Redazione e gestione del ricorso all'ACF
N.B. il contenuto della presente pagina è attualmente in fase di approvazione. Si prega di non tenerne conto.
La presente sezione non è sostitutiva dei contenuti informativi riportati nelle ulteriori sezioni del sito ma cerca solo di fornire ai ricorrenti ulteriori possibili chiarimenti necessari.
Adesso ti spiegherò le regole di redazione e gestione del ricorso all'ACF
Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) del Reg. ACF , è trasmesso attraverso il sito web dell’Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito.
A pena di irricevibilità, non sono presi in considerazione ricorsi trasmessi attraverso forme diverse rispetto al modulo riportato sul sito web dell'Arbitro (ad esempio sono ritenuti irricevibili i ricorsi il cui contenuto viene riportato su una e-mail o su documenti esterni al predetto modulo) .
SUL SITO DELL’ACF SONO RIPORTATE DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE CHE INSIEME A QUESTA BREVE PRESENTAZIONE TI ILLUSTRANO COME REDIGERE ED INOLTRARE UN RICORSO ALL’ACF
Prima di presentare ricorso è necessario effettuare la registrazione sul sito dell’ACF
È necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata
Ci si deve collegare all’area riservata del sito www.acf.consob.it
Creare un Account
Successivamente sull’e-mail usata per la registrazione si riceveranno le credenziali di accesso all’area riservata
È necessario produrre i seguenti documenti:
- copia di un valido documento di identità di tutti i soggetti coinvolti (ricorrente nonché eventuali altri ricorrenti, rappresentanti legali, procuratore);
- in caso di assistenza di un procuratore, procura conferita da tutti i ricorrenti;
- reclamo preventivamente presentato all’intermediario, munito di attestazione di avvenuta consegna/ricezione, con l’eventuale riscontro dell’intermediario;
- modulo contenente l’informativa per la protezione dei dati personali, debitamente firmato da tutti i soggetti coinvolti, come sopra individuati. Il modulo è scaricabile dal sito ACF (nella sezione “Il ricorso”) e va allegato al ricorso al fine di poterne completare la regolare trasmissione.
TRASMISSIONE DI UN RICORSO ALL’ACF:
1. Può essere presentato direttamente, in autonomia dall’investitore
L’Investitore ha la possibilità di presentare autonomamente un ricorso
Non è previsto l’obbligo di avvalersi di un legale o di un procuratore
Sul sito dell’ACF sono riportate le istruzioni operative che insieme a questa breve presentazione ti illustrano come redigere il ricorso in autonomia
2. Presentato tramite un procuratore/avvocato
Nel caso in cui l’Investitore non ha la preparazione o la possibilità di procedere in autonomia può chiedere il supporto di un procuratore/avvocato
Nel caso in cui l’Investitore si avvale del servizio di un procuratore/rappresentante legale deve essere allegato al ricorso un documento che attribuisce al medesimo il relativo potere (specifica procura, statuto della persona giuridica, altro), debitamente sottoscritto
3. Presentato tramite un’associazione di consumatori
In alternativa, nel caso in cui l’Investitore non ha la preparazione o la possibilità di procedere in autonomia può chiedere il supporto di un’associazione di consumatori
Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall’Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana.
Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.
Come Ricorrente deve essere indicato l’investitore che ha effettuato le operazioni di investimento e che ha sostenuto i relativi esborsi (ad esempio non può essere presentato un ricorso a nome di un soggetto ricorrente in relazione all'operatività posta in essere da un altro soggetto).
In caso di persona fisica, occorre specificare se si tratta eventualmente di minore, soggetto legalmente incapace, o altro. In tal caso, indicare i dati del genitore o procuratore.
Un soggetto terzo, che ha ricevuto tramite un atto di trasferimento inter vivos delle azioni precedentemente acquistate dall’investitore, non può fare ricorso.
Un soggetto terzo che ha regolarmente ricevuto iure hereditatis delle azioni precedentemente acquistate dall’investitore deceduto (de cuius) può fare ricorso.
Può essere indicato un Ricorrente e un eventuale Cointestatario, soggetto cointestatario del medesimo contratto quadro.
Il ricorso può essere proposto nei confronti di un unico intermediario.
Deve essere chiaramente identificato il soggetto che ha operato come Intermediario per le operazioni di investimento oggetto del ricorso.
Riportare la denominazione dell’Intermediario che può essere recuperata visionando la documentazione contrattuale sottoscritta.
