’emittente è un fatto di cui non può rispondere il depositario, al quale del pari non possono in alcun modo imputarsi eventuali comportamenti scorretti dell’emittente nella gestione degli ordini di vendita ricevuti.
Decisione n. 5191 del 14 marzo 2022 (ricorso ID 6011)
Contratto quadro - Carenza della forma scritta - Nullità dell’operazione di investimento - Eccezione di buona fede dell’Intermediario - Idoneità a paralizzare la pretesa restitutoria - Verifica degli esiti della complessiva operatività del cliente
Il mancato assolvimento, da parte dell’intermediario, dell’onere di provare l’esistenza di un contratto quadro validamente concluso comporta la nullità dell’operazione di investimento. L’accertamento della nullità dell’operazione di acquisto delle obbligazioni subordinate non basta, tuttavia, per accogliere puramente e semplicemente la domanda di restituzione del capitale investito quando l’Intermediario sottolinei che i ricorrenti hanno, nel tempo, eseguito anche altre operazioni di investimento, mai contestate, a valere sul rapporto originato dal contratto di cui pure deducono la nullità. In tal caso, deve ritenersi che l’intermediario abbai inteso sollevare, seppure in forma estremamente sintetica, una eccezione che è suscettibile di essere qualificata alla stregua della c.d. “eccezione di buona fede” enucleata dalle Sezioni Unite nella nota sentenza 4 novembre 2019, n. 28314: un’eccezione, dunque, idonea a paralizzare gli effetti restitutori della declaratoria di nullità dell’investimento impugnato, sicché è necessario valutare se gli investimenti relativi agli ordini non coinvolti dall’azione abbiano prodotto vantaggi economici per i ricorrenti e se essi possano neutralizzare, in tutto o in parte, il petitum azionato.
Decisione n. 5192 del 14 marzo 2022 (ricorso ID 6013)
Obblighi informativi dell’intermediario - Obbligazioni subordinate - Valutazione complessiva delle informazioni rese dall’Intermediario e disponibili sul mercato - Consapevolezza della scelta di investimento
L’informativa resa dall’intermediario circa il carattere subordinato dello strumento finanziario, indicato attraverso la locuzione “obbligazione subordinata ordinaria” - astrattamente suscettibile di ingenerare qualche equivoco - deve essere valutata tenendo conto dell’insieme degli elementi risultanti dall’informativa, oltre che delle circostanze ulteriori di contesto in cui l’investimento è maturato. Ove emerga che nell’informativa erano indicati il livello di rischio elevato e il rischio di bail-in e risulti che, alla data dell’operazione, lo stato di indebitamento dell’emittente era da tempo ampiamento noto al mercato, deve ritenersi che i ricorrenti disponessero di tutte le informazioni per assumere una scelta consapevole di investimento. Nell’ottica di una valutazione complessiva delle informazioni disponibili, il fatto che il prezzo dello strumento si presentasse sotto la pari era un ulteriore indiscutibile elemento segnaletico dell’elevato rischio dell’operazione.
Decisione n. 5196 del 14 marzo 2022 (ricorso ID 7706)
Attività in marginazione - Chiusura delle posizioni - Obbligo dell’Intermediario di provare che la chiusura sia avvenuta alle condizioni più favorevoli per il cliente
Per il principio della vicinanza della prova incombe sull’intermediario fornire spiegazioni circa i criteri seguiti per stabilire quali posizioni chiudere al fine di realizzare il ripristino dei margini: nel caso di specie, non ha offerto argomenti, né documentazione, per resistere all’allegazione del ricorrente di non aver effettuato il margin close out alle “condizioni più favorevoli per il cliente”, come previsto dalla Decisione ESMA 2018/796, nonché dalle condizioni contrattuali pattuite tra le parti. In particolare, l’intermediario non ha fornito nessun dato in merito alle quotazioni dei CFD al momento in cui si sono verificate le condizioni per il close out né ha dimostrato di aver fornito al ricorrente l’informativa ai sensi dell’art. 62, comma 2 del Regolamento delegato UE 2017/565, di diretta applicazione negli Stati Membri, ai sensi del quale “le imprese di investimento che detengono un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali” sono obbligati a informare tempestivamente il cliente “quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%”.
Decisione n. 5198 del 14 marzo 2022 (ricorso ID 7941)
Acquisto a titolo oneroso tra privati - Assenza della prestazione di servizio di investimento - Irrilevanza della disciplina di cessione del credito - Distinzione tra credito risarcitorio e credito ceduto
Non sussiste prestazione di servizio di investimento da parte dell’Intermediario nel caso in cui emerga che il ricorrente abbia acquistato a titolo oneroso gli strumenti finanziari direttamente dal coniuge. Ad esito diverso non si può giungere richiamando la disciplina della cessione del credito, e segnatamente la previsione dell’art. 1263 c.c., in quanto tale disposizione è del tutto inconferente rispetto al caso di specie: il diritto al risarcimento del danno per inadempimento dell’intermediario nella prestazione del servizio di investimento reso al coniuge del ricorrente in occasione dell’acquisto delle obbligazioni non rientra tra i diritti accessori al “credito ceduto” dal coniuge al ricorrente. Il “credito ceduto” è, infatti, unicamente quello al rimborso del capitale nascente dalla titolarità dello strumento obbligazionario, secondo la disciplina propria di quest’ultimo. Il credito risarcitorio, conseguente all’acquisto disinformato compiuto dal coniuge è un credito del tutto autonomo e distinto rispetto al diritto di credito al rimborso del capitale investito nell’obbligazione, sicché il ricorrente avrebbe potuto subentrarvi solo in presenza di una espressa cessione da parte del coniuge.
Decisione n. 5279 dell’8 aprile 2022 (ricorso ID 6046)
Decisione n. 5285 dell’11 aprile 2022 (ricorso ID 6055)
Servizio di gestione di portafogli - Variazione o chiusura della linea di investimento - Esecuzione del contratto secondo buona fede - Ragionevolezza del termine - Valutazione delle circostanze del caso concreto
A prescindere dall’assenza di una previsione espressa di un termine contrattuale entro cui provvedere a dare esecuzione agli ordini e alle disposizioni del cliente, l’intermediario è tenuto sempre a dare esecuzione al contratto in buona fede. Ne discende che l’analisi sulla ragionevolezza del termine impiegato per la variazione o la chiusura delle linee di investimento deve essere compiuta alla luce delle circostanze che connotano la fattispecie concreta.
Nel caso di specie in cui la modifica riguardava tre diverse linnee di gestione e la gestione era oggetto di pegno - sicché era anche necessaria una previa verifica, da parte delle funzioni preposte dello stesso intermediario quale creditore pignoratizio, in ordine all’assenza di una incidenza pregiudizievole della modifica di linea sul valore del medesimo - il termine di dieci giorni lavorativi per completare l’intero processo e dare esecuzione alla disposizione non è, nel complesso, irragionevole e, comunque, non è tacciabile di essere considerato come una attività di esecuzione del contratto contraria a buona fede.
Decisione n. 5286 dell’11 aprile 2022 (ricorso ID 6230)
Servizio di esecuzione di ordini – Ordine di vendita - Procura rilasciata dal cliente all’ordinante - Irrilevanza della sottoscrizione del rappresentante - Assenza dell’obbligo in capo all’intermediario di chiedere conferma della volontà di disinvestire
È esclusa la responsabilità dell’Intermediario per aver dato attuazione all’ordine di vendita parziale delle obbligazioni senza verificare se l’ordinante fosse investito di una valida procura, quando risulta agli atti il documento denominato “procura su deposito titoli”, sottoscritto dal ricorrente, nel quale sono con chiarezza indicati, nello spazio riservato all’individuazione dei costituiti procuratori, le generalità degli stessi. Considerato che la procura costituisce un atto unilaterale, per la sua validità ed efficacia nei rapporti tra rappresentante e rappresentato, così come del resto anche nei confronti dei terzi, è sufficiente che sia presente la sottoscrizione del soggetto che la conferisce, senza che occorra anche una sottoscrizione da parte del nominato rappresentante. L’apposizione di una sottoscrizione da parte di quest’ultimo può essere richiesta, non già ai fini della validità del conferimento della procura e, dunque, ai fini dell’esistenza del potere di rappresentanza, ma unicamente per consentire ai terzi che entrano in contatto con il rappresentante - nel caso, in primo luogo, all’intermediario - di disporre di uno specimen di firma sulla base del quale verificare l’eventuale autenticità della sottoscrizione apposta dal nominato rappresentante sui singoli ordini di volta in volta impartiti.
Ne discende che l’Intermediario non ha l’obbligo di chiedere al rappresentato conferma della volontà di disporre il disinvestimento, in quanto ciò finirebbe, infatti, per svuotare del tutto il senso della procura, il cui rilascio serve appunto anche per semplificare l’attività dello stesso intermediario, il quale, in presenza della stessa, deve solo verificare che colui che firma sia il soggetto investito della rappresentanza e che l’atto rientri astrattamente nell’ambito di quelli per cui la procura è conferita ma non deve sindacare se, nell’ambito del rapporto interno tra rappresentante e rappresentato, operassero dei limiti all’esercizio del potere del primo di agire per conto del secondo, eventuali limiti del rapporto interno essendo inopponibili ai terzi, come è appunto l’intermediario, con cui il rappresentato eventualmente entri in contatto.
Decisione n. 5287 dell’11 aprile 2022 (ricorso ID 6245)
Ordine stop loss - Raggiungimento della soglia di prezzo - Immissione dell’ordine nel mercato da parte dell’intermediario - Sospensione della negoziazione del titolo - Assenza dell’obbligo in capo all’intermediario di trasmettere nuovamente l’ordine al mercato
La validità dell’ordine condizionato al raggiungimento di una data soglia di prezzo deve essere intesa nel senso che esso rimane sui server dell’intermediario per il tempo indicato fino a quando la soglia selezionata non è raggiunta, ma non anche nel senso che, una volta che il parametro si concretizzi e l’ordine viene immesso sul mercato, l’intermediario debba continuare a conservare l’ordine sui propri server per risottometterlo, qualora esso sia stato rifiutato dal mercato. Una volta raggiunta la soglia impostata, gli ordini condizionati sono inviati dal sistema con il criterio “esegui e cancella”, il che comporta, allora, che gli ordini vengono comunque cancellati dalla piattaforma dell’intermediario in quanto da questi eseguiti, appunto nel senso di essere stati “portati al mercato”, anche ove poi gli stessi dovessero essere eventualmente rifiutati dal mercato di riferimento, sicché, in tali casi, spetta al cliente inserirli nuovamente per ottenerne una nuova trasmissione.
Ne discende che, nel caso di specie, non sussiste la responsabilità dell’intermediario che ha trasmesso al mercato un ordine - successivamente cancellato in quanto le negoziazioni del titolo erano state temporaneamente sospese ed il titolo era entrato nella fase di asta di volatilità – e non ha proceduto, una volta riprese le negoziazioni, a ritrasmettere al mercato l’ordine come precedentemente impostato.
Decisione n. 5289 dell’11 aprile 2022 (ricorso ID 6377)
Servizio di consulenza - Ordini del cliente - Sopravvenienze eccezionali e imprevedibili - Obbligo di verificare la congruità delle istruzioni ricevute – Inadempimento del consulente
Nel caso di accadimenti inaspettati e imprevedibili che hanno come effetto di determinare una rilevantissima modifica delle quotazione di uno strumento finanziario, il consulente che è chiamato ad eseguire un ordine, tanto di investimento quanto di disinvestimento, impartito dal cliente sulla premessa di una determinata e ben diversa quotazione è obbligato non solo, (i) in ossequio a quanto disposto dall’art. 1710, comma 2, c.c., a rendere noto a quest’ultimo le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato ma anche, (ii) ai sensi del disposto dell’art. 1711, comma 2, c.c., ad astenersi dal darvi esecuzione quando circostanze ignote al mandante e che non possano essergli tempestivamente comunicate facciano ragionevolmente presumere che questi avrebbe dato la sua approvazione alla condotta difforme dalle istruzioni ricevute.
Nel caso di specie, non vi è dubbio né sul fatto che il drastico crollo delle quotazioni registratosi è stato il riflesso di un evento eccezionale e imprevedibile, né sul fatto che si trattava di una notizia che se comunicata ai ricorrenti era in grado di modificare la loro scelta di disinvestimento, e dunque di indurli a revocare l’ordine impartito al consulente di procedere alla vendita. Il comportamento del Consulente, del cui operato risponde l’intermediario, è in contrasto con il generale dovere di diligenza cui questi è tenuto, oltre che con il principio della migliore cura dell’interesse del cliente di cui all’art. 21 TUF., in quanto ha omesso di verificare la congruità delle istruzioni ricevute alle sopravvenienze eccezionali e imprevedibili, così generando un danno per l’esecuzione di un ordine che, ove il cliente fosse stato informato della situazione, sarebbe stato revocato.
Decisione n. 5297 del 13 aprile 2022 (ricorso ID 6382)
Obblighi informativi - Omessa indicazione della natura subordinata del titolo - Assenza di un obbligo legale di indicazione della subordinazione - Inadempimento dell’intermediario
Non può ritenersi che abbia correttamente adempiuto gli obblighi informativi l’intermediario che - al momento dell’operazione di investimento avente ad oggetto propri titoli subordinati, poi sottoposti alla misura del burden sharing e oggetto di conversione coattiva in azioni - abbia descritto gli strumenti finanziari come appartenenti al gruppo delle “obbligazioni ordinarie”, senza dare alcuna indicazione in merito alla loro natura di strumenti subordinati.
A questo proposito non rileva la circostanza che, all’epoca, non esistesse alcuna previsione di rango regolamentare che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata nell’anagrafica del titolo: un’obbligazione subordinata è, infatti, uno strumento finanziario che incorpora un livello di rischio di genere e natura diversi da quelli di un’obbligazione ordinaria, sicché si tratta – anche in assenza di un obbligo regolamentare di indicarlo nell’anagrafica – di un’informazione che non può non essere resa al momento dell’investimento, perché senza di essa il cliente non può adeguatamente apprezzare il rischio dell’operazione che compie e, dunque, non può orientarsi in maniera consapevole nelle scelte che riguardano l’allocazione del proprio risparmio.
Luglio 2022
Decisione n. 5009 del 24 gennaio 2022 (ricorso ID 6003)
Obblighi informativi - Adempimento in concreto - Contenuto dell’onere della prova - Obbligazioni Lehman Brothers - Irrilevanza dell’indicazione dell’inserimento tra le obbligazioni a basso-rischio rendimento “Patti Chiari” - Responsabilità dell’intermediario
Non può ritenersi che l’Intermediario abbia correttamente assolto gli obblighi informativi quando si è limitato a fornire la generica indicazione, contenuta nell’ordine di investimento, che lo strumento era inserito tra le obbligazioni a basso-rischio rendimento “Patti Chiari”: tale circostanza non esimeva l’intermediario dal rendere delle informazioni integrative e specifiche sullo strumento finanziario, al fine di fornire all’investitore tutti gli elementi necessari per assumere, in concreto, una decisione di investimento consapevole. Nel caso di specie l’acquisto è avvenuto alla fine del mese di maggio 2008 e, dunque, in un momento in cui gli intermediari, almeno quelli di un certo standing, avevano tutti gli strumenti e gli elementi per valutare il forte incremento del rischio cui lo strumento era esposto e di cui avrebbero dovuto informare il cliente.
Decisione n. 5062 del 7 febbraio 2022 (ricorso ID 5772)
Obblighi informativi - Adempimento in concreto - Contenuto dell’onere della prova - Polizze unit-linked - Irrilevanza del rinvio alla documentazione assicurativa - Responsabilità dell’intermediario
Non può ritenersi che l’Intermediario abbia correttamente assolto gli obblighi informativi quando si è limitato ad indicare sugli ordini che si trattava di polizza della tipologia unit-linked e a rappresentare i costi di caricamento del prodotto, nonché la ripartizione periodica dei premi trattandosi di PAC, senza fornire alcuna informazione sulle caratteristiche concrete del prodotto e sui fondi sottostanti, adducendo che il cliente aveva dichiarato con apposita sottoscrizione di aver ricevuto la documentazione assicurativa. Nel caso di polizze unit-linked, infatti, non può essere ritenuto sufficiente il deposito della mera dichiarazione di presa visione della documentazione emessa dalla società di assicurazione, tenuto conto della complessità insita in una polizza unit-linked e del fatto che la denominazione di polizza assicurativa sulla vita può essere addirittura fonte di equivoci, ove le caratteristiche del prodotto non siano state accuratamente spiegate, in quanto può ingenerare la falsa convinzione che la restituzione del capitale, alla scadenza del termine o al verificarsi del sinistro, sia in qualche modo garantita mentre, invece, il rimborso è esposto al rischio dell’andamento dei prodotti finanziari sottostanti.
Decisione n. 5068 del 7 febbraio 2022 (ricorso ID 6495)
Servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente - Obblighi informativi - Adempimento in concreto - Contenuto dell’onere della prova - Irrilevanza della modalità di prestazione on line del servizio - Irrilevanza del grado di esperienza del cliente - Responsabilità dell’intermediario
Non può ritenersi che l’intermediario abbia assolto l’onere della prova in punto di corretto adempimento degli obblighi di informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari, a cui era egualmente tenuto nonostante il servizio prestato fosse soltanto quello di esecuzione di ordini per conto del cliente, quando si è limitato a rappresentare che all’interno del sistema di internet banking era disponibile una scheda di dettaglio del titolo, senza tuttavia produrre copia del documento. Non vale, infatti, ad esonerare l’intermediario dagli obblighi informativi né la circostanza che la prestazione del servizio sia stata resa tramite il sistema di home banking e neppure il fatto che il ricorrente fosse cliente dotato di un certo livello di esperienza. L’obbligo di rendere l’informativa ha una valenza generale, dovendo essere assolto qualunque sia la modalità tecnica con cui il servizio viene prestato e qualunque sia il grado di esperienza del cliente. Quest’ultimo può rilevare per determinare la misura della diligenza richiesta all’intermediario, che dovrà essere maggiore nei casi in cui l’informazione viene trasmessa e somministrata ai clienti meno esperti, ma non può certo rilevare nel senso di escludere che l’informativa debba essere data ai clienti che vantino una maggiore capacità di autodeterminarsi nelle scelte di investimento.
Decisione n. 5090 dell’11 febbraio 2022 (ricorso ID 6255)
Sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento - Obblighi informativi - Consegna del KIID - Corretto adempimento da parte dell’intermediario
Nel caso di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento, la dichiarazione del cliente di aver ricevuto e preso visione delle informazioni chiave per gli investitori, contenuta nei moduli di sottoscrizione delle operazioni, ha valore probatorio del fatto ivi attestato, vale a dire della consegna del KIID che, a sua volta, costituisce adempimento necessario e sufficiente per ritenere congruamente assolti gli obblighi di informazione che gravano sull’intermediario. Ne deriva che, anche qualora il cliente avesse ricevuto, verbalmente, dal Family Banker, informazioni non veritiere, egli era stato comunque messo in condizioni di verificare le effettive caratteristiche dei titoli tramite i KIID a lui consegnati.
Decisione n. 5094 dell’11 febbraio 2022 (ricorso ID 7656)
Contratto quadro - Carenza della forma scritta - Nullità delle operazioni di investimento - Eccezione di buona fede dall’intermediario - Uso opportunistico della domanda di nullità -Infondatezza della domanda di restituzione
Nel caso in cui l’intermediario non abbia dimostrato che l’operazione è stata eseguita nel contesto di un rapporto per la prestazione di servizi di investimento validamente instaurato tra le parti attraverso un contratto quadro concluso in forma scritta, la domanda di restituzione del capitale investito non può, comunque, essere accolta ove il Ricorrente abbia fatto un “uso selettivo” della domanda di nullità, al solo fine di mettere in discussione l’investimento rivelatosi in perdita.
Infatti, in presenza dell’eccezione di buona fede dell’intermediario volta a denunciare l’uso opportunistico della domanda di nullità, si impone di verificare quale sia stato il saldo complessivo dell’operatività del ricorrente al fine di stabilire se, e in che misura, gli altri ordini di investimento impartiti negli anni, ma di cui il ricorrente non ha lamentato la nullità, abbiano prodotto vantaggi. Ove emerga, alla luce del confronto tra profitti complessivamente conseguiti a valere sul contratto nullo e il risultato derivante all’operazione contestata, l’uso solo opportunistico del rimedio azionato da parte del ricorrente, la domanda di restituzione del capitale investito nell’operazione selettivamente impugnata non può essere accolta.
Decisione n. 5088 dell’11 febbraio 2022 (ricorso ID 6018)
Operatività del ricorrente protratta per anni - Numerosità delle operazioni - Costante deprezzamento del portafoglio - Interruzione del nesso causale tra violazioni dell’intermediario e danno
Quando emerge inequivocabilmente che il ricorrente ha sollevato contestazioni con riferimento a centinaia di operazioni poste in essere nel corso di più anni, accumulando progressivamente perdite, è da ritenersi interrotto il nesso di causalità tra gli eventuali inadempimenti rimproverabili all’intermediario ed il danno sofferto dall’investitore. Tale nocumento, infatti, deve considerarsi imputabile a grave colpa dello stesso ricorrente, per aver egli ignorato la valenza segnaletica rappresentata dal fatto che gli investimenti erano costantemente in perdita continuando, invece, in una – irresponsabile – strategia di investimento che ha avuto come effetto quello di moltiplicare esponenzialmente il danno. Il fatto che il ricorrente abbia continuato a compiere con sistematicità le operazioni, anche quando ne era oramai del tutto chiara la natura, consente di ritenere - nell’ambito della ricostruzione dello scenario controfattuale in base al quale verificare quale sarebbero le scelte dell’investitore in presenza, sin da principio, di una corretta informazione - che il ricorrente avrebbe, in ossequio al principio del più probabile che non, egualmente proceduto con le operazioni contestate.
Decisione n. 5089 dell’11 febbraio 2022 (ricorso ID 6224)
Decisione n. 5091 dell’11 febbraio 2022 (ricorso ID 6256)
Operatività del ricorrente protratta per anni - Numerosità delle operazioni -Interruzione del nesso causale tra violazioni dell’intermediario e danno
Quando emerge che il ricorrente ha ripetutamente operato sugli stessi titoli tramite trading on line, in un arco temporale lungo e nonostante il deprezzamento del portafoglio, dimostrando in tal modo di essere stato consapevole sin dall’origine o comunque di esserlo divenuto nel tempo, della rischiosità delle operazioni eseguite, è da ritenersi interrotto il nesso di causalità tra gli eventuali inadempimenti rimproverabili all’intermediario ed il danno sofferto dal ricorrente. Tale nocumento deve considerarsi imputabile a grave colpa dello stesso ricorrente che ha ignorato la valenza segnaletica rappresentata dal fatto che gli investimenti erano costantemente in perdita continuando, invece, in una – irresponsabile – strategia di investimento che ha avuto come effetto quello di moltiplicare esponenzialmente il danno. Non appare, infatti, verosimile – e comunque, ove ciò fosse, non potrebbe non affermarsi la grave imprudenza e negligenza del ricorrente ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., tale da elidere completamente il nesso causale – che il cliente possa essersi risolto ad una attività di trading ripetuta più volte ed in differenti periodi di tempo su di un medesimo titolo azionario, disposta in piena autonomia e senza sollecitazioni dell’intermediario, pur essendo del tutto privo di informazioni sulle caratteristiche e il grado di rischio dell’investimento.
Decisione n. 5103 del 14 febbraio 2022 (ricorso ID 5798)
Obblighi informativi - Adempimento in concreto - Contenuto dell’onere della prova - Polizze unit-linked - Irrilevanza del rinvio alla documentazione assicurativa - Responsabilità dell’intermediario
L’obbligo dell’intermediario di rendere informazioni tali da consentire, in concreto, al cliente di assumere una consapevole scelta di investimento si colora di differente gradazione e intensità non solo in funzione delle condizioni soggettive del cliente ma anche in relazione alle caratteristiche oggettive del prodotto. La necessità di adottare, da parte dell’intermediario, una maggiore chiarezza informativa deve sicuramente affermarsi in relazione ai casi in cui la consulenza abbia ad oggetto le polizze unit-linked, le quali sono prodotti di struttura non intuitiva: la denominazione di polizza assicurativa sulla vita può essere addirittura fonte di equivoci, ove le caratteristiche del prodotto non siano state accuratamente spiegate, in quanto può ingenerare la falsa convinzione che la restituzione del capitale, alla scadenza del termine o al verificarsi del sinistro, sia in qualche modo garantita mentre, invece, il rimborso è esposto al rischio dell’andamento dei prodotti finanziari sottostanti.
Nel caso di specie, l’equivocità della rendicontazione resa dall’intermediario nel corso dell’investimento, in cui il prodotto è sempre genericamente indicato come «polizza», senza specificazioni, ha ingenerato la convinzione del ricorrente che si trattasse di un ordinario contratto di assicurazione, con garanzia di restituzione del capitale alla scadenza del contratto.
Giugno 2022
Decisione n. 4912 dell’11 gennaio 2022 (ricorso ID 5169)
Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF - Modulistica accessoria - Completezza informativa - Insussistenza della nullità
Ai fini del soddisfacimento del requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 TUF non è necessario che tutte le informazioni siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che le stesse siano riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente e recante la dichiarazione di aver ricevuto copia delle condizioni generali contenenti le norme che regolavano il rapporto. E’, pertanto, idoneo a costituire un valido contratto quadro il documento denominato “Documento di Sintesi delle Condizioni Generali del Contratto Unico per la Prestazione di Servizi d’Investimento ed Accessori”, nel quale risulta riportata la dichiarazione, esplicitamente sottoscritta, con la quale il ricorrente ha attestato “di aver ricevuto le sezioni di mia spettanza del presente contratto contenente le Informazioni generali sulla Banca, la sintesi dei documenti relativi alla classificazione della clientela, alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari ed alla politica adottata da parte della Banca in materia di conflitti di interesse, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari, le condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente e le condizioni speciali relative agli specifici servizi (...)”.
Decisione n. 4913 dell’11 gennaio 2022 (ricorso ID 5347)
Gestione di un fondo comune – Dismissione di immobili - Obblighi di diligenza - Responsabilità dell’Intermediario
Nel caso di dismissione di immobili l’intermediario è tenuto ad assumere le proprie scelte nella gestione del fondo attraverso un predeterminato e rigoroso processo atto a garantire coerenza, completezza di analisi, compiuta motivazione delle stesse e adeguata ponderazione e considerazione degli interessi dei partecipanti al fondo. Sussiste, dunque, la responsabilità dell’intermediario che si limita genericamente ad allegare di aver proceduto all’individuazione dell’acquirente attraverso una procedura competitiva ma non dimostra di avere effettuato un’adeguata e approfondita attività di due diligence - per sua natura propedeutica all’operazione di disinvestimento degli immobili - finalizzata all’individuazione della controparte acquirente e delle condizioni di vendita, né versa in atti le procedure interne, che avrebbe dovuto previamente adottare e a cui si sarebbe dovuto attenere nel selezionare il cessionario degli immobili.
Decisione n. 4917 dell’11 gennaio 2022 (ricorso ID 6141)
Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF - Documenti negoziali - Prova dell’esistenza del contratto quadro - Insussistenza della nullità
La prova della forma scritta del contratto quadro non deve essere necessariamente fornita attraverso l’esibizione del documento contrattuale, potendo essere offerta tramite altri elementi, purché ovviamente gravi precisi e concordanti, che permettano di inferirne l’esistenza, quali in particolare l’esistenza di altri documenti negoziali ad esso correlati e che necessariamente lo presuppongono. Tale prova può dirsi raggiunta, ad esempio, attraverso il deposito sia del documento contrattuale che disciplinava l’attivazione delle credenziali identificative del cliente, l’utilizzo della firma grafometrica e della firma digitale, il servizio a distanza disponibile presso tutte le filiali e l’invio della documentazione in formato elettronico, sia degli estratti conto nei quali è chiaramente indicato il numero di deposito, sia delle comunicazioni di coerenza del portafoglio, nelle quali viene segnalato il numero di schedario generale identificativo del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e del portafoglio ad esso correlato.
