Quando non è possibile rivolgersi all'ACF Quando non è possibile rivolgersi all'ACF

Di seguito, un breve elenco esemplificativo.

L’ACF non decide i ricorsi che riguardano controversie relative a rapporti di natura esclusivamente bancaria, ad esempio, conti correnti, carte di credito, bancomat, prestiti, mutui immobiliari, cessioni del quinto. Per essi è necessario rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) presso la Banca d’Italia. 

L’ACF non risolve le controversie che riguardano:  - buoni postali fruttiferi in quanto questi, non essendo negoziabili, non rientrano tra gli strumenti finanziari; - la vendita di diamanti poiché, in questi casi, oggetto dell’operazione è un bene materiale e non uno strumento finanziario. 

Non è possibile rivolgersi all’ACF per questioni che riguardino esclusivamente la non corretta applicazione della normativa fiscale in quanto non rientranti nell’ambito della prestazione di un servizio di investimento da parte dell’intermediario.

Così pure, non è possibile ricorrere all’ACF per questioni relative all’adempimento delle obbligazioni tipiche del contratto bancario di custodia e amministrazione titoli quali, ad esempio, la mancata certificazione di minusvalenze maturate sul conto o il mancato rispetto di istruzioni operative impartite dal cliente in occasione del trasferimento di un dossier titoli. Anche in tali casi non si concretizza la prestazione di un servizio di investimento. 

Non può essere presentato ricorso all’ACF se ha ad oggetto violazioni poste in essere nella fase di riscatto e di liquidazione dei prodotti finanziario-assicurativi, in quanto tale fase è sottratta all’applicazione dell’articolo 25-bis del TUF, oppure se esso concerne le c.d. polizze multiramo, che rimangono soggette alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e alla vigilanza, oltre che ai regolamenti, dell’IVASS.

Infine, il ricorso non può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- l’Arbitro si è già pronunciato con decisione di merito;
- vi sia una decisione di merito, anche passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale;
- sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-bis , del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 2833