Consulenza in materia di investimenti Consulenza in materia di investimenti

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Se non sei particolarmente portato verso la materia degli investimenti, forse è bene richiedere di essere assistiti da un consulente.

La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Consigli e raccomandazioni personalizzati vuol dire che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche.

 CHI PUÒ PRESTARE CONSULENZA: Possono prestare la consulenza in materia di investimenti gli intermediari, anche tramite promotori finanziari, e le persone fisiche e le società in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità,  indipendenza  e solidità patrimoniale  iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari.

 OGGETTO DELLA RACCOMANDAZIONE: Le raccomandazioni e i consigli, inoltre, devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico strumento finanziario.

 NON SONO CONSULENZA: Le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisioni, internet, ecc.).

Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che normalmente gli intermediari danno in merito non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), ovvero alla composizione del portafoglio (un po' più di azioni, un po' meno di obbligazioni, privilegiare il mercato americano piuttosto che quello asiatico, ecc.).

Questa attività generica può essere un momento preparatorio e strumentale a tutti i servizi di investimento (e soprattutto della consulenza in senso proprio) e gli intermediari, nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno offrendo.

 CONSIGLI ADATTI AL CLIENTE: Consigli e raccomandazioni personalizzati vuol dire che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche.

 TUTELE: La consulenza in senso proprio assicura un elevato grado di tutela, perché mette al servizio dell'investitore la professionalità del consulente che suggerirà solo operazioni ritenute adeguate, assumendosene anche la responsabilità.

Per svolgere seriamente il compito, l'intermediario deve chiedere al cliente alcune informazioni: non si può stabilire se un'operazione è adeguata se non si hanno notizie su conoscenza e esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente. Senza queste informazioni, l'intermediario non può "raccomandarci" nulla e, quindi, deve astenersi dal fornirci il servizio.

 CONFLITTO DI INTERESSI Oltre a valutare l'adeguatezza il consulente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie ed evitare o gestire correttamente i conflitti di interessi.

Un aspetto importante della consulenza è il rapporto che lega il consulente alla società che emette i prodotti oggetto delle sue raccomandazioni. Può accadere, infatti, che il soggetto stesso che presta la consulenza sia emittente di strumenti finanziari (o che lo siano altre società del suo gruppo): si pensi ad una banca appartenente a un gruppo di cui fa parte anche una società di gestione di fondi comuni. Può anche accadere che il consulente riceva degli incentivi (sotto forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) dalla società che emette i prodotti consigliati. Sono situazioni che il consulente deve gestire con correttezza e delle quali deve informarci. Valutiamo queste informazioni: nulla ci impedisce di scegliere fra più consulenti quello che riteniamo si trovi in situazione migliore per operare in assoluta indipendenza.

ATTENZIONE!!

LA CONSULENZA PER ESSERE TALE DEVE ESSERE SPECIFICA:

1) Elemento soggettivo:
una raccomandazione personalizzata ad uno specifico cliente (elemento soggettivo),
l’investitore deve essere sottoposto a profilatura

2) Elemento oggettivo: 
il riferimento, nella raccomandazione, ad una o più operazioni su un determinato strumento finanziario (elemento oggettivo)