Quando e come fare il ricorso
Servizi di investimento
I servizi di investimento si distinguono in:
- negoziazione per conto proprio – quando l’intermediario vende direttamente al cliente strumenti finanziari che già possiede o li acquista per sé;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti – quando l’intermediario esegue ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari non in proprio ma attraverso un altro intermediario (tipicamente su mercati regolamentati o altre sedi di negoziazione);
- ricezione e trasmissione di ordini – quando l’intermediario riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari e lo trasmette ad altro intermediario per l'esecuzione;
- sottoscrizione e/o collocamento – quando l’intermediario distribuisce strumenti finanziari nell'ambito di un'offerta al pubblico standardizzata (cioè valida per tutti i destinatari alle stesse condizioni), sulla base di un accordo con l'emittente (o offerente);
- gestione di portafogli – quando l’intermediario gestisce, a sua discrezione nell’ambito però di una politica di investimento predeterminata, il patrimonio del cliente investendolo in strumenti finanziari;
- consulenza in materia di investimenti – quando l’intermediario fornisce al cliente raccomandazioni personalizzate relative a una o più operazioni su un determinato strumento finanziario.
NOVITÀ
Dal 9 gennaio 2017 è attivo l’ACF
Dal 9 gennaio 2017 è operativo l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) previsto dal ...
Insediati i componenti dell’ACF
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