Controparti qualificate e clienti professionali Controparti qualificate e clienti professionali

Le controparti qualificate sono:

1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di  assicurazione,  gli  Oicr,  i  gestori,  i  fondi  pensione,  gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, le società  di  cui  all'articolo  18  del TUB,  gli  istituti  di  moneta  elettronica,   le fondazioni bancarie, i Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti uffici, compresi gli organismi  pubblici  incaricati  di  gestire  il debito   pubblico,   le   banche   centrali   e   le   organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le altre  categorie  di  soggetti  privati  individuati  con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia,  nel  rispetto  dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle  relative  misure  di esecuzione;

3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e  2)  di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea

I clienti professionali……

I) La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  individua  con regolamento:
   -  i clienti professionali privati;
   -  i criteri di  identificazione  dei  soggetti  privati  che  su richiesta possono essere trattati come  clienti professionali  e  la relativa procedura di richiesta.

II) Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:
   -  i clienti professionali pubblici;
  -   i criteri di identificazione  dei  soggetti  pubblici  che  su richiesta possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la relativa procedura di richiesta.

La Consob, con l’allegato III del Regolamento 16190/2007, ha:

- fornito l’elenco dei CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO;
- definito i criteri di identificazione dei CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA.

Clienti professionali di diritto

1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio;

2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: 20 000 000 EUR; - fatturato netto: 40 000 000 EUR; - fondi propri: 2 000 000 EUR;

3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Clienti professionali su richiesta:

La Consob, con l’allegato III del Regolamento 16190/2007, ha: 

- disciplinato la ‘procedura di richiesta’ individuando un iter rigoroso con l’obiettivo di assicurare che il cliente riceva tutte le necessarie informazioni in merito alle conseguenze del ‘passaggio’ a ‘cliente professionale’ e segnatamente la perdita di tutta una serie di tutele e garanzie da parte dell’intermediario sia in termini di informativa sia in termini di limiti (quantitativi e qualitativi) all’operatività;

- individuato tre criteri, almeno due dei quali devono essere soddisfatti dal cliente affinché si possa procedere alla riclassificazione e segnatamente l’intermediario, per poter accettare la richiesta del cliente, deve preventivamente verificare che

I) il cliente [abbia] effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti”;
“il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, [sia] superare € 500.000”;
II) “il cliente lavor[i] o [abbia] lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti”.
 I tre requisiti rispondono quindi all’obiettivo di individuare dei parametri di tipo oggettivo in base ai quali valutare il grado di esperienza, competenza, conoscenza del mercato finanziario in capo al cliente.

Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici; i criteri di identificazione  dei  soggetti  pubblici  che  su richiesta possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la relativa procedura di richiesta.

Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del TUF.

Link al regolamento: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/07/012G0034/sg