Sospensione feriale dei termini
Si ricorda, in relazione ai procedimenti in corso, che i termini procedimentali previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e successive modifiche - disciplinante, tra l'altro, i procedimenti dinanzi all'ACF - devono intendersi sospesi dal 1° agosto al 31 agosto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo regolamento.
Per effetto della stessa disposizione, i ricorsi che dovessero pervenire in tale periodo di sospensione prenderanno, pertanto, data dal 2 settembre 2024.