Decisione n. 4966 del 18 gennaio 2022 (ricorso ID 5371)
Servizio accessorio di deposito titoli - Obblighi informativi del depositario - Omessa informazione circa il delisting del titolo - Responsabilità dell’intermediario
Le controversie afferenti all’esecuzione del contratto di deposito titoli rientrano nella competenza dell’ACF - che si determina secondo il principio della prospettazione - quando l’obbligazione di cui il ricorrente deduce l’inadempimento attiene ad obblighi informativi, che sono atti ad incidere sulle scelte di investimento del cliente. In particolare, sussiste la responsabilità dell’intermediario depositario che non ha informato il ricorrente del fatto che l’emittente aveva annunciato al mercato che avrebbe proceduto al delisting degli strumenti: il depositario, infatti, svolge una funzione di filtro nell’interesse del risparmiatore ed è sempre tenuto, anche al di fuori delle ipotesi contemplate espressamente dall’art. 1838 c.c. (norma che assume carattere esemplificativo e non esaustivo dei doveri dell’intermediario), ad informare il cliente depositante delle vicende che interessano la struttura finanziaria dell’emittente i titoli oggetto di deposito ovvero delle vicende che implicano operazioni aventi ad oggetto questi ultimi e che possono assumere un ruolo determinante nell’assunzione delle scelte di investimento/disinvestimento, tra le quali rientra anche il delisting del titolo.
Decisione n. 4967 del 18 gennaio 2022 (ricorso ID 5380)
Collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e acquisto di un derivato - Funzione di copertura - Estinzione anticipata del finanziamento - Diritto alla restituzione di una quota dell’importo pagato
Nel caso di collegamento tra un contratto di finanziamento e l’acquisto del derivato, nel senso che il secondo svolge una funzione accessoria rispetto al primo, realizzando una funzione di copertura, assimilabile a una di tipo assicurativo, contro il rischio di aumento del tasso nel corso del rapporto, l’entità del corrispettivo pagato per il derivato è determinata in funzione delle caratteristiche strutturali del finanziamento cui si collega, sicché maggiore è la durata del finanziamento e il suo ammontare nominale, maggiore sarà l’ammontare del medesimo. Non essendo, dunque, il corrispettivo del derivato indifferente rispetto alla durata del finanziamento, ne consegue che l’estinzione anticipata di quest’ultimo non può che determinare - come accade per il premio unico corrisposto anticipatamente per un’assicurazione pluriennale - anche il diritto alla restituzione di una quota parte dell’importo pagato per fronteggiare anche il rischio a venire e a cui con la chiusura dell’operazione non si è più esposti.
Decisione n. 4969 del 18 gennaio 2022 (ricorso ID 5732)
Competenza dell’ACF - Gestione della pratica di successione - Ritardo nella messa a disposizione degli asset ereditati - Perdita della possibilità di effettuare tempestive scelte di investimento - Sussistenza
Rientra nella competenza dell’ACF la controversia con cui gli eredi lamentano la non corretta e ritardata gestione da parte dell’intermediario delle pratiche successorie inerenti alla posizione del loro dante causa e il conseguente ritardo nell’immissione nel possesso degli asset ereditati, quando il danno lamentato si identifichi con la perdita della possibilità di orientarsi in maniera tempestiva nelle decisioni di investimento/disinvestimento/reinvestimento in relazione al patrimonio che era in giacenza presso l’intermediario.
Decisione n. 4970 del 18 gennaio 2022 (ricorso ID 5942)
Servizio di consulenza - Consiglio di disinvestimento - Insufficienza del riferimento generico alla “maggiore diversificazione” - Responsabilità dell’intermediario
Sussiste la responsabilità dell’intermediario per deficit di diligenza nella prestazione della consulenza in caso di mancanza di giustificazione del suggerimento di disinvestire da fondi di recente acquisizione per acquistare prodotti del risparmio gestito e una polizza assicurativa. Il riferimento generico alla “maggiore diversificazione” non appare sufficiente perché l’obiettivo di raggiungere un certo grado di diversificazione degli investimenti può essere perseguito proprio impiegando il patrimonio in quote di fondi comuni che, per loro natura, essendo posizionati su una pluralità di titoli diversi per emittente, area geografica, settore e valute, riducono anche i rischi ad essi correlati. Proprio per tale ragione, la circostanza che il portafoglio sia composto da un solo fondo non determina di per sé un rischio di eccessiva concentrazione, ove si tratti di un fondo che investe in strumenti finanziari diversificati e da ciò consegua un adeguato livello di diversificazione del rischio all’interno dei fondi stessi. Di converso, il disinvestimento di un fondo finalizzato al reinvestimento in più fondi non può essere considerato, di per sé solo, foriero di una migliore diversificazione in assenza della dimostrazione che i nuovi fondi sottoscritti la assicuravano, nel loro complesso, ad un più alto livello. Analogo ragionamento può ritenersi valido anche per le polizze unit linked le cui performance dipendono dall’andamento dei fondi interni in cui erano allocati i relativi premi.
Decisione n. 4971 del 18 gennaio 2022 (ricorso ID 6215)
Competenza dell’ACF - Mancata restituzione delle somme investite in quote di fondi comuni d’investimento costituite a garanzia di prestiti - Insussistenza
Esula dalla competenza dell’ACF la controversia che attiene alla mancata integrale restituzione delle somme investite in quote di fondi comuni d’investimento, che erano state costituite a garanzia di prestiti. In particolare, la doglianza del ricorrente si risolve in una denuncia di scorrettezza del comportamento dell’intermediario, non già nella sua veste di prestatore del servizio di deposito titoli in amministrazione, ma, piuttosto, nella qualità di creditore pignoratizio, ai sensi dell’art. 2790 c.c., per inadempimento degli obblighi di custodia cui era tenuto in forza della costituzione del bene in garanzia.
Decisione n. 4879 del 3 gennaio 2022 (ricorso ID 5951)
Obblighi informativi - Adempimento in concreto - Contenuto dell’onere della prova da parte dell’intermediario - Irrilevanza della precedente esperienza del cliente
L’intermediario deve dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi in concreto e non solo in modo meramente formalistico, sicché non possono ritenersi sufficienti la mera dichiarazione sottoscritta dal cliente di aver preso visione della documentazione informativa o di aver ricevuto l’informativa sui rischi dell’investimento né la prova della messa a disposizione dell’investitore delle “Condizioni Definitive”, in quanto si tratta di un documento che è predisposto dall’emittente per la generalità degli investitori, verso i quali l’intermediario opera in regime di parità di trattamento allo scopo di ridurre le asimmetrie informative. L’omissione informativa dell’intermediario non può ritenersi superata dalla circostanza che il ricorrente abbia avuto una precedente esperienza di investimento in titoli analoghi in quanto la conoscenza di un certo tipo astratto di prodotti vantata da un cliente non può di per sé valere ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di informare quest’ultimo, anche quando si tratti di un cliente sufficientemente esperto.
Decisione n. 4869 del 3 gennaio 2022 (ricorso ID 5368)
Decisione n. 4881 del 3 gennaio 2022 (ricorso ID 6370)
Inammissibilità del ricorso - Sentenza di primo grado nel giudizio avviato prima dell’avvio dell’operatività dell’ACF - Esaurimento del potere di rivolgersi all’ACF - Snaturamento della natura di organismo di risoluzione alternativa delle controversie
Il Regolamento ACF non preclude all’Arbitro di pronunciarsi su una controversia che sia stata già portata all’attenzione dell’autorità giudiziaria: la previsione della possibilità di rivolgersi all’Arbitro anche in pendenza del giudizio è giustificata in tutti i casi in cui il contenzioso sia stato introdotto prima dell’avvio dell’operatività dell’ACF, risultando funzionale ad offrire al cliente l’accesso ad uno strumento alternativo per una più sollecita soluzione della propria controversia senza dover attendere i tempi, inevitabilmente lunghi, di definizione del processo civile. Tuttavia, una simile possibilità trova un limite implicito nel momento in cui l’autorità giudiziaria abbia adottato una sentenza di primo grado sulla controversia: in tale eventualità il potere di rivolgersi all’Arbitro deve ritenersi, infatti, necessariamente esaurito, giacché a ritenere diversamente si finirebbe per legittimare il cliente a sollecitare l’Arbitro ad un riesame della decisione a sé sfavorevole resa dall’autorità giudiziaria. In questo modo il senso del procedimento avanti all’ACF finirebbe per essere snaturato, perché esso verrebbe trasformato in una sorta di rimedio impugnatorio della decisione resa dal giudice e non costituirebbe più un mero strumento di soluzione della controversia alternativo alla decisione giudiziaria.
Decisione n. 4874 del 3 gennaio 2022 (ricorso ID 5648)
Prestazione di servizi di investimento on-line - Obblighi informativi - Mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’intermediario - Accessi reiterati del cliente all’area riservata - Interruzione del nesso causale tra omissione informativa e asserito danno
Il fatto che l’intermediario non abbia dimostrato di aver assolto gli obblighi informativi sulle caratteristiche dello strumento finanziario prima che il ricorrente disponesse l’acquisto non basta a fondare la sua responsabilità qualora abbia dimostrato - attraverso il deposito degli estratti informatici - che il ricorrente ha effettuato, seppure dopo aver disposto l’operazione, plurimi accessi con le proprie credenziali all’area riservata del sito ove le informazioni sulle caratteristiche dello strumento erano presenti. Ciò consente di ritenere che, se anche il cliente non avesse avuto la piena consapevolezza delle caratteristiche delle obbligazioni nel momento dell’investimento, il fatto che egli ne abbia preso visione successivamente, senza tuttavia manifestare ripensamenti, costituisce un elemento indiziario forte nel senso della complessiva conoscenza della rischiosità dell’investimento effettuato; il che vale, allora, a rendere causalmente ininfluente sulla scelta di acquistare i titoli l’omissione informativa dell’intermediario al momento in cui l’operazione è stata disposta.
Decisione n. 4828 del 21 dicembre 2021 (ricorso ID 5702)
Servizio accessorio di deposito titoli - Obblighi informativi del depositario - Notizia del delisting - Rilevanza ai fini delle scelte di investimento del cliente
Tra gli obblighi di cui è gravato l’intermediario in forza del contratto di deposito titoli c’è anche quello di rendere al cliente le informazioni sulle vicende oggettivamente rilevanti sui titoli in deposito, che sono in grado di condizionare in maniera significativa le prospettive dell’investimento e che, pertanto, l’intermediario depositario, il quale svolge una funzione di filtro nell’interesse del risparmiatore, non può esimersi dal trasmettere al cliente in modo da metterlo in condizione di assumere con consapevolezza autonome scelte riguardo ai titoli in suo possesso. In questa prospettiva, non è revocabile in dubbio che il delisting rappresenti un’informazione rientrante nel novero di quelle che l’intermediario non può astenersi dal comunicare con tempestività al cliente, trattandosi di una notizia con rilevantissime implicazioni sulle scelte dei depositanti in termini di investimento/disinvestimento e non potendosi invocare come esimente la circostanza che la notizia era altrimenti accessibile, giacché un simile argomento finisce per svuotare di qualsiasi senso il ruolo dell’intermediario depositario.
Decisione n. 4903 del 10 gennaio 2022 (ricorso ID 7303)
Valutazione di non appropriatezza - Modalità procedurali di svolgimento - Funzione di richiamo dell’attenzione del cliente
Non può ritenersi correttamente svolta la valutazione di non appropriatezza quando è formulata in modo estremamente generico, tale da farla apparire quale mera clausola di stile, ed è stata resa dall’intermediario all’interno dello stesso modulo con cui è stato disposto l’ordine di acquisto, così venendo privata della sua reale funzione di richiamo di attenzione dell’investitore. Nella scansione logica degli adempimenti il giudizio di non appropriatezza dovrebbe essere reso, invece, separatamente rispetto all’ordine di acquisto impartito dal cliente e ad esso, una volta espresso, dovrebbe poi fare seguito, oltretutto dopo un lasso di tempo congruo per permettergli di assumere consapevolezza di tale valutazione negativa, la risottomissione al cliente di un nuovo modulo d’ordine con cui sollecitarlo a confermare, causa cognita, la disposizione.
Decisione n. 4908 del 10 gennaio 2022 (ricorso ID 7778)
Valutazione di appropriatezza - Prova del corretto svolgimento - Obbligo dell’intermediario di tracciare il processo di investimento
Al fine di dimostrare di avere effettuato correttamente la valutazione di appropriatezza, l’intermediario non può limitarsi ad affermare di avere compiuto tale valutazione con esito positivo ma deve fornire una specifica prova in tal senso, in quanto l’intero processo di investimento deve essere rigorosamente “tracciato” e il c.d. principio di “libertà di forma” non lo esonera dall’onere di registrare le operazioni di investimento, anche al fine di porsi in condizione di poter provare l’avvenuto svolgimento della relativa valutazione.
Decisione n. 4909 del 10 gennaio 2022 (ricorso ID 7794)
Decisione n. 4910 del 10 gennaio 2022 (ricorso ID 7795)
Risarcimento del danno - Dies a quo della prescrizione - Lesione del diritto del cliente di compiere consapevoli scelte di investimento
Costituisce principio consolidato negli orientamenti dell’Arbitro che il dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria si indentifica con quello in cui l’inadempimento si consuma e in cui si realizza, conseguentemente, la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento. Non può essere, invece, seguita la tesi che identifica il dies a quo nel giorno in cui si manifesta la perdita sull’investimento compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma - specie quando si manifesta a distanza di molti anni dalla decisione di compiere l’operazione - costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell’inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell’intermediario.
Decisione n. 4786 del 16 dicembre 2021 (ricorso ID 5771)
Responsabilità dell’intermediario - Onere della prova - Caratteristiche dell’operatività del ricorrente - Interruzione del nesso causale
L’inadeguata produzione probatoria non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’Intermediario in quanto è necessario rinvenire in atti idonea prova che il suo operato è stato causa di un danno effettivo per il cliente. In particolare, non può dirsi sussistente il nesso di causalità quando il ricorrente chiede il risarcimento della minusvalenza che ha complessivamente maturato per effetto di una operatività reiteratamente posta in essere in autonomia, mediante la piattaforma di trading online con una frequenza di operazioni spesso giornaliera. In tali casi le minusvalenze sono frutto, non già di comportamenti violativi addebitabili all’intermediario, quanto, piuttosto, di una strategia operativa definita ed attuata dal ricorrente in totale e consapevole autonomia, dei cui effetti era o doveva essere pienamente consapevole, anche in termini di rischio sotteso, e nel cui contesto le perdite via via maturate non hanno avuto l’auspicabile effetto di deterrenza.