Nel caso in cui il Ricorrente ritenesse di agire anche nei confronti di un altro Intermediario, dovrà essere presentato un altro ricorso.
c) LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO OGGETTO DEL RICORSO
La Sezione “H” del ricorso
In questa sezione possono essere inserite, auspicabilmente in sequenza, le informazioni per individuare le operazioni oggetto della controversia.
Deve essere inserita solo l'operatività oggetto della controversia.
In caso di controversie non connesse ad una specifica operatività questa sezione non deve essere compilata.
In caso di operatività superiore alle 10 operazioni, va predisposto un separato file contenente una tabella recante gli elementi informativi sopra indicati, da inserire tra gli allegati a corredo del ricorso.
Quali operazioni possono essere oggetto della controversia?
Le operazioni di investimento oggetto della controversia devono essere state effettuate entro i dieci anni dalla data di presentazione del ricorso a pena di inammissibilità (non rilevano eventuali atti interruttivi della prescrizione).
La Sezione “I” del ricorso
Un box di testo, in lingua italiana, della lunghezza massima di 30.000 caratteri
Riportare la descrizione del contesto fattuale, degli elementi necessari per individuare l’oggetto specifico della controversia e i relativi fatti costitutivi
Occorre indicare, nel modo più specifico possibile, i comportamenti (attivi o omissivi) contestati all’intermediario in violazione dei propri doveri
La scarsa determinatezza di tali elementi può condurre alla inammissibilità del ricorso
Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina "Il ricorso".
Ai fini della ricevibilità, il ricorso deve riguardare i medesimi fatti oggetto del reclamo precedentemente trasmesso all’Intermediario.
Nel caso in cui nel ricorso vengano esposti fatti diversi e nuovi rispetto a quelli oggetto del reclamo, si riscontri per il ricorso la novità di alcune doglianze esposte, per tali aspetti il ricorso sarà ritenuto irricevibile ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), del Regolamento ACF.
Per trasmettere il ricorso deve essere compilata unicamente la sezione dedicata all’interno del modulo del ricorso.
Non è possibile rinviare ad allegati esterni rispetto al modulo a pena di inammissibilità.
e) SPECIFICHE RICHIESTE SOTTOPOSTE ALL’ARBITRO
La Sezione “L” del ricorso
Un box di testo, in lingua italiana, della lunghezza massima di 5.000 caratteri.
È necessario riportate le specifiche richieste sottoposte all’Arbitro in relazione ai fatti descritti nella sezione precedente.
La mancata indicazione di richieste conclusive può condurre all’inammissibilità del ricorso.
Nel caso venga richiesta, a titolo di ristoro, una somma di denaro, devono essere indicati il relativo ammontare e i criteri di calcolo che hanno condotto alla sua determinazione.
Non rientrano nella competenza dell’ACF le controversie contenenti richieste superiori ai 500.000 euro, comprensivi anche di eventuali accessori (ad esempio, interessi e rivalutazione monetaria).
La compilazione delle descritte sezioni “I” ed “L” è l’unica modalità per veicolare contenuti corretti e coerenti con la procedura
Non è ammesso omettere la compilazione delle sezioni “I” ed “L”
Ulteriori scritti difensivi (comunque denominati) che venissero eventualmente prodotti al fine di integrare il contenuto delle sezioni “I” ed “L” non verranno presi in considerazione ai fini dell’esame del ricorso.
Gli allegati devono essere trasmessi in formato non modificabile (ad es. PDF).
Per la descrizione del ricorso non si può rinviare nel modulo del ricorso ad un allegato separato che, anche ove inserito, non sarà preso in considerazione.
Nella redazione del ricorso fare riferimento alla normativa applicabile
Richiamare se possibile precedenti decisioni dell’Arbitro e/o della giurisprudenza (rinvenibili sul sito ACF)
Evitare di produrre documentazione sovrabbondante
La documentazione da trasmettere con il ricorso è costituita da documenti distinti, numerati e denominati in maniera tale da renderne esplicito il contenuto
La documentazione eventualmente redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da una traduzione semplice in lingua italiana
Terminata la procedura di compilazione e allegazione del ricorso è possibile vedere l’“Anteprima modulo ricorso” e se necessario apportare modifiche e integrazioni
Il ricorso è inviato utilizzando il tasto “Trasmetti il ricorso”
Se il tasto “Trasmetti il ricorso” non risulta visibile vuol dire che la compilazione è incompleta, il ricorso resta nella fase “in compilazione ”.
