La decisione e l'adempimento
N.B. il contenuto della presente pagina è attualmente in fase di approvazione. Si prega di non tenerne conto.
Attraverso le proprie decisioni, l'ACF stabilisce chi ha ragione e chi ha torto e definisce, quindi, se e quanto deve essere riconosciuto al Ricorrente a titolo restitutorio o risarcitorio
Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate dall’Arbitro collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.
La decisione dell’ACF non è esecutiva ma, in caso di esito positivo, costituisce un precedente in favore dell’investitore.
Il Collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall’AESFEM ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce
Il Collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all’intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.
Il Collegio può accogliere un ricorso totalmente ma anche in modo parziale.
La decisione dell’ACF non è esecutiva ma, in caso di esito positivo, costituisce un precedente in favore dell’investitore. Le decisioni dell’ACF, sebbene non vincolanti per le parti, presentano un tasso elevato di adesione da parte degli intermediari.
La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del Collegio.
Se il Ricorrente ritiene la decisione dell’ACF non soddisfacente può in ogni caso rivolgersi al giudice, come può a sua volta fare l’Intermediario.
Se il Ricorrente o l’Intermediario ritengono la decisione dell’ACF non soddisfacente, entro e non oltre i trenta giorni dalla ricezione della decisione, possono presentare dell’istanza di correzione esclusivamente per eventuali errori materiali
- deve essere comunicato alle parti entro 90 giorni dopo il completamento del fascicolo
- può essere inviato il solo dispositivo
- in tal caso la decisione, corredata della relativa motivazione, viene trasmessa alle parti entro i successivi 30 giorni
- il termine può essere prorogato dal Presidente o dal Collegio prima della sua scadenza, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti
La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l’indicazione del termine entro il quale l’intermediario deve provvedere alla sua esecuzione
In caso di mancata indicazione del termine l’intermediario si conforma alla decisione entro 30 giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione.
Deve eseguire un obbligo di «fare» disposto dal Collegio
Adempie eseguendo il dispositivo della Decisione (ovvero effettua il pagamento oppure liquida l’investimento oppure esegue un rimborso)
L’Intermediario può adempiere anche tardivamente e tramite accordo transattivo tra le parti
L’intermediario, anche attraverso un’associazione di categoria, comunica all’Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all’articolo 15, comma 3, del Reg. ACF attraverso il sito web dell’Arbitro.
Quando vi è il sospetto motivo di ritenere che l’intermediario non abbia eseguito la decisione, la Segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di 30 giorni, chiedendo anche notizie sull’eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso.
La Segreteria comunica i casi di mancato adempimento al Presidente del Collegio che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio.
Tale accertamento è rinviato di 60 giorni quando le parti comunicano l’avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull’esecuzione della decisione.
PUBBLICITÀ DEL MANCATO ADEMPIMENTO
In caso di mancato adempimento, anche parziale, nei termini la mancata esecuzione della decisione:
1. viene pubblicata sul sito dell’ACF per una durata di 5 anni;
2. è resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi un anno;
3. è resa nota mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico
Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell’intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accertamento dell’inadempimento.
Sul sito dell’ACF viene pubblicato un avviso che indica che l'intermediario non risulta aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 16 comma 3 del Regolamento ACF
E' prevista la rimozione dal sito internet dell'ACF della notizia del mancato adempimento nei casi di accertamento da parte del Collegio di adempimento integrale tardivo o di raggiungimento di un accordo documentato tra le parti
Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’accertamento compiuto dal Collegio, l’intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito web.
Qualora un procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall’Arbitro e favorevole all’intermediario, il Collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento
Il Ricorrente o l’Intermediario, entro e non oltre i trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione possono chiederne la correzione
Dell’avvenuta presentazione dell’istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all’altra parte dalla segreteria tecnica
La richiesta viene fatta cliccando sull’apposito tasto disponibile all’interno della procedura informatica
La presentazione dell’istanza interrompe il termine per l’adempimento da parte dell’intermediario.
- La richiesta di correzione deve essere esclusivamente per eventuali errori materiali (ad esempio, errori nell'indicazione dei nominativi dei ricorrenti, nella quantificazione finale del risarcimento, ovvero semplici refusi)
- Ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del Regolamento ACF, “La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del collegio". Non possono, pertanto, essere proposte quelle istanze di correzione volte a una diversa rilettura dei documenti e le produzioni documentali successive all’assunzione della decisione non possono essere poste a base dell’istanza di correzione.
ATTENZIONE: Evitare l’inoltro di istanze che non abbiano ad oggetto errori materiali e/o errori di percezione di fatti e circostanze che risultino evidenti dagli atti. La richiesta di correzione non può essere impiegata come mezzo volto a denunciare errori di apprezzamento dei fatti, ovvero errori di giudizio, e dunque come mezzo per mettere in discussione il percorso motivazionale che sostiene la decisione dell'ACF.
In via preliminare l’istanza è valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell’istanza.
Se dall’esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l’istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l’adempimento dell’intermediario.
Fuori del suddetto caso, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.