Decisione n. 4826 del 21 dicembre 2021 (ricorso ID 5106)
Inammissibilità del ricorso - Formulazione generica del ricorso - Necessario accertamento delle violazioni contestate per ogni singola operazione - Diritto di difesa dell’Intermediario
Il ricorso è inammissibile quando le doglianze del ricorrente sono formulate in maniera indistinta in relazione a plurime operazioni compiute in un prolungato arco temporale. L’inidoneità di una tale modalità di formulazione del ricorso discende, infatti, per un verso, dalla circostanza che l’accertamento della violazione delle regole di comportamento previste dalla disciplina di settore - come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza del 22 marzo 2012, n. 4564) - va condotto per ogni singola operazione, non essendo concepibile una valutazione di sintesi per un’attività pluriennale, e, per altro verso, dal rilievo che, ove si consentisse una simile forma di allegazione, sarebbe reso di fatto impossibile all’intermediario esercitare il proprio diritto di difesa.
Decisione n. 4827 del 21 dicembre 2021 (ricorso ID 5351)
Prestazione di servizi di investimento on-line - Obblighi informativi - Inidoneità della schermata informativa
Nell’ambito della prestazione di servizi di investimento on-line l’intermediario deve provare di aver correttamente assolto gli obblighi di informazione sulle caratteristiche dell’investimento e sul grado di rischio del medesimo. La messa a disposizione di una schermata informativa recante solo l’andamento dei prezzi, con un rinvio per i maggiori dettagli ad una scheda prodotto accessibile solo tramite un link cliccabile dal cliente, non può considerarsi, di per sé, mezzo idoneo a fornire la prova richiesta. Ciò in quanto siffatta modalità finisce per rimettere l’acquisizione delle informazioni ad un comportamento attivo del cliente e, dunque, non appare equivalente alla concreta messa a disposizione delle stesse da parte dell’intermediario, quale si realizzerebbe, in caso di operazione eseguita in ambiente diverso da quello telematico, con la concreta consegna del documento informativo.
Decisione n. 4828 del 21 dicembre 2021 (ricorso ID 5419)
Questionario di profilatura - Sottoscrizione mediante firma elettronica - Principio di autoresponsabilità - Valutazione caso per caso
Sebbene le modalità di raccolta della sottoscrizione del questionario tramite dispositivi di firma elettronica, ove essi non consentano la lettura contestuale del documento, possa presentare profili di rischiosità, tuttavia, tale argomento non può indurre a mettere in discussione il valore del principio di autoresponsabilità che consegue alla sottoscrizione del questionario da parte dell’investitore. Le peculiarità e i rischi insiti in sistemi di firma c.d. grafometrica - ossia tutti quei sistemi che separano la raccolta della sottoscrizione dalla presa visione diretta del documento da sottoscrivere - debbono essere valutati caso per caso: il principio di autoresponsabilità può essere eventualmente rimesso in discussione solo ove vi siano peculiari circostanze soggettive (per esempio legate a condizioni di debolezza cognitiva dell’investitore, per ragioni di età, di salute o di livello di istruzione) che rendano meno agevole per l’investitore la possibilità di rilevare con immediatezza la difformità tra quanto riportato nel questionario sottoscritto e le risposte realmente rese.
Decisione n. 4833 del 21 dicembre 2021 (ricorso ID 6298)
Obblighi informativi - Registrazione telefonica dell’ordine di investimento - Inidoneità a provare il corretto adempimento da parte dell’intermediario
La registrazione telefonica dell’ordine di investimento non dimostra che i ricorrenti erano a conoscenza delle caratteristiche degli strumenti finanziari. Al riguardo è necessario non confondere due aspetti diversi: la circostanza che gli investitori abbiano avuto la capacità di indicare all’operatore il codice identificato del titolo che volevano comprare, o il prezzo o ancora la scadenza, è indizio solo del fatto che si erano orientati a quel certo acquisto ma nulla dice su come essi fossero pervenuti a quella decisione e se avessero anche le informazioni necessarie sulla rischiosità concreta dello strumento e, dunque, sul fatto se essi avessero ricevuto dall’intermediario informazioni tali da consentire una scelta consapevole di investimento.
Decisione n. 4873 del 3 gennaio 2022 (ricorso ID 5563)
Obblighi informativi - Autonoma scelta di investimento del cliente - Onere dell’intermediario di provare il corretto adempimento
L’obbligo di rendere le informazioni sulle caratteristiche di uno strumento finanziario deve essere sempre assolto dall’intermediario, anche quando l’investimento sia autonomamente deciso dal cliente senza aver formato oggetto di una previa consulenza.
Decisione n. 4876 del 3 gennaio 2022 (ricorso ID 5723)
Risarcimento del danno - Onere della prova da parte del ricorrente del continuato possesso - Mancato assolvimento - Assenza del pregiudizio
La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta se il ricorrente non ha dato prova del perdurante possesso dello strumento finanziario alla data della presentazione del ricorso o, comunque, prova di averlo venduto con documentazione del risultato del disinvestimento, il che impedisce di accertare l’esistenza del pregiudizio nei termini effettivamente lamentati. Nel caso di specie, la scadenza del certificate è intervenuta in pendenza del procedimento per cui il ricorrente, se avesse ancora detenuto lo strumento in portafoglio alla data del ricorso, avrebbe avuto modo di comunicare e documentare quale era stato l’esito effettivo dell’investimento e, così, provare l’esistenza del danno effettivamente subito. Il silenzio serbato costituisce un elemento indiziario chiaro, preciso e concordante sul fatto che il ricorrente non possedeva più lo strumento finanziario alla data di scadenza (e allora presumibilmente anche alla data di presentazione del ricorso) ma lo aveva presumibilmente già liquidato sul mercato, senza aver dato alcuna evidenza del risultato effettivamente pregiudizievole derivante dal disinvestimento.
Decisione n. 4421 del 22 ottobre 2021(ricorso ID 7119)
Decisione n. 4423 del 22 ottobre 2021(ricorso ID 7152)
Obblighi informativi - Informativa in concreto - Insufficienza della sottoscrizione del cliente in calce alla modulistica precompilata
L’Intermediario è tenuto a dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi in concreto e non in modo meramente formalistico, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell’operazione e conseguentemente permettergli di compiere una consapevole scelta di investimento.
Ne discende che non possono ritenersi sufficienti, a tal fine, le dichiarazioni sottoscritte dal cliente di “presa d’atto”, presenti nella modulistica precompilata dell’Intermediario, quali la mera segnalazione di “non facile liquidabilità in caso di necessità”. Parimenti non è sufficiente la firma del cliente in calce alla domanda di sottoscrizione di azioni della Banca, in qualità di “aspirante socio”, o l’ordine di acquisto non sottoscritto (ma neppure disconosciuto) dal cliente in quanto, pur riportando tali documenti la dichiarazione “di essere stato preventivamente e chiaramente informato che la Banca si trova in una posizione di conflitto di interessi in quanto «Strumenti/prodotti finanziari emessi dalla Società del Gruppo»”, non contengono elementi descrittivi delle caratteristiche delle azioni ovvero della relativa classificazione in termini di livello di rischio.
Decisione n. 4498 del 3 novembre 2021 (ricorso ID 7548)
Servizi esecutivi - Richiesta di rimborso di quote di OICR - Trasmissione tempestiva alla SGR - Diligenza professionale - Condotta esigibile dall’intermediario
Nel caso di richieste di rimborso di quote di OICR presentate per il tramite dei soggetti collocatori il Regolamento della Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 prevede che il collocatore sia tenuto a trasmetterle ai gestori entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Se emergono dubbi in merito all’autenticità della sottoscrizione del cliente riportata sulla richiesta di rimborso ricevuta a mezzo posta, la condotta esigibile dall’intermediario in base al canone di diligenza professionale richiesto è quella di contattare, senza indugi, il cliente stesso per rassicurarsi in tal senso, in quanto, diversamente opinando, “l’investitore si troverebbe esposto all’alea che l’intermediario […] possa svolgere accertamenti siffatti in un tempo indefinito, spostando in avanti il termine normativamente previsto” e frustrando, in questo modo, la stessa ratio della normativa di riferimento, che è essenzialmente “volta ad evitare ogni dilazione dei termini di conclusione dell’operazione, così da scongiurare il rischio che da ciò ne possa derivare un qualsivoglia danno a carico dell’investitore”.
Decisione n. 4642 del 25 novembre 2021 (ricorso ID 7225)
Decisione n. 4644 del 25 novembre 2021 (ricorso ID 7261)
Decisione n. 4756 del 13 dicembre 2021 (ricorso ID 7239)
Valutazione di non appropriatezza - Funzione di richiamo di attenzione dell’investitore -Modalità di corretto adempimento da parte dell’intermediario
Quando l’intermediario verifica la non appropriatezza dell’investimento, la relativa valutazione non deve essere formulata in modo generico, tale da farla apparire una mera clausola di stile, né può essere inserita all’interno dello stesso modulo con cui è stato disposto l’ordine di acquisto, perché risulta privata della sua reale funzione di richiamo di attenzione dell’investitore.
Nella scansione logica degli adempimenti, infatti, il giudizio di non appropriatezza dovrebbe essere reso separatamente rispetto all’ordine di acquisto impartito dal cliente e ad esso, una volta espresso, dovrebbe poi fare seguito, oltretutto dopo un lasso di tempo congruo per permettergli di assumere consapevolezza di tale valutazione negativa, la risottomissione al cliente di un nuovo modulo d’ordine con cui sollecitarlo a confermare, causa cognita, la disposizione.
Decisione n. 4636 del 25 novembre 2021 (ricorso ID 3756)
Competenza per valore – Misura della domanda formulata dal ricorrente - Domanda di nullità - Deducibilità nel ricorso
A differenza delle disposizioni del codice di procedura civile che definiscono i limiti di competenza per valore facendo riferimento al valore della controversia, l’art. 4, comma 2, del Regolamento ACF, non fissa il limite della competenza per valore dell’ACF sulla base dal valore dell’investimento o del rapporto di cui si eccepisce la nullità, ma unicamente in funzione della misura della domanda risarcitoria o restitutoria formulata dal ricorrente, che deve essere contenuta entro l’importo di 500 mila euro.
L’art. 96 della Legge fallimentare, come novellato dal D.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, ha codificato l’orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale l’accertamento compiuto dal tribunale in sede di formazione dello stato passivo, una volta intervenuta l’esecutività del medesimo, produce effetto unicamente all’interno del concorso. Ne discende che l’efficacia di giudicato del provvedimento del tribunale deve intendersi limitata ai soli fini del concorso e, segnatamente, alla sola incontestabilità del credito che deve ritenersi definitivamente ammesso al concorso. L’accertamento endoconcorsuale non pregiudica la possibilità di una diversa cognizione ed è, dunque, ammissibile il ricorso proposto dalla curatela fallimentare al fine di ottenere la di dichiarazione di la nullità di un derivato sottoscritto quando la società era ancora in bonis e, di conseguenza, la restituzione delle somme corrisposte dalla società in bonis prima della dichiarazione di default.
Decisione n. 4662 del 30 novembre 2021 (ricorso ID 5375)
Obblighi informativi – Adempimento in concreto - Polizze unit-linked – Necessità di chiarezza informativa
L’obbligo dell’intermediario di rendere informazioni tali da consentire, in concreto, al cliente di assumere una scelta davvero consapevole di investimento si colora, di volta in volta, di differente gradazione ed intensità, non solo in funzione delle caratteristiche soggettive del cliente, ma anche in relazione alle caratteristiche oggettive del prodotto finanziario, dovendo essere l’informazione evidentemente più precisa e chiara laddove si tratti di prodotti a maggiore complessità.
Nel caso di consulenza avente ad oggetto polizze unit-linked, trattandosi di prodotti caratterizzati da struttura non intuitiva e la cui denominazione quale polizza assicurativa sulla vita può essere fonte di equivoci, se le caratteristiche del prodotto non vengono accuratamente illustrate al contraente, si può ingenerare la convinzione, erronea, che la restituzione del capitale alla scadenza del termine ovvero al verificarsi del sinistro, sia in qualche modo garantita; il che non è, essendo il rimborso esposto al rischio dell’andamento dei prodotti finanziari sottostanti.
Decisione n. 4746 del 13 dicembre 2021 (ricorso ID 5669)
Decisione n. 4747 del 13 dicembre 2021 (ricorso ID 5672)
Obblighi informativi - Precedente operatività del ricorrente - Set minimo di informazioni
Non può essere condivisa la difesa dell’intermediario fondata esclusivamente sulla considerazione che le informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari nel momento del loro acquisto non sarebbero state necessarie, dal momento che il ricorrente già deteneva in portafoglio gli stessi titoli.
Il fatto che il cliente possa aver avuto già conoscenza dei titoli in questione per averli già precedentemente acquistati non basta, di per sé, ad esimere l’intermediario dal rendere qualsivoglia informazione sui medesimi: anche quando il cliente si orienta a operare su titoli già noti egli ha diritto di ricevere un set minimo di informazioni, che siano quanto meno aggiornate quanto alla situazione dell’emittente.
Decisione n. 4749 del 13 dicembre 2021 (ricorso ID 6749)
Obblighi informativi - Operatività on line - Esperienza del ricorrente - Propensione agli investimenti speculativi - Assenza di esimente per l’intermediario
La circostanza che il servizio sia stato prestato in modalità execution only non può rappresentare una esimente rispetto all’adempimento degli obblighi informativi, i quali debbono essere assolti anche in tale evenienza ed anche, seppure con eventuali modalità congrue con «l’ambiente telematico», nell’ipotesi di investimenti disposti on line.
La circostanza della maggiore o minore esperienza dell’investitore non è motivo sufficiente per non adempiere gli obblighi che la legge ricollega alla prestazione del servizio, così come l’eventuale propensione del cliente verso investimenti di natura speculativa non è motivo sufficiente per giustificare l’inadempimento. Il fatto, dunque, che il ricorrente si fosse orientato all’investimento perché attratto dall’elevato rendimento può, al più, indurre a ritenere che avesse una consapevolezza generica della maggiore rischiosità ma ciò non basta ad esimere l’intermediario dall’assolvere gli obblighi di puntuale informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario in concreto acquistato.