Ad esempio, se nella documentazione obbligatoriamente prevista dovesse mancare un solo documento (ad esempio la ricevuta di spedizione del reclamo all'intermediario) il sistema non renderà visibile il tasto "Trasmetti il ricorso", non permettendo la tasmissione del ricorso stesso. Pertanto, sino a quando tutti i documenti obbligatoriamente previsti non saranno stati caricati non sarà possibile trasmttere il ricorso. Sino a quando il tasto "Trasmetti il ricorso" non verrà attivato e si riceverà successivamente tramite e-mail un codice identificativo (ID), il ricorso non potrà considerarsi formalmente trasmesso.
Al ricorso validamente trasmesso il sistema attribuisce il relativo numero identificativo (ID Ricorso), che fungerà da riferimento per ogni esigenza.
VALUTAZIONE DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO:
La Segreteria Tecnica, entro 10 giorni dalla ricezione, valuta la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso
Ove necessario, la Segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a 10 giorni
Salvo che non vi provveda il Presidente, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal Collegio
a) RICEVIBILITÀ
Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall’articolo 10 del Reg. ACF
1. Il ricorso all’Arbitro può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.
2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 283;
b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni;
b-bis) l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;
b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale.
3. Il ricorso all’Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all’articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario
b) AMMISSIBILITÀ
Il ricorso è inammissibile quando:
1) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
Nel ricorso devono essere descritti in modo dettagliato le operazioni oggetto di contestazione, le omissioni comportamentali dell’Intermediario lamentate, la somma richiesta a risarcimento.
2) la controversia non rientra nell’ambito di operatività dell’Arbitro, come definito dall’articolo 4 del Reg. ACF
L’Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro 500.000.
L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il 10° anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
3) l’intermediario non è legittimato passivo nella controversia
L’Intermediario verso cui fare ricorso deve essere il soggetto che effettivamente ha svolto l’attività di intermediazione al momento in cui sono state poste in essere le operazioni di investimento oggetto di contestazione, il soggetto riportato sui moduli d’ordine, sul contratto quadro e sui questionari Mifid sottoscritti
Nel caso in cui il ricorso viene fatto verso altro intermediario, il ricorso è inammissibile
4) la qualifica di intermediario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del Reg. ACF, non sussiste al momento della presentazione del ricorso
VALUTAZIONE DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO:
SI:
Se il ricorso è ricevibile/ammissibile la segreteria tecnica lo trasmette all’Intermediario
NO:
Se il ricorso è irricevibile/inammissibile o sia decorso inutilmente il termine concesso al Ricorrente per integrazioni o chiarimenti. In tal caso, la Segreteria tecnica ne informa il Presidente, il quale, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’articolo 12 del Reg. ACF, dà incarico alla Segreteria Tecnica di proseguire con l’istruttoria mediante la trasmissione del ricorso all’intermediario
Se il ricorso è irricevibile/inammissibile e il Presidente dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso. L’irricevibilità e l’inammissibilità sono comunicate alle parti nel termine di 21 giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del Reg. ACF.
La partenza del termine a propria disposizione per la trasmissione di ogni nuovo atto viene comunicata alle parti tramite un'email.
Per tutte le fasi procedimentali previste dal regolamento ACF le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito web dell’Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.
a) DEDUZIONI DELL’INTERMEDIARIO
L’Intermediario, in base a quanto disposto dall’art. 11 comma 4 del Regolamento ACF, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all’Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste dall’art. 11, comma 1-bis, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso.
Nel caso in cui l’Intermediario decida di avvalersi di un’associazione di categoria lo comunica all’Arbitro entro il medesimo termine di 30 giorni e nei successivi 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, l’associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all’Arbitro con le modalità previste dall’art. 11, comma 1-bis.
b) DEDUZIONI INTEGRATIVE DEL RICORRENTE
Il Ricorrente riceve via e-mail notizia della scadenza del termine previsto (art. 11, comma 4 del Reg. ACF) per il deposito delle deduzioni dell’Intermediario che, ove prodotte, danno facoltà al Ricorrente di presentare deduzioni integrative nei successivi 15 giorni.
