Procedura per l'adesione da parte degli intermediari
L' Articolo 3 del Regolamento ACF, nel definire i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie prevede l'adesione obbligatoria all'ACF da parte degli intermediari, direttamente ovvero tramite l’associazione di categoria a cui partecipano.
Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendono operare in Italia, aderiscono all'ACF prima di avviare l'attività.
Inoltre, tutti gli intermediari:
a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell’ACF, precisando che il diritto di ricorrere all’Arbitro stesso non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’ACF e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro;
c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell’ACF.
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