Decisione n. 4758 del 13 dicembre 2021 (ricorso ID 7388)
Attività di profilatura - Contestualità rispetto all’operazione di investimento - Risposte incoerenti con le reali caratteristiche del cliente - Inattendibilità della valutazione di adeguatezza
La contestualità della profilatura rispetto all’operazione di investimento costituisce un indice sintomatico del fatto che essa non possa ritenersi espressione di spontanee dichiarazioni del cliente quanto, piuttosto, il frutto di un comportamento opportunistico dell’intermediario volto a rendere coerente l’operazione con il profilo di rischio della cliente.
La consistenza del portafoglio come emergente dai rendiconti, caratterizzata dalla presenza di pochi strumenti, di valore non particolarmente significativo e con una movimentazione quasi nulla, esclude la veridicità dell’affermazione dell’elevata esperienza finanziaria contenuta nel questionario, la quale non può discendere puramente e semplicemente dalla qualità di ex dirigente dell’intermediario rivestita dal ricorrente. In tali circostanze la valutazione di adeguatezza dell’investimento deve ritenersi complessivamente inattendibile, non apparendo in alcun modo suffragata, alla luce della non attendibilità delle risultanze del questionario, da alcun dato oggettivo.
Decisione n. 4384 del 20 ottobre 2021 (ricorso ID 5864)
Società ricorrente - Accertamento della consapevolezza della scelta di investimento - Conoscenza ed esperienza del legale rappresentante
Ai fini dell’accertamento del grado di consapevolezza da parte di una società ricorrente circa le caratteristiche di uno strumento finanziario è necessario fare riferimento al livello di esperienza e di conoscenza dell’amministratore unico e legale rappresentante, quale emergente dal questionario MIFID.
Decisione n. 4385 del 20 ottobre 2021 (ricorso ID 5876)
Contratto quadro - Forma scritta - Dichiarazione in merito alla ricezione della documentazione contrattuale - Prova dell’esistenza
La prova dell’osservanza del requisito della forma scritta del contratto quadro concluso inter partes è soddisfatta anche nel caso di deposito di documentazione contenente la dichiarazione del ricorrente in merito alla ricezione di copia completa del testo contrattuale, del documento di sintesi e del foglio illustrativo, nonché in merito alla lettura delle condizioni economiche, delle condizioni generali e del documento informativo.
Del pari il Collegio ha più volte ribadito che, affinché sia soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del TUF, non è necessario che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale, potendosi ritenere sufficiente che esse siano riportate in modulistica accessoria, ove debitamente richiamata in atti sottoscritti dal cliente.
Decisione n. 4386 del 20 ottobre 2021 (ricorso ID 5879)
Prestazione di servizi di investimento on line - Obblighi di informazione dell’Intermediario - Insufficienza di un link alla scheda prodotto
Nell’ambito della prestazione di servizi di investimento on line, la mera messa a disposizione della scheda prodotto resa accessibile tramite un link cliccabile non può considerarsi mezzo idoneo a provare che l’intermediario abbia correttamente assolto gli obblighi di informazione nei confronti del cliente che dispone un ordine di acquisto di uno strumento finanziario. Ciò in quanto siffatta modalità finisce per rimettere l’acquisizione delle informazioni ad un comportamento attivo del cliente e, dunque, non appare equivalente alla concreta messa a disposizione delle stesse da parte dell’intermediario, quale si realizzerebbe, in caso di operazione eseguita in ambiente diverso da quello telematico, con la concreta consegna del documento informativo.
Decisione n. 4387 del 20 ottobre 2021 (ricorso ID 5921)
Ricevibilità del ricorso - Corrispondenza tra reclamo e ricorso - Domanda di nullità - Deducibilità nel ricorso
Non è irricevibile il ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo nel caso in cui questo non menzioni il tema della possibile invalidità dell’operazione, che rappresenta la prima questione posta, invece, con il ricorso. In proposito si deve, infatti, sottolineare che la questione della nullità, in quanto rilevabile anche di ufficio dal Collegio, è suscettibile di essere sollevata dal cliente anche direttamente nel ricorso, non potendo ritenersi che la mancata rilevazione nel reclamo sia circostanza ostativa alla sua deduzione, pena altrimenti l’incoerenza del sistema che finirebbe per consentire all’Arbitro il rilievo officioso del vizio anche quando alla parte non sarebbe più consentito dedurlo nel procedimento.
Decisione n. 4403 del 21 ottobre 2021 (ricorso ID 6429)
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione del socio nella titolarità delle azioni - Rinuncia ai diritti controversi - Difetto di legittimazione attiva in capo al socio
Deve ritenersi assente la legittimazione attiva in capo al ricorrente che, pur avendo ottenuto la titolarità delle azioni originariamente sottoscritte dalla società, di cui era socio, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, agisca per far valere l’asserita illegittima prestazione dei servizi di investimento da parte dell’Intermediario nei confronti della società. Infatti, la cancellazione dal registro delle imprese implica la rinuncia all’esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di un’ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore.
Il ricorrente, dunque, non può considerarsi titolare del diritto di credito che la società avrebbe potuto vantare nei confronti dell’Intermediario in ragione dell’asserita illegittima prestazione dei servizi d’investimento, dovendosi ritenere che la società vi abbia rinunziato per favorire una più rapida conclusione del procedimento estintivo al quale è stata sottoposta.
Decisione n. 4420 del 22 ottobre 2021 (ricorso ID 6578)
Obblighi informativi - Omessa indicazione della natura subordinata del titolo - Assenza di un obbligo legale di indicazione della subordinazione - Inadempimento dell’intermediario
Non può ritenersi che abbia correttamente adempiuto gli obblighi informativi l’intermediario che - al momento dell’operazione di investimento avente ad oggetto propri titoli subordinati, poi sottoposti alla misura del burden sharing e oggetto di conversione coattiva in azioni - abbia descritto gli strumenti finanziari come appartenenti al gruppo delle “obbligazioni ordinarie”, senza dare alcuna indicazione in merito alla loro natura di strumenti subordinati.
A questo proposito non rileva la circostanza che, all’epoca, non esistesse alcuna previsione di rango regolamentare che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata nell’anagrafica del titolo: un’obbligazione subordinata è, infatti, uno strumento finanziario che incorpora un livello di rischio di genere e natura diversi da quelli di un’obbligazione ordinaria, sicché si tratta – anche in assenza di un obbligo regolamentare di indicarlo nell’anagrafica – di un’informazione che non può non essere resa al momento dell’investimento, perché senza di essa il cliente non può adeguatamente apprezzare il rischio dell’operazione che compie e, dunque, non può orientarsi in maniera consapevole nelle scelte che riguardano l’allocazione del proprio risparmio.
Decisione n. 4553 dell’11 novembre 2021 (ricorso ID 6754)
Acquisto di strumenti finanziari per conto di un minore - Obbligazioni subordinate - Domanda di nullità ex art. 372 c.c. - Infondatezza
L’acquisto delle obbligazioni subordinate autorizzato dal giudice tutelare non può ritenersi affetto da nullità ex art. 372 c.c. sulla base della considerazione che, attese le caratteristiche proprie di tale tipologia di strumenti finanziari, si tratterebbe di un’operazione non compatibile con le finalità di conservazione che debbono essere necessariamente perseguite nell’ambito degli investimenti dei capitali di un minore.
Il principio generale dettato dall’art. 372 c.c., in tema di investimento dei capitali del minore, è nel senso che tali operazioni debbono essere orientate alla protezione del medesimo contro rischi eccessivi, come dimostra l’elencazione delle tipologie di investimenti ammissibili contenuta nell’art. 372 c.c., che fa riferimento principalmente a strumenti finanziari assistiti da garanzia di rimborso: tra i titoli indicati rientrano, secondo una interpretazione che si ponga al passo coi tempi, anche le obbligazioni ordinarie emesse da intermediari finanziari e bancari.
Anche ove si ritenesse che l’autorizzazione sia stata resa, a monte, nella errata convinzione che le obbligazioni fossero ordinarie e non subordinate - le quali per le loro caratteristiche intrinseche si pongo certamente al di fuori degli investimenti ammissibili ex art. 372 c.c. - in nessun caso si potrebbe pervenire ad una declaratoria di nullità dell’investimento. In una simile evenienza, infatti, si verserebbe in un’ipotesi che è riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 377 c.c. - norma che regola, inter alia, l’ipotesi dell’acquisto effettuato senza autorizzazione del giudice tutelare e che per costante interpretazione si applica anche all’acquisto in difformità da esso - che configura una particolare ipotesi di annullabilità dell’atto.
Decisione n. 4554 dell’11 novembre 2021 (ricorso ID 6880)
Obblighi informativi - Omessa indicazione della natura subordinata del titolo - Indicazione del livello del rischio - Inadempimento dell’intermediario
Non può ritenersi che abbia correttamente adempiuto gli obblighi informativi l’intermediario che – al momento dell’operazione di investimento avente ad oggetto propri titoli subordinati, poi sottoposti alla misura del burden sharing e oggetto di conversione coattiva in azioni - abbia descritto gli strumenti finanziari come appartenenti al gruppo delle “obbligazioni ordinarie”, senza dare alcuna indicazione in merito alla loro natura di strumenti subordinati.
A questo proposito non è sufficiente la mera indicazione sull’ordine di acquisto o sulla documentazione contrattuale del livello elevata del rischio: una simile indicazione riguarda unicamente il profilo dell’alea economica dell’operazione e rappresenta, pertanto, solo una componente dell’informazione adeguata, perché essa nulla dice delle altre caratteristiche (come appunto la disciplina ad esso applicabile) cui soggiace l’investimento.
Neppure può assumere rilevanza la consegna di una nuova scheda prodotto contenente la dicitura “subordinate-ordinarie”, di per sé foriera di equivoci in ragione dell’intrinseca contraddittorietà delle due qualificazioni, in quanto avvenuta nell’imminenza della sospensione temporanea delle negoziazioni sui mercati regolamentati dei titoli emessi o garantiti sicché, se anche l’informazione resa fosse stata percepita nella sua reale portata, il ricorrente non avrebbe avuto il tempo sufficiente per approntare una strategia finalizzata a limitare i danni attraverso un’operazione di disinvestimento.
Decisione n. 4358 del 18 ottobre 2021 (ricorso ID 5523)
Servizio di esecuzione ordini – Prestazione del servizio on line – Obblighi informativi – Modalità del corretto adempimento da parte dell’intermediario
Quando il servizio di esecuzione di ordini viene prestato in modalità telematica per poter dimostrare di aver assolto pienamente gli obblighi di informazione l’intermediario non può limitarsi a evidenziare l’esistenza, all’interno della propria piattaforma, di un semplice link attraverso il quale è possibile accedere al set informativo necessario per permette all’investitore una scelta consapevole. La prestazione del servizio di investimento in modalità on line non può, infatti, tradursi in un affievolimento degli obblighi informativi: l’intermediario è tenuto ad assolverli con una modalità che possa essere considerata equivalente a quella che utilizzerebbe in caso di prestazione del servizio in presenza, ossia con una modalità che possa dirsi equivalente almeno alla consegna materiale del documento informativo al cliente.
Modalità equivalenti alla consegna del documento recante le informazioni necessarie per la scelta consapevole del cliente sono rappresentate: (a) dall’inserimento di tutte le informazioni di dettaglio rilevanti direttamente nella pagina dove si trova il comando per impartire l’ordine di acquisto, oppure (b) dalla previsione di un link che permetta di scaricare il documento ma, in questo caso, con contestuale implementazione di una funzionalità bloccante, che renda, cioè, possibile impartire l’ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d’atto di aver preso visione della documentazione informativa.
Decisione n. 4359 del 18 ottobre 2021 (ricorso ID 5596)
Nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta - Inopponibilità al cliente degli acquisti ex art. 1711 c.c. - Ratifica esplicita ed implicita - Principi di proporzionalità e buona fede
La nullità del contratto quadro per la mancanza della forma scritta richiesta dalla legge non comporta automaticamente la nullità di ogni ordine di acquisto: ferma restando l’inopponibilità al cliente delle condizioni generali previste nel contratto quadro non sottoscritto, un tale vizio assume più propriamente rilievo in termini di inefficacia o, ancor meglio, di inopponibilità al cliente ex art. 1711 c.c. dell’acquisto, dal momento che si deve ritenere che il relativo ordine di investimento sia stato eseguito dall’intermediario in mancanza di un valido mandato.
Tuttavia, è fatto salvo, non solo il caso in cui il cliente abbia successivamente ratificato, anche solo implicitamente, l’operazione (in questo modo rendendo palese che egli intendeva fare propri i suoi effetti), ma anche il caso più generale in cui l’operazione sia comunque riferibile in modo univoco alla volontà del ricorrente. La diversa soluzione che facesse discendere, sic et simpliciter, dalla mancata produzione del contratto quadro la nullità di qualsivoglia operazione, comunque disposta dal cliente, sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, espressamente richiamato in questa materia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 898/2018 (sul c.d. contratto monofirma), e potrebbe condurre a un risultato contrario al principio fondamentale della buona fede, anch’esso espressamente richiamato in questa materia dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 28314/2019 (in tema di c.d. nullità selettiva).
Decisione n. 4383 del 20 ottobre 2021 (ricorso ID 5616)
Prescrizione – Dies a quo del diritto alla restituzione e del diritto al risarcimento - Onere della prova
Il dies a quo delle pretese restitutorie in esito ad eventuale accertamento della nullità dell’acquisto si individua con il giorno dell’operazione di investimento con cui è stata eseguita la prestazione che risulta indebita mentre il giorno di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni si identifica con quello in cui l’inadempimento si è consumato. Il dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni non può, infatti, essere individuato con il giorno in cui si acquista consapevolezza della perdita di valore dell’investimento in quanto si finirebbe per confondere erroneamente il problema della perdita di valore dello strumento finanziario - che di per sé non è danno, ma semplice rischio economico legato alle alee di ogni investimento - con il reale evento di danno, che è piuttosto la menomata libertà di scelta nel compimento dell’operazione di investimento e che si concretizza nel momento in cui l’investimento è eseguito, sicché la decorrenza della prescrizione non può che coincidere, in questa ipotesi, con il momento in cui gli inadempimenti si consumano.
Spetta a chi intende opporre la prescrizione provare il fatto costitutivo dell’eccezione, anche attraverso presunzioni fondate su principi di inferenza probabilistica.
Decisione n. 4411 del 22 ottobre 2021 (ricorso ID 4422)
Inammissibilità del ricorso – Modalità di descrizione della controversia – Rinvio per relationem al reclamo – Scarsa chiarezza e genericità dei fatti contestati
La modalità di redazione del ricorso, rappresentata dal mero richiamo, operato nel modulo predisposto per la sua presentazione, del precedente reclamo, che viene così a costituirne il contenuto attraverso una sorta di rinvio per relationem, non può essere considerata di per sé sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità. Tale tecnica è coerente con la maggiore elasticità delle forme che caratterizza i procedimenti di ADR rispetto al processo, oltre che compatibile con l’esigenza di sinteticità degli atti difensivi, oltretutto enfatizzata anche dalla nuova versione del Regolamento ACF entrata in vigore dal 1° ottobre scorso. L’inammissibilità del ricorso deve, piuttosto, essere analizzata valutando se la descrizione della vicenda soddisfi i necessari requisiti di chiarezza dell’allegazione, indispensabili per permettere all’intermediario di potersi difendere.
Nel caso di specie, nel reclamo il ricorrente si è limitato solo ad una sommaria e generica descrizione dei comportamenti del consulente, incentrando le proprie doglianze unicamente sul fatto di aver corrisposto delle somme senza adeguatamente allegare e, poi, senza fornire documentazione atta a comprovare la circostanza che quei versamenti si inserissero in un processo finalizzato ad un investimento, come richiede la Suprema Corte ai fini di affermare la responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF, nel quadro di attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui il consulente era investito.
Decisione n. 4551 dell’11 novembre 2021 (ricorso ID 5675)
Inammissibilità del ricorso – Mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso – Indeterminatezza dei fatti contestati
Il ricorso è inammissibile quando non vi è una piena corrispondenza tra il contenuto del reclamo inviato all’intermediario e il successivo ricorso avanti all’ACF oppure quando le doglianze del ricorrente non sono adeguatamente circostanziate, non essendo chiaro su quali basi siano fondate le contestazioni rivolte all’intermediario. Se manca, infatti, il contenuto minimo di determinatezza non è possibile avviare lo scrutinio nel merito: uno scrutinio che potrà essere, comunque, risottomesso all’Arbitro, attraverso una riproposizione del ricorso, ma sempre a condizione che le eventuali doglianze siano adeguatamente assistite - oltre che da precisi riferimenti alle operazioni che si intendono contestare e da una precisa individuazione degli inadempimenti lamentati - anche da una puntuale indicazione dei parametri assunti a riferimento per quantificare il richiesto risarcimento dei danni.
Decisione n. 4481 del 2 novembre 2021 (ricorsi ID 5408 e 5415)
Consulenza - Invio della scheda prodotto via e-mail - Mancato accertamento della prestazione del servizio - Obblighi informativi - Corretto adempimento dell’intermediario
La circostanza dell’invio della scheda prodotto tramite e-mail non prova che gli investimenti siano stati eseguiti a valle della prestazione di un servizio di consulenza: nel caso di specie, in particolare, il fatto che il messaggio di posta elettronica sia privo di qualsiasi testo e che ad esso risultino solo allegate due schede prodotto è elemento decisivo, non solo nel senso di escludere che l’intermediario abbia inteso veicolare, suo tramite, una raccomandazione di investimento, ma anche di come l’e-mail costituisca mero mezzo tecnico, del tutto neutro, per assolvere gli obblighi informativi sugli strumenti finanziari.
Decisione n. 4483 del 2 novembre 2021 (ricorsi ID 5494, 5497 e 5498)
Attività di profilatura del cliente - Attendibilità del questionario - Principio di autoresponsabilità - Esclusione della responsabilità dell’intermediario
Sono infondate le doglianze in relazione alle modalità di svolgimento dell’attività di profilatura e alla non attendibilità delle relative risultanze nel caso in cui i questionari di profilatura risultino essere stati firmati dai clienti, l’attestazione dell’esito della profilatura risulti inviata all’indirizzo di corrispondenza di ciascuno di essi e le risposte non presentino palesi incongruenze che possano essere utilizzate come elementi indiziari del fatto che le risposte non siano state rese spontaneamente ma influenzate, o peggio determinate, dal promotore. Ne deriva che il profilo che si ricava dai questionari è complessivamente attendibile e ad esso, in quanto sottoscritto, i clienti devono ritenersi vincolati in ossequio al principio di autoresponsabilità più volte affermato dal Collegio.
Decisione n. 4160 del 2 settembre 2021 (ricorso ID 6381)
Obblighi informativi - Condotta colposa dell’investitore - Esclusione della responsabilità dell’intermediario
In merito all’acquisto di obbligazioni subordinate la violazione degli obblighi informativi non sussiste quando, pur essendo le obbligazioni indicate nell’ordine di acquisto come ordinarie, siano presenti indizi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che il ricorrente fosse pienamente edotto, non solo delle caratteristiche delle medesime obbligazioni, ma anche della loro estrema rischiosità. Tali indizi possono essere rilevati nella pregressa esperienza in acquisti del medesimo titolo, nell’indicazione della natura subordinata nell’anagrafica del titolo unitamente alle circostanze che l’acquisto sia avvenuto ad un prezzo inferiore di oltre il 50% del valore nominale degli strumenti e che le operazioni contestate siano state eseguite quando le difficoltà economiche dell’emittente erano ormai di dominio pubblico.
Decisione n. 4161 del 2 settembre 2021 (ricorso ID 6399)
Obblighi informativi - Onere della prova gravante sull’intermediario
Grava sull’intermediario l’onere della prova di aver correttamente adempiuto gli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari al momento dell’acquisto, alla cui osservanza è tenuto anche nell’ambito del più elementare servizio di negoziazione. L’onere della prova non si considera assolto qualora l’Intermediario produca agli atti solamente un modulo, benché sottoscritto dal ricorrente, recante la dichiarazione di aver ricevuto informazioni sui principali rischi che caratterizzano l’operazione con riferimento alla variabilità del mercato organizzato per gli strumenti finanziari in esso trattati, alla variabilità nei prezzi dell’azione e al rischio di liquidità per lo strumento finanziario.
Decisione n. 4158 del 2 settembre 2021 (ricorso ID 6307)
Titoli di provenienza donativa – Donazione indiretta – Legittimazione attiva del donatario – Obblighi di diligenza dell’intermediario
È legittimato ad agire il ricorrente che abbia acquistato i titoli in lite con il denaro di provenienza donativa: si tratta di una fattispecie riconducibile alla donazione indiretta che è una vicenda composta da diversi e separati atti nell’ambito della quale si inquadra l’operazione di investimento posta in essere dal donatario con cui l’intermediario intrattiene il rapporto di prestazione del servizio di investimento e verso cui è, dunque, è responsabile per l’adempimento dei propri obblighi di diligenza. Legittimato ad agire è, quindi, il donatario indiretto e non il donante, a nulla rilevando il fatto che il donatario non abbia sostenuto alcun costo gravante sul proprio patrimonio.
Decisione n. 4353 del 18 ottobre 2021 (ricorso ID 5265)
Accredito di cedole e di rimborsi – Ritardo della banca depositaria – Responsabilità dell’intermediario
Nel caso di accredito delle somme spettanti al ricorrente - ora a titolo di rimborso, ora a titolo di proventi - con un tempo eccedente il giorno lavorativo rispetto a quello di scadenza del titolo o delle cedole l’intermediario non può addurre a propria discolpa il ritardo dei sub-depositari in quanto questi sono terzi rispetto al ricorrente, che intrattiene il rapporto unicamente con l’intermediario. Inoltre, i subdepositari sono stati scelti dall’intermediario per cui è inevitabile che sia questi a rispondere nei confronti del cliente del loro operato: ciò anche ai sensi della regola generale in tema di mandato per cui il mandatario che si avvale di sostituti nell’espletamento dell’incarico, pure quando autorizzato a farlo, in caso di non corretta esecuzione dell’incarico, risponde dell’attività del sostituto quanto meno per il fatto della scelta di quest’ultimo.
Decisione n. 4381 del 20 ottobre 2021 (ricorso ID 5266)
Chiusura del dossier titoli e trasferimento presso altro intermediario – Ritardo dell’intermediario nella trasmissione della certificazione delle minusvalenze – Inadempimento degli obblighi informativi - Competenza dell’ACF
Nel caso in cui la controversia riguardi il ritardo con cui l’Intermediario, a seguito della chiusura del dossier acceso presso di esso e del trasferimento dei titoli presso altro intermediario, ha trasmesso al ricorrente la certificazione delle minusvalenze - sebbene tale adempimento, in sé e per sé considerato, rientrerebbe tra le obbligazioni tipiche del contratto bancario di custodia e amministrazione - sussiste la competenza dell’ACF ove l’omessa ovvero tardiva trasmissione della certificazione fiscale venga contestata, non per far valere la non corretta applicazione della normativa fiscale o del trasferimento dei titoli ad altro conto, bensì per far valere l’inadempimento di un obbligo informativo che, ancorché correlato alla normativa tributaria e al trasferimento titoli, risulti astrattamente idoneo ad influenzare le scelte di investimento o disinvestimento del ricorrente.
Decisione n. 3995 del 20 luglio 2021 (ricorso ID 5501)
Ricezione ed esecuzione di ordini - Assenza del contratto quadro - Modulistica accessoria - Infondatezza della domanda di nullità ex art. 23 TUF - Rilevazione del carattere non appropriato degli ordini - Operatività complessiva del ricorrente - Nesso causale - Esclusione della responsabilità dell’Intermediario
È esclusa la fondatezza della domanda di nullità dell’operazione di investimento per mancanza del contratto quadro laddove l’intermediario abbia prodotto il modulo di richiesta per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, sottoscritto dal ricorrente, e contenente la dichiarazione di aver ricevuto le condizioni generali che regolano il rapporto, il foglio informativo analitico sui servizi e le attività di investimento e il documento generale sui rischi degli investimenti. Non è necessario, affinché possa dirsi soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 TUF, che tutte le informazioni pertinenti siano contenute in un unico modulo contrattuale in quanto è ragionevole ritenere che esse siano riportate nella modulistica accessoria, debitamente sottoscritta dal cliente.
È, parimenti, infondata la domanda diretta al risarcimento dei danni ove sia accertato che, successivamente alla specifica operatività contestata, il ricorrente abbia sistematicamente acquistato, eventualmente avvalendosi di altro intermediario, titoli della medesima natura e caratterizzati dalla stessa promessa di rendimenti molto elevati, dunque connotati da un livello di rischio parimenti molto elevato, nonostante l’intermediario avesse rappresentato, con appositi alert, il carattere non appropriato delle operazioni. La circostanza che il cliente abbia deciso di continuare l’articolata attività di investimento, non solo denota una precisa e consapevole strategia, ma comporta, altresì, l’interruzione del nesso causale tra l’asserito inadempimento e il pregiudizio sofferto per effetto dell’investimento effettuato.
Decisioni nn. 3998 e 3999 del 20 luglio 2021 (ricorsi ID 5933 e 5924)
Obblighi informativi dell’intermediario – Esatto adempimento – Caratteristiche della concreta operatività del cliente
L’assenza, al tempo in cui l’investimento oggetto della lite è stato eseguito, di una norma imperativa che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata del titolo non esime l’intermediario dall’obbligo di informare il cliente, ai sensi dell’art 21 del TUF, dell’esistenza della clausola di subordinazione e, in nessun caso, consente di descrivere uno strumento aventi tali caratteristiche come appartenente alla classe delle obbligazioni ordinarie.
È necessario che l’intermediario ponga il cliente nelle condizioni di intendere le reali caratteristiche dello strumento acquistato, a nulla rilevando l’esistenza di precedenti investimenti in strumenti aventi caratteristiche similari poiché l’intermediario deve dimostrare di aver fornito informazioni in merito al titolo oggetto della specifica e concreta operazione di investimento.
Decisione n. 3990 del 20 luglio 2021 (ricorso ID 5029)
Operazioni svolte mediante internet banking – Offerta fuori sede – Inapplicabilità dell’art 30 TUF – Corretto adempimento degli obblighi di informazione
Le operazioni concluse tramite la piattaforma di internet banking sono riconducibili alla fattispecie di prestazione di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza e non alla diversa fattispecie dell’offerta fuori sede: pertanto, risulta inapplicabile la disposizione dell’art 30 TUF che commina la nullità per la mancata indicazione del diritto di recesso.
Nelle operazioni svolte mediante internet banking gli obblighi informativi si considerano assolti dall’intermediario che abbia messo a disposizione del cliente sulla piattaforma la scheda prodotto contenente dettagliate informazioni sullo strumento, la cui visualizzazione costituisce passaggio obbligato per disporre l’investimento, essendo richieste la presa visione e l’accettazione della stessa scheda per poter impartire l’ordine di acquisto.
Decisione n. 3993 del 20 luglio 2021 (ricorso ID 5147)
Legittimazione attiva - Esecutore testamentario - Titoli facenti parte dell’eredità
Va rigettato il ricorso dell’esecutore testamentario che agisca per il risarcimento del danno derivante dalla intempestiva evasione della richiesta di liquidazione dei titoli presenti nel dossier del de cuius, in quanto egli è un mero esecutore delle disposizioni testamentarie e, come tale, non è titolare di diritti relativi all’eredità, i quali spettano unicamente agli eredi, i soli legittimati a proporre ricorso.
Decisione n. 4156 del 2 settembre 2021 (ricorso ID 5258)
Competenza dell’ACF - Inammissibilità del ricorso – Responsabilità dell’intermediario ex art. 2535 c.c. – Annullamento del contratto di finanziamento
L’ACF non è competente a conoscere la controversia che tratti dell’omessa liquidazione delle azioni, decorsi centottanta giorni dalla morte del socio ex art. 2535 c.c., poiché non riguarda questioni attinenti alla violazione di norme dettate dal TUF o da altra fonte legislativa in materia di prestazione di un servizio di investimento. Nel caso di specie la doglianza concerneva unicamente la responsabilità dell’intermediario per non aver ottemperato all’ordine di liquidazione delle azioni a seguito della morte del socio e per aver ignorato l’esercizio del recesso da parte degli eredi, i quali si sono, quindi, trovati costretti a contrarre un finanziamento con l’intermediario.
Allo stesso modo l’ACF non è competente a decidere in merito alla richiesta di annullamento del contratto di finanziamento, poiché in tal caso l’intermediario riveste il ruolo di intermediario creditizio e non di prestatore di servizi di investimento.
