Crowdfunding Crowdfunding

Fornitori di servizi di crowdfunding e gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese: 

Nel novero degli intermediari nei cui confronti è possibile presentare ricorso dinanzi all’ACF sono inclusi i fornitori di servizi di crowdfunding, per le controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, stabiliti nei confronti degli investitori dalla nuova disciplina europea.

Il Ricorso può far riferimento solo ai prestatori di servizi di crowdfunding autorizzati dalla Consob o dalla Banca d’Italia e non anche ai prestatori autorizzati all’estero, anche qualora dovessero svolgere la propria attività tramite portali accessibili in Italia.

Legittimazione attiva:

Il Regolamento UE sui fornitori di servizi di crowdfunding adotta una classificazione di investitori diversa da quella della MiFID, distinguendo tra investitori SOFISTICATI e NON SOFISTICATI. La categoria di investitori sofisticati include gli investitori professionali ai sensi della MiFID, ma rappresenta una categoria più ampia rispetto a quella MiFID e ricomprende investitori che – nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento – sarebbero clienti al dettaglio. La decisione di non modificare la definizione di investitori sofisticati implica che possono rivolgersi all’ACF anche investitori che, ai sensi della disciplina europea sulla prestazione dei servizi di crowdfunding sono considerati “investitori sofisticati”, sempreché non siano anche clienti professionali o controparti qualificate ai sensi della MiFID.

Nel novero degli intermediari indicati nel Regolamento ACF continuano ad essere inclusi anche i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali.