Il reclamo all'intermediario Il reclamo all'intermediario

 Contenuto del reclamo

Nel reclamo, il Ricorrente deve riportare le stesse lamentele che poi formeranno oggetto del ricorso, pertanto, dovrà essere posta massima attenzione nella scelta dei contenuti di questo documento, in quanto con il ricorso non sarà possibile introdurre nuove doglianze.    

Con il reclamo si cerca di definire stragiudizialmente la lite, ancor prima della sua eventuale trasmissione all’Arbitro. Pertanto la comunicazione che precede il ricorso (il reclamo) deve essere idonea a creare i presupposti affinché le parti valutino se la controversia possa essere risolta prima di arrivare al ricorso.

Il reclamo in cui non viene esplicitato il quantum del risarcimento richiesto può ritenersi comunque idoneo ad integrare un valido reclamo, allorquando le condotte contestate all’intermediario risultano quantomeno ivi già delineate, mettendo così quest’ultimo in grado di colmare le lacune allegative del ricorrente attraverso le informazioni inerenti al rapporto con l’investitore.

Non possono essere considerati reclami validamente proposti le mere richieste di documentazione o di informazioni o gli atti generici di interruzione della prescrizione.

 

 Esistenza del reclamo

La verifica sull’esistenza di un preventivo reclamo quale condizione di ricevibilità del ricorso è condotta in una prospettiva sostanziale.

Il reclamo è considerato esistente ogni qualvolta ci si trovi in presenza di un atto che, pur non avendo la veste formale di reclamo, risulti comunque ad esso equivalente in quanto idoneo, nella sostanza, a mettere in condizione l’intermediario di conoscere i motivi di conflitto e poter così valutare la possibilità di una conciliazione ex ante della possibile controversia.

Esempi da considerare equivalenti al reclamo:

- un’istanza di mediazione alla quale l’intermediario non ha aderito;

- un precedente ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nel caso in cui quest'ultimo si sia dichiarato non competente sulla controversia e il ricorrente abbia comunque manifestato la chiara intenzione di tentare di rimuovere i motivi di conflitto, così creando i presupposti per risolvere ex ante la possibile lite.

La data di ricezione del reclamo

La procedura di presentazione on line del reclamo predisposta dall’Intermediario deve prevedere il rilascio al cliente di una “ricevuta” (attestazione di ricezione).

In caso contrario, poiché il cliente non è stato messo in condizione di conservare traccia dell’invio del reclamo e l’Intermediario non fornisce prova contraria, si considera provata l’avvenuta presentazione del reclamo nei termini previsti e pertanto il ricorso è ricevibile dall’ACF.