Decisione n. 3793 del 24 maggio 2021 (Ricorso ID 5428)
Decisione n. 3794 del 24 maggio 2021 (Ricorso ID 5429)
Dies a quo della decorrenza della prescrizione nel caso di pretesa restitutoria e di pretesa risarcitoria – Domanda risarcitoria presentata allo spirare del termine di prescrizione –Contrarietà a buona fede – Legittimo affidamento dell’intermediario
Nel caso di pretesa alla restituzione di quanto sia stato eventualmente indebitamente corrisposto sulla base di un titolo nullo od inefficace, il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto si identifica con il giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della richiesta restitutoria, ossia con la data del pagamento della somma sulla base del contratto che si assume nullo e del quale si chiede la restituzione.
Nel caso di pretesa risarcitoria, invece, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici senza ostacolare l’esercizio dei propri diritti da parte degli investitori, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal verificarsi dell’inadempimento, e non dal momento in cui il danneggiato abbia avuto contezza della perdita di valore dello strumento finanziario. Ritenere che il dies a quo si identifichi con il momento in cui il danno si è reso manifesto assicurerebbe, infatti, un ingiustificato regime di over protection dell’investitore, perché gli permetterebbe di fruire di uno strumento di fatto perpetuo per sterilizzare ogni investimento rivelatosi a distanza di anni di esito negativo, rendendo così sostanzialmente indistinguibile il confine tra danno causalmente riconducibile all’inadempimento dell’intermediario e mera perdita economica conseguente alle ordinarie alee proprie dell’operazione.
Deve, comunque, escludersi la fondatezza della domanda nel caso in cui l’investitore, senza alcun giustificato motivo, pur avendo piena consapevolezza del danno, aspetti per muovere le proprie censure anche anni dalla sua emersione, sollevandole solo in limine dello spirare del termine di prescrizione. Tale comportamento integra una fattispecie di abuso del diritto, ovvero di esercizio del medesimo in spregio dei principi di buona fede, ed è riconducibile all’ipotesi indicata da Cass. 15 marzo 2004, n. 5240, in cui il ritardo ingiustificato protrattosi per lunghissimo tempo nell’esercizio del diritto può determinare l’estinzione dello stesso, anche se formalmente non prescritto, ove si accerti che il ritardato esercizio sia, per un verso, da considerare imputabile al titolare e che, per altro verso, il ritardato esercizio produce un danno nella sfera dell’obbligato, il quale fa oramai affidamento legittimo sul non esercizio dello stesso.
La mancanza di contestazioni, per un arco di tempo prolungato ed esteso, che si è spinto persino oltre il termine previsto dalle disposizioni regolamentari per la conservazione dei documenti afferenti al rapporto contrattuale, ingenera il legittimo affidamento da parte dell’intermediario circa il fatto che il ricorrente non aveva motivo di avanzare alcuna contestazione sulla corretta esecuzione di prestazioni e, dunque, finisce per determinare un ingiustificato pregiudizio per l’intermediario, il quale potrebbe essersi anche legittimamente disfatto della documentazione di un rapporto oramai da tempo esaurito, venendo così a trovarsi nella condizione di non poter assolvere gli oneri probatori che l’art. 23 TUF pone, invece, a suo carico.
Decisione n. 3816 dell'1 giugno 2021 (Ricorso ID 5592)
Decisione n. 3818 dell'1 giugno 2021 (Ricorso ID 5593)
Attività di profilatura dell’investitore - Obbligo dell’intermediario di verificare l’attendibilità delle risposte contenute nel questionario sulla base degli elementi oggettivi conosciuti o conoscibili - Errata valutazione di adeguatezza
In occasione della profilatura dell’investitore l’intermediario deve diffidare dell’attendibilità del profilo, quale emergente dalle risposte al questionario, quando queste restituiscono l’immagine di un investitore esperto e con elevate conoscenze finanziarie non coerente con gli elementi oggettivi di cui l’intermediario è, o dovrebbe essere, a conoscenza.
Nel caso di specie l’intermediario non avrebbe dovuto ritenere attendibili, ancorché formalmente sottoscritte dal ricorrente, le risposte con cui questi dichiarava di conoscere tutti gli strumenti elencati nel questionario, ad eccezione dei certificates e dei covered warrant, di avere una esperienza elevata in materia di investimenti, nonché di aver operato in precedenza in obbligazioni normali e strutturate, dal momento che il ricorrente, bracciante agricolo, aveva quale titolo di studio la licenza elementare e non aveva alcuna pregressa storia di investimento. Non si comprende, dunque, come l’intermediario abbia potuto valutare adeguato l’investimento, non rilevando che i titoli oggetti del contendere rappresentavano gli unici titoli presenti nel portafoglio del cliente.
Decisione n. 3830 dell'8 giugno 2021 (Ricorso ID 5568)
Obblighi di informazione sulla natura e sulle caratteristiche del titolo - Adempimento in concreto - Insufficienza della consegna dei documenti sui rischi generali degli investimenti in occasione della stipula del contratto quadro
L’intermediario è tenuto a dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi “in concreto,” e non in modo meramente formalistico, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell’operazione e, conseguentemente, permettergli di compiere una consapevole scelta d’investimento.
Pertanto, non è pienamente sufficiente al fine di dimostrare il corretto assolvimento di tali doveri, la mera prova della consegna dei documenti sui rischi generali degli investimenti in occasione della stipula del contratto quadro.
Decisione n. 3989 del 20 luglio 2021 (Ricorso ID 4944)
Violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche dello strumento finanziario – Caratteristiche dell’operatività dell’investitore - Interruzione del nesso causale - Esclusione della responsabilità dell’Intermediario
È infondato il ricorso dell’investitore, proposto al fine di conseguire il ristoro del danno patito per non essere stato adeguatamente informato circa la natura dei titoli acquistati, laddove si accerti che la sua operatività si è protratta insistentemente, per un arco di tempo pluriennale, sui medesimi titoli, nonostante ne fosse percepibile la manifesta rischiosità e la non appropriatezza.
La circostanza che l’investitore abbia continuato, a dispetto di evidenti elementi segnaletici della rischiosità e inappropriatezza, a reiterare l’operatività contestata, permette di ritenere che il danno sofferto sia da imputare casualmente in via esclusiva ad una condotta superficiale e negligente dello stesso investitore.
Decisione n. 3996 del 20 luglio 2021 (Ricorso ID 5646)
Modalità di presentazione del ricorso - Contestazioni formulate genericamente - Onere della prova dell’Intermediario - Inammissibilità del ricorso
È inammissibile il ricorso che non indichi con sufficiente chiarezza le operazioni e le specifiche doglianze alle stesse riferite, in quanto in assenza di una chiara rappresentazione dei fatti ed allegazione delle circostanze, l’intermediario – su cui l’ordinamento ha scelto di far gravare l’onere della prova di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi e di aver correttamente prestato il servizio di investimento – sarebbe posto nella condizione di non potersi difendere.
È, dunque, indispensabile, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che il cliente proceda ad individuare in modo inequivoco quali siano le concrete operazioni di investimento cui si riferiscono le contestazioni.
Decisione n. 3836 del 7 giugno 2021 (ricorso ID 5522)
Operatività tramite la piattaforma di trading on line – Infondatezza della domanda di nullità per assenza di un ordine impartito per iscritto – Log estratti dagli archivi informatici – Prova dell’inserimento degli ordini
Violazioni informative dell’intermediario – Caratteristiche della concreta operatività del cliente – Consapevolezza delle scelte di investimento - Interruzione del nesso causale tra violazioni dell’intermediario e danno subito dal cliente
Nel caso in cui il contratto quadro preveda la possibilità di operare anche attraverso una piattaforma di trading on line, gli ordini di investimento e disinvestimento impartiti nel rispetto della procedura di autenticazione prevista dal contratto si considerano validamente sottoscritti. I log informatici, che documentano l’osservanza della procedura di autenticazione, costituiscono valido mezzo di prova dell’esistenza degli ordini.
Al fine di accertare l’inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario è dirimente la sussistenza di alcuni elementi univoci e convergenti in presenza dei quali è possibile ritenere che le operazioni di investimento siano state disposte dal cliente in piena ed assoluta consapevolezza e che non siano state il riflesso di una scelta disinformata, conseguente agli inadempimenti informativi ascritti all’intermediario. La continua operatività sullo stesso titolo protratta per anni, l’alternanza periodica di acquisti e vendite, il fatto che si trattasse di titoli di un emittente quotato, soggetto dunque all’obbligo di informazione al pubblico dei fatti price sensitive, escludono che le operazioni di acquisto e vendita siano state eseguite in assenza di consapevolezza sulle caratteristiche del titolo.
Decisione n. 3695 del 3 maggio 2021 (Ricorso ID 4852)
Servizio di gestione patrimoniale ¬– Diligenza dell’Intermediario – Istruzione del cliente –Esclusione della responsabilità
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale la diligenza dell’intermediario va valutata in un’ottica complessiva, così come in un’ottica complessiva va valutata l’esistenza o meno del danno, considerando il risultato della gestione nel suo insieme e senza scorporare le singole operazioni di investimento. Per affermare la responsabilità dell’intermediario non è sufficiente, dunque, allegare l’inopportunità o la presunta irragionevolezza di una singola scelta ma occorre allegare e dimostrare che l’attività di gestione complessivamente intesa non è stata oggetto di adeguata ponderazione e non si è svolta secondo un ordinato processo di valutazione.
La responsabilità dell’intermediario è esclusa quando l’operazione è stata oggetto di una specifica istruzione personalizzata e il titolo è stato autonomamente selezionato dal cliente, non essendo in questo caso configurabile alcun obbligo informativo a carico dell’intermediario.
Decisione n. 3697 del 3 maggio 2021 (Ricorso ID 5385)
Termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno – Dies a quo – Momento dell’inadempimento – Certezza dei rapporti giuridici – Over protection dell’investitore
Nel caso di azione di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - ossia dal verificarsi dell’inadempimento - e non dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore degli strumenti finanziari. Tale criterio di individuazione del dies a quo è coerente con l’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, senza per questo procurare nocumento agli interessi tutelati. L’alternativa di far decorrere il termine di prescrizione dall’emersione della perdita di valore dello strumento finanziario acquistato - data l’alea che caratterizza tipicamente l’investimento finanziario, soprattutto se di tipo azionario, come nella controversia decisa - significherebbe rendere le pretese risarcitorie per danni da non corretta scelta di investimento sostanzialmente imprescrittibili, con un effetto di over protection dell’investitore. Il che è stata ritenuta soluzione irragionevole perché finirebbe per offrire all’investitore uno strumento di fatto perpetuo per sterilizzare gli effetti di ogni investimento rivelatosi a distanza di anni di esito negativo, rendendo così sostanzialmente indistinguibile il confine tra danno causalmente riconducibile all’inadempimento dell’intermediario e mera perdita economica riconducibile alle fisiologiche alee di mercato.
Decisione n. 3881 del 17 giugno 2021 (Ricorso ID 5575)
Obblighi informativi dell’Intermediario in fase contrattuale e postcontrattuale - Adempimento “in concreto”
In tema di responsabilità dell’Intermediario per violazione degli obblighi di trasparenza ed informazione la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in occasione della stipula del contratto quadro non può ritenersi in sé sufficiente al fine di provare il corretto ed adeguato assolvimento dei suddetti obblighi. L’intermediario è tenuto, infatti, a dimostrare di aver assolto gli obblighi informativi “in concreto” e non solo in modo meramente formale, in quanto solo il loro effettivo assolvimento può consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell’operazione e conseguentemente permettergli di compiere una consapevole scelta d’investimento.
In caso di contestate carenze informative relative alla fase successiva alla conclusione dell’investimento e in pendenza dello stesso, esse possono essere ricondotte alla responsabilità dell’intermediario solo se è contrattualmente previsto un obbligo di informazione continua del cliente, vale a dire di monitoraggio dell’investimento e di valutazione costante della relativa adeguatezza, il che tipicamente è configurabile in caso di prestazione dell’attività di gestione patrimoniale, del servizio di consulenza se previsto dal contratto quadro.
Decisione n. 3795 del 24 maggio 2021 (Ricorso ID 5679)
Inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario - Danno da scelta di investimento disinformata - Presunzione del nesso causale - Caratteristiche dell’operatività complessiva del ricorrente - Esclusione della responsabilità dell’Intermediario
Non può dirsi fondato il ricorso dell’investitore, proposto al fine di conseguire il ristoro del danno patito per non essere stato adeguatamente informato circa la natura dei titoli acquistati, laddove si accerti che, sia antecedentemente che successivamente alla specifica operatività contestata, egli ha sistematicamente acquistato, seppure avvalendosi di altro intermediario, titoli della medesima natura e caratterizzati dalla stessa promessa di rendimenti molto elevati, dunque connotati anch’essi da un livello di rischio parimenti molto elevato.
Pur condividendosi quanto sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione circa il fatto che le pregresse abitudini di investimento, anche ove speculativamente orientate, di un investitore non possono in sé costituire motivo per ritenere causalmente irrilevante il non corretto assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, tuttavia non può prescindersi, nello stesso tempo, dalla valorizzazione agli stessi fini delle circostanze del caso concreto, con l’effetto che la valutazione dell’operatività complessiva del cliente, per come rilevabile in base alla documentazione prodotta dalle parti, può portare a ritenere non ravvisabile il necessario nesso di causalità tra i comportamenti violativi accertati e il danno subito dall’investitore.
Ciò risulta particolarmente vero quando, come nel caso esaminato, l’operatività complessiva dell’investitore si caratterizzi per una consapevole strategia operativa costantemente orientata verso titoli contraddistinti da un livello di rischio decisamente elevato, sicché risulta ragionevole ritenere che egli, pur in presenza di un quadro informativo adeguato e corretto posto a sua disposizione dall’intermediario, avrebbe comunque posto in essere l’operatività oggetto delle sue doglianze.
Decisione n. 3721 del 10 maggio 2021 (ricorso ID 4872)
Modalità di presentazione del ricorso - Contestazioni formulate genericamente in riferimento ad una operatività pluriennale – Possibile contrarietà al principio di buona fede di contestazioni avanzate per la prima volta in prossimità della scadenza del termine di prescrizione
È inammissibile il ricorso che contiene contestazioni indistinte riferite ad una operatività pluriennale, senza dettagliare le doglianze con riferimento a ciascuna delle operazioni d’investimento. Tale modus procedendi non consente di svolgere un contraddittorio adeguato in quanto l’intermediario non può ragionevolmente assolvere l’onere della prova, in quanto non posto in condizione di percepire con la necessaria precisione le censure avanzate dal cliente.
