Le condizioni necessarie
N.B. il contenuto della presente pagina è attualmente in fase di approvazione. Si prega di non tenerne conto.
Nella presente sezione sono forniti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie che devono tassativamente essere rispettate ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione all’adempimento di tali regole.
Alcune di queste condizioni sono state inserite in riquadri in evidenza in quanto ritenute di particolare importanza.
1) Tempistica
Prima di presentare un ricorso all'ACF è necessario inoltrare un reclamo all'Intermediario.
Dopo la trasmissione del reclamo occorre attendere la risposta dell'Intermediario.
L'Intermediario ha 60 giorni per rispondere ma può anche non rispondere.
In caso di trasmissione di più reclami, per la presentazione del ricorso deve essere considerato il termine di un anno a partire dalla data di ricezione dell'ultimo reclamo da parte dell'intermediario.
2) Oggetto:
Il reclamo deve avere ad oggetto gli stessi fatti che poi saranno oggetto del ricorso.
Il reclamo deve indicare chiaramente:
- la descrizione di cosa si rimprovera all'Intermediario;
- l'esposizione dei relativi fatti;
- la condotta violativa;
- ove possibile il danno cagionato;
- ove possibile, la relativa quantificazione
3) Modalità di redazione e trasmissione:
- il reclamo può essere predisposto autonomamente o con l’ausilio di un difensore/avvocato o per il tramite di un’associazione di categoria;
- il reclamo deve essere inviato all'intermediario via pec o tramite raccomandata A/R;
- il reclamo trasmesso all’intermediario dovrà essere inviato con il ricorso all’ACF;
- dovrà essere trasmessa, con il ricorso, anche l’attestazione di avvenuta consegna del reclamo.
L’Intermediario può o meno rispondere al reclamo entro 60 giorni
L’eventuale risposta dell’Intermediario dovrà essere inviata con il ricorso all’ACF
L'intervallo di tempo in cui è possibile fare ricorso varia:
- Se l’Intermediario risponde al reclamo: puoi inviare il ricorso dopo la sua risposta
- Se l’Intermediario non risponde: per inviare il ricorso devi attendere 60 giorni dall’invio del reclamo
- Il ricorso va inviato entro un anno dalla data del reclamo
- Superato l'anno dalla data di ricezione del reclamo, deve essere ripresentato un nuovo reclamo.
Il limite decennale di competenza dell'Arbitro:
Le operazioni di investimento oggetto del ricorso devono essere state effettuate entro i dieci anni dalla data di presentazione del ricorso a pena di inammissibilità (non