Ricorsi all’ACF nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e Veneto Banca S.p.a.

Si rende noto che il Collegio dell’ACF:

- preso atto che è stato assunto dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia, il provvedimento di revoca, a far data dal 19 luglio 2017, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da parte di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e di Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

- valutati gli effetti da ciò eventualmente conseguenti con riguardo ai ricorsi attualmente pendenti dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, nonchè ai ricorsi che dovessero essere presentati in futuro dagli investitori nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui sopra;

- ritenuti non sussistenti, con riguardo ai ricorsi presentati all’ACF prima del 19 luglio scorso e stante il quadro normativo di riferimento, elementi preclusivi alla prosecuzione dei procedimenti attualmente pendenti fino all’adozione della relativa decisione, e ciò anche alla luce del principio per cui la sussistenza della potestà decisoria dell’ACF deve essere valutata sulla base della situazione esistente alla data della domanda;  

- considerato che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra ed a valere dal 19 luglio scorso, Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non possono più ritenersi quali intermediari tenuti all’obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrato dall’ACF, ai sensi del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016;

- rilevato che, ai sensi del medesimo regolamento, ciò ha quale effetto l’inammissibilità dei ricorsi presentati nei confronti dei predetti soggetti dal 19 luglio 2017 ad oggi e quelli che dovessero essere presentati in futuro, e ciò proprio in quanto in tali casi risulta insussistente, alla data della domanda, uno dei presupposti - ovverosia la qualità di intermediario aderente al sistema ACF -  su cui si fonda la potestà decisoria dell’Arbitro;

stante tutto quanto sopra, il Collegio medesimo ha assunto conclusivamente l’orientamento di:

1. proseguire i giudizi attualmente pendenti, fino all’adozione della relativa decisione finale, ove avviati dagli investitori nei confronti di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e di Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa mediante la presentazione di ricorsi pervenuti all’ACF entro il 18 luglio scorso;

2. dichiarare inammissibili i ricorsi pervenuti all’ACF dal 19 luglio scorso ad oggi e quelli che dovessero pervenire in futuro, stante il venir meno da tale data - in capo ai predetti soggetti - dello status di intermediari tenuti all’obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrato dall’ACF, ai sensi del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.