Avviso in merito agli obblighi degli intermediari che aderiscono all’ACF

Si ricorda che gli intermediari che aderiscono all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) sono tenuti, oltre che a comunicare alla Consob la propria adesione all’ACF, ad assolvere agli obblighi nei confronti degli investitori previsti dall’articolo 3, comma 4, del regolamento istitutivo dell’ACF, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
In particolare, gli intermediari:

  • forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell’Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti” (lettera a));
  • assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro” (lettera b));
  • rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell’Arbitro” (lettera c)).

Con riguardo agli obblighi informativi previsti alla lettera a) della norma citata, la Consob, con la delibera n. 19783 del 23 novembre 2016, ha previsto in via transitoria un termine di 4 mesi dalla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 gennaio 2017) per modificare la documentazione contrattuale.

Tutte le altre previsioni sono immediatamente applicabili.