Nel caso esaminato, in cui il Ricorrente contestava genericamente un’operatività dispiegata su un arco di tempo decennale e avanzava doglianze, per la prima volta, in prossimità dello scadere del termine di prescrizione, è stato rilevato che un simile comportamento risulta essere, non solo difforme dal canone della buona fede, ma finisce per lambire gli estremi dell’abuso del diritto. La ritardata inerzia nel far valere le contestazioni rispetto al mancato assolvimento degli obblighi cui l’intermediario è tenuto in occasione del compimento di un’operazione di investimento e l’attendere sistematicamente il momento in cui l’intermediario non dispone più della documentazione riguardante le singole operazioni costituiscono, infatti, un comportamento che integra la fattispecie della perdita del diritto per contrarietà del suo esercizio a buona fede.
L’assenza di contestazioni in un arco temporale molto prolungato può generare nell’intermediario il legittimo affidamento che il cliente non abbia riserva alcuna sul proprio operato e lo espone - in caso, invece, di opportunistico ripensamento da parte del cliente dipendente unicamente dal manifestarsi di una perdita di valore dello strumento a distanza di anni dall’esecuzione del medesimo (perdita di valore che integra, tuttavia, l’alea normale di ogni investimento finanziario e, in particolare, azionario) - ad un sicuro pregiudizio, giacché egli potrebbe trovarsi nella condizione di non poter più assolvere congruamente gli oneri probatori.
Decisione n. 3790 del 24 maggio 2021 (ricorso ID 4863)
Obblighi di diligenza della SGR nell’attività gestoria - Insindacabilità delle scelte - Mala gestio del gestore – Irragionevolezza delle scelte rispetto alla migliore valorizzazione del fondo – Sussistenza del nesso di causalità tra la gestione ed il danno cagionato
La responsabilità per mala gestio dell’intermediario gestore di un fondo comune di investimento non si atteggia come conseguenza della violazione di un’obbligazione di risultato rappresentando, piuttosto, la conseguenza dell’eventuale violazione di un’obbligazione di mezzi. Per valutare se il gestore è responsabile dell’eventuale perdita di valore dell’investimento sofferta dai partecipanti al fondo è, dunque, necessario verificare in che modo la gestione è stata condotta. Ebbene, ferma restando l’insindacabilità del merito delle determinazioni assunte, il gestore è da intendersi responsabile qualora le scelte, che non possono che essere effettuate nella prospettiva della migliore valorizzazione del fondo, si rivelino non connotate da ragionevolezza.
Nella controversia esaminata l’intermediario gestore aveva deciso di cedere immobili rimasti nel patrimonio del fondo ad un prezzo complessivo di gran lunga inferiore – in una misura oscillante tra il 59,46% e l’81,74% - rispetto alla valutazione dell’esperto indipendente nominato, redatta appena sei mesi prima del perfezionamento dell’acquisto. Ciò rilevato, è stata affermata la responsabilità dell’intermediario non avendo egli dimostrato di aver diligentemente gestito il patrimonio, né fornito prova che la decisione di vendere in blocco gli immobili fosse stata informata ad un principio di ragionevolezza e di migliore tutela degli interessi dei partecipanti al fondo, essendosi limitato ad affermare che lo scarto di valore fosse da imputare al contesto del mercato immobiliare, ovvero alle condizioni degli immobili interessati, senza tuttavia produrre alcun idonea giustificazione circa l’enorme differenza rispetto alla stima fatta dagli advisors indipendenti del fondo appena sei mesi prima della conclusione dell’operazione di vendita.
Decisione n. 3791 del 24 maggio 2021 (ricorso ID 4910)
Collegamento negoziale tra un contratto di finanziamento e un Interest Rate Swap - Indici di esistenza della funzione di copertura dell’Interest Rate Swap rispetto al rischio di incremento del tasso variabile applicato al finanziamento - Unicità dell’operazione negoziale - Inefficacia sopravvenuta del contratto di Interest Rate Swap in caso di chiusura anticipata del contratto di finanziamento
Sussiste il collegamento negoziale tra un contratto di finanziamento e un Interest Rate Swap quando ricorrono indici strutturali idonei a comprovare l’elevata correlazione tra i due contratti, dunque che l’Interest Rate Swap assolve una funzione di copertura dal rischio di un incremento del tasso variabile a cui è soggetto il sottostante finanziamento. A tal fine, sono stati ritenuti rilevanti il fatto che il derivato presentasse un nozionale iniziale corrispondente all’importo del mutuo e che quest’ultimo fosse indicizzato allo stesso tasso corrisposto dalla banca per il derivato. L’elevata correlazione tra i due contratti non implica, tuttavia, la loro piena identità, né essa è esclusa da una diversa periodicità della regolazione degli interessi ovvero della rispettiva durata.
Nel caso esaminato, e alla luce dei principi che informano la disciplina del collegamento negoziale, i due contratti (finanziamento e derivato) sono stati ritenuti quale operazione economica unitaria per cui, una volta venuto meno il contratto principale, anche il contratto presupposto è destinato a cadere. Si tratta di un’ipotesi di inefficacia sopravvenuta per il venir meno del presupposto essenziale dell’operazione economica complessivamente considerata, con l’effetto che l’intermediario, a seguito dell’estinzione anticipata dell’operazione di finanziamento, è tenuto a chiudere anche il derivato, indipendentemente e a prescindere da qualsiasi richiesta del cliente, ovviamente conteggiando il costo di estinzione anticipata eventualmente previsto per via contrattuale.
Decisione n. 3792 del 24 maggio 2021 (Ricorso ID 5131)
Responsabilità dell’intermediario in relazione agli obblighi comportamentali nella prestazione di servizi di investimento – Dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione – Sospensione della decorrenza – Irrilevanza di un giudizio che contiene domanda diversa da quella azionata dinanzi all’ACF
In caso di domanda di risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - ovverosia dal verificarsi della violazione di tali obblighi - e non dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore dell’investimento. Considerato che la prescrizione è quella ordinaria decennale, si tratta della soluzione ritenuta più idonea a garantire la necessaria certezza dei rapporti giuridici, senza per questo in alcun modo ostacolare l’esercizio dei propri diritti da parte degli investitori.
Decisione n. 3834 del 7 giugno 2021 (Ricorso ID 5208)
Ordini impartiti mediante il canale telefonico - Obblighi informativi dell’operatore telefonico - Responsabilità “organizzativa” dell’intermediario nel caso di omesse o errate informazioni rese dall’operatore telefonico
Quando il cliente si avvale del canale telefonico, l’operatore che raccoglie l’ordine è tenuto ad informare il cliente anche riguardo a misure contingenti ed occasionali relative alle modalità di funzionamento del mercato di riferimento, soprattutto quando esse incidono sulla possibilità di negoziare i titoli ivi trattati. Facendo parte l’operatore telefonico dell’organizzazione aziendale dell’Intermediario, egli infatti concorre alla prestazione del servizio di investimento e, pertanto, deve agire con la diligenza e perizia necessarie per l’adeguamento svolgimento del servizio a favore della clientela. È, quindi, precisa responsabilità dell’Intermediario fare in modo che l’operatore a contatto con il cliente sia sempre adeguatamente informato, così da poter comunicare prontamente ogni notizia utile per pervenire a scelte d’investimento informate e consapevoli.
Decisione n. 3700 del 5 maggio 2021 (Ricorso ID 5052)
Responsabilità dell’Intermediario per l’attività del consulente abilitato all’offerta fuori sede ex art. 31, comma 3, TUF - Rapporto di “necessaria occasionalità” - Collusione ed acquiescenza del cliente - Esclusione della responsabilità dell’Intermediario
La responsabilità dell’Intermediario per omesso controllo sull’operato del consulente finanziario ex art. 31, comma 3, TUF è ravvisabile quando risulti un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate al consulente e il fatto illecito da lui commesso e rivelatosi dannoso per il cliente. In linea con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità ciò avviene in tutte le ipotesi in cui il comportamento del consulente rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della culpa in vigilando dell’intermediario, essendo espressione della più generale responsabilità di cui all’art. 2049 c.c.
È esclusa, invece, la sussistenza del rapporto di necessaria occasionalità qualora emerga la prova della collusione, o quantomeno della fattiva acquiescenza, del cliente in relazione alla violazione delle regole di condotta da parte del consulente. Possono costituire elementi presuntivi di una condotta dell’investitore “anomala”, ossia collusiva o “consapevolmente acquiescente”, il numero o la ripetitività delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni effettuate, l’esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, la conoscenza dell’iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue condizioni culturali e socio-economiche.
Decisioni n. 3725 e 3726 del 10 maggio 2021 (ricorsi ID 5010 e 5012)
Informazioni rese dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede in merito al rendimento del capitale investito - Onere del cliente di provare la dinamica dei rapporti intercorsi con il consulente - Assenza del danno da perdita del capitale investito - Esclusione della responsabilità dell’Intermediario
Nella fattispecie esaminata, in cui il ricorrente contestava che il consulente non gli avesse fornito una corretta rappresentazione delle condizioni contrattuali relative agli strumenti finanziari proposti, presentando le somme progressivamente accreditate sul conto come rendimenti del capitale investito, è stata esclusa la responsabilità dell’intermediario per cui il consulente operava, in quanto è risultato assente un danno patrimoniale - l’unico su cui l’Arbitro è competente a pronunciarsi - che potesse essere contraddistinto dal necessario nesso di causalità diretta rispetto ad inadempimenti imputabili all’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.
Ciò in quanto, il pregiudizio lamentato non era tanto rappresentato dalla perdita del capitale investito quanto dal fatto che il consulente non avesse chiaramente esposto che le somme che confluivano periodicamente sul conto corrente non erano solo espressive dei guadagni realizzati ma costituivano in realtà, e principalmente, rimborsi periodici del capitale investito, sicché il ricorrente sarebbe stato indotto in errore, al punto da accentuare le proprie propensioni di consumo, così da erodere progressivamente le proprie disponibilità complessive. Né il ricorrente ha fornito la prova dell’asserita “mistificazione”, da parte del consulente, della natura delle somme che venivano accreditate sul conto corrente e delle relative causali, con l’effetto che il diffuso utilizzo delle somme investite, la cui erosione viene lamentata come danno, non può che essere causalmente ed esclusivamente imputabile al cliente.
Decisioni n. 3718, 3719, 3729 e 3730 del 10 maggio 2021 (ricorsi ID 4823, 4843, 5045, 5046)
Intermediario comunitario che presta servizi di investimento in Italia - Competenza dell’ACF anche in caso di mancato soddisfacimento di una richiesta di rimborso di somme giacenti su conto di deposito
L’ACF è competente a conoscere di controversie nei confronti di intermediari di diritto comunitario con succursale in Italia, quando i rapporti contrattuali con il risparmiatore siano stati regolati anche tramite la succursale italiana. Il coinvolgimento della succursale italiana può evincersi da indizi precisi, gravi e concordanti, quali la lingua in cui è redatto il contratto, il richiamo all’interno del contratto di norme di diritto nazionale, l’indirizzo indicato nel contratto per la restituzione della modulistica contrattuale, la circostanza che nel corso del rapporto il cliente abbia intrattenuto contatti sempre e solo con la succursale italiana. Può essere considerato come idoneo mezzo di prova anche lo scambio di messaggi di posta elettronica tra il cliente e dipendenti della succursale italiana.
Nel caso esaminato la controversia verteva sulla richiesta del ricorrente, rimasta inevasa, di ottenere il rimborso di somme giacenti su un conto di deposito in essere presso l’intermediario. In fattispecie simili, sussiste la competenza per materia dell’ACF quando il rapporto contrattuale riguarda, tra l’altro, il servizio di “gestione del contante”, trattandosi di servizio strumentale a consentire al cliente di porre in essere attività di trading online.
Decisione n. 3694 del 3 maggio 2021 (Ricorso ID 4847)
Classificazione dell’investitore come professionale - Obblighi di diligenza dell’intermediario - Comportamento imprudente del cliente - Concorso causale paritetico nella produzione del danno
A fronte della richiesta di un cliente di essere classificato come professionale, anziché retail, l’intermediario non può limitarsi passivamente ad evaderla positivamente ma è chiamato a verificare sia l’effettiva consapevolezza da parte del cliente degli effetti che derivano dall’attribuzione di tale qualità, sia la effettiva sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa, non potendo dunque limitarsi a recepire acriticamente quanto dichiarato dal cliente stesso.
In casi del genere, il comportamento dell’intermediario non rappresenta causa unica ed esclusiva del danno quando il ricorrente, pur consapevole che il suo status di cliente retail non consentiva di effettuare l’investimento desiderato, non solo ha egualmente presentato richiesta di essere classificato come cliente professionale, pur sapendo di non averne i requisiti, ma ha anche pervicacemente perseguito la strategia di investimento prefissata, pur disponendo di informazioni che ne denotavano la natura estremamente rischiosa e, dunque, inadatta alla sua reale qualità di investitori retail. L’entità del risarcimento va, in tali casi, commisurato al concorso causale alla produzione del danno, nel caso esaminato determinato in misura pari al 50% del valore dell’investimento.
Decisione n. 3827 del 4 giugno 2021 (Ricorso ID 4895)
Violazione degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari - Operatività complessiva del ricorrente - Consapevolezza delle scelte di investimento - Carattere selettivo della domanda risarcitoria - Contrarietà a buona fede
La responsabilità dell’intermediario per la violazione degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari può rivelarsi non configurabile quando l’operatività complessiva del ricorrente, sia in epoca antecedente che successiva ai fatti contestati nel ricorso, sia stata indirizzata su prodotti finanziari tipologicamente identici o assimilabili a quelli oggetto invece di contestazione, senza che sia stata mossa alcuna contestazione rispetto ad essi in punto di deficit informativo.
Nel caso esaminato e tenuto conto delle risultanze istruttorie, si è ritenuto che il ricorrente avesse in realtà sempre operato nella piena consapevolezza della natura e dei rischi insiti negli strumenti finanziari acquistati e che le doglianze mosse fossero sostanzialmente di tipo opportunistico e contrarie a buona fede: il carattere selettivo della domanda risarcitoria rappresenta, infatti, un modo per cercare di “scaricare” sull’intermediario gli effetti delle sole operazioni i cui risultati non siano stati conformi alle attese del cliente.