Deve essere utilizzato unicamente l’apposito modulo disponibile nel sistema, compilando il box dedicato (Sezione“E”)
Deve essere inserito un testo in lingua italiana della lunghezza massima di 15.000 caratteri
La compilazione della Sezione “E” rappresenta l’unica modalità di trasmissione
Non è ammesso operare un rinvio (espresso o implicito) a documento separato
Altro documento non sarà tenuto in considerazione
c) REPLICHE FINALI DELL'INTERMEDIARIO
L’Intermediario riceve via e-mail notizia della scadenza del termine previsto per il deposito delle deduzioni integrative da parte del Ricorrente
L’Intermediario, anche tramite l’associazione di categoria, nei 15 giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dall’art. 11, comma 5 del Reg. ACF, può replicare alla deduzioni integrative del ricorrente
Deve essere utilizzato unicamente l’apposito modulo disponibile nel sistema, compilando il box dedicato (Sezione “E”)
Deve essere inserito un testo in lingua italiana della lunghezza massima di 15.000 caratteri
La compilazione della Sezione “E” rappresenta l’unica modalità di trasmissione
Non è ammesso operare un rinvio (espresso o implicito) a documento separato
Altro documento non sarà tenuto in considerazione
Anche in fase di deduzioni integrative e repliche finali evitare di produrre documentazione sovrabbondante
La documentazione allegata da trasmettere deve essere costituita da documenti distinti, numerati e denominati in maniera tale da renderne esplicito il contenuto
La documentazione eventualmente redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da una traduzione semplice in lingua italiana
Fascicolo completo: Completate le diverse fasi sopra descritte, il fascicolo istruttorio del ricorso è completo; da questo momento inizia a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 del Reg. ACF per la decisione del ricorso.
Il sistema informatico in tempo reale e automaticamente comunica alle parti il completamento del fascicolo.
Relazione: Completato il fascicolo istruttorio, la Segreteria tecnica redige una relazione per il Collegio sui fatti oggetto della controversia.
Il Collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a 7 giorni.
Quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Reg. ACF, a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall’investitore, questi intenda effettivamente valersene.
Le parti coinvolte nel procedimento possono seguire l’andamento del procedimento accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito ACF.
Ogni fase del procedimento comporta un cambiamento di “Stato” del fascicolo informatico.
Viene data notizia del cambiamento di stato mediante un messaggio esplicativo inviato all’indirizzo pec/e-mail indicato dalle parti, in questo modo viene data notizia dell’inizio di decorrenza del termine a propria disposizione per dedurre o replicare (ad esempio, al termine del periodo/stato previsto per l'intermediario per la trasmissione delle deduzioni al ricorso, il sistema farà partire un messaggio al ricorrente che avvisa quest'ultimo della conclusione della fase precedente e dell'inizio del periodo/stato a propria disposizione per la trasmissione delle deduzioni integrative).
N.B. Il caricamento di un singolo documento sull'applicativo non comporta alcun passaggio di stato e pertanto il sistema non invia, in tale caso, alcun avviso alle parti (ad eccezione delle richieste di estinzione e di sospensione).
È interesse del ricorrente/intermediario, quindi, verificare l’avvenuto inserimento di documentazione nell’arco temporale a disposizione delle parti.
Condizioni per la sospensione
Le parti possono, a seguito di preventivo accordo, richiedere la sospensione dei termini previsti dai commi 4, 5, e 6 dell’art. 11, nonché del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del regolamento ACF, al fine di raggiungere un accordo prima della decisione del Collegio
La sospensione può essere richiesta per un massimo di 90 giorni
La sospensione può essere richiesta una sola volta
Richiesta di sospensione
Deve essere trasmessa da parte del ricorrente o dell’Intermediario una specifica richiesta contenente anche l’indicazione del periodo per il quale si vuole che il procedimento sia sospeso, a tal fine avvalendosi di un apposito tasto disponibile nella procedura informatica
La richiesta, per diventare effettiva, deve essere confermata dalla controparte
Nelle more di tale conferma, la sospensione potrà essere ritirata, fatta salva la possibilità di ripresentarla
La sospensione decorre solo a partire dalla conferma della controparte
Il procedimento è interrotto solo nel caso in cui sui medesimi fatti oggetto del ricorso sono avviate dalle parti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie
Essendo questa l’unica condizione che consente di richiedere l’interruzione del procedimento, non è possibile inoltrare istanze di interruzione che facciano riferimento a qualsivoglia altra motivazione/circostanza
Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.
L’interruzione del procedimento è dichiarata, anche d’ufficio, dal Presidente o dal Collegio
Sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
Il Ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso: il Ricorrente può richiedere l’estinzione del procedimento, è necessario caricare a sistema un documento contenente la richiesta scritta, utilizzando l’apposito tasto “Richiedi estinzione”
L’Intermediario prima della Decisione può presentare l’estinzione: la richiesta deve essere munita anche della documentazione attestante l’accordo raggiunto, comunque satisfattivo delle pretese del ricorrente
L’estinzione del procedimento è dichiarata, anche d’ufficio, dal Presidente o dal Collegio



