Quando e come fare il ricorso
In quali casi si può ricorrere all’ACF
Possono essere sottoposte all’ACF controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF [articolo 2, comma 1, lettere g) e h)].
Sono investitori “retail” i risparmiatori - anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori cosiddetti “qualificati” o “professionali” (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni) che non possono rivolgersi all'ACF.
Sono “intermediari” i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari. Si tratta principalmente di banche, società di intermediazione mobiliare (sim) e soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf). Possono essere chiamati di fronte all’ACF anche analoghi intermediari non italiani, purchè, se comunitari, con succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati ad operare nel nostro Paese. Tutti questi soggetti rispondono anche dell’attività svolta per loro conto da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Vi sono poi anche altre categorie di intermediari nei cui confronti si può ricorrere presso l'ACF.
L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
I servizi di investimento sono quelle attività che gli intermediari offrono al fine di investire i risparmi in strumenti finanziari (ad esempio l'esecuzione di ordini attraverso cui si acquistano o vendono titoli).
Il servizio di gestione collettiva del risparmio è offerto da specifici soggetti (sgr, più raramente sicav o sicaf) appositamente autorizzati, che investono le somme raccolte da più clienti secondo una predeterminata politica di investimento. L’esempio tipico sono i fondi comuni di investimento mobiliare.
Infine, è necessario che:
- sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario (Art. 10, comma 3, del Regolamento ACF 19602/2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021);
- la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro;
- sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- la controversia sia relativa a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso (Art. 4, comma 3-bis, del Regolamento ACF n. 19602/2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021)
Se il contrasto sorto tra cliente e intermediario non riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni) ma la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di credito o bancomat, prestiti personali o mutui immobiliari, segnalazioni alla Centrale dei Rischi) , il ricorso non deve essere indirizzato all’ACF ma all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito dalla Banca d’Italia, in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB)
Come presentare il ricorso all’ACF
Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario e l’esposizione dei fatti, nonché l’indicazione della somma richiesta. E' utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori. L’importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell’intermediario.
Ricorrere all’ACF è gratuito. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF, seguendo le apposite istruzioni operative. Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso.
Il programma conduce passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze. Consente poi di caricare documenti, alcuni dei quali necessari (documento d’identità del ricorrente, reclamo presentato all’intermediario e relativa attestazione di presentazione).
Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso
L’ACF, ricevuto il ricorso, valuta entro 10 giorni se è completo e regolare e, nel caso lo sia, lo invia tempestivamente all’intermediario tramite la piattaforma informatica a cui l'intermediario può accedere attraverso la propria area riservata sul sito dell'Arbitro.
La comunicazione iniziale delle credenziali di accesso avviene tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'intermediario all'Arbitro all'atto dell'adesione. Allo stesso indirizzo di posta elettronica è notificata l'esistenza di nuovi atti o di nuovi ricorsi.
L’intermediario ha 30 giorni (45 nel caso in cui si faccia assistere da un’associazione di categoria) per presentare, tramite la piattaforma, le proprie osservazioni (“deduzioni”) al fine di difendersi e provare di aver agito nel rispetto delle regole. L'intermediario deve, inoltre, trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.
Il ricorrente può replicare caricando nella piattaforma ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi 15 giorni, dopo i quali l’intermediario può a sua volta, entro 15 giorni, sempre con le stesse modalità, controreplicare. Tutti gli atti inseriti nella piattaforma informatica confluiscono automaticamente nel fascicolo elettronico visibile a entrambe le parti e all'Arbitro.
A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione.
Documenti utili
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Testo del regolamento ACF integrato a seguito delle modifiche apportate con la delibera n. 22721 del 1° giugno 2023
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Testo del regolamento ACF integrato a seguito delle modifiche apportate con la delibera n. 21867 del 26 maggio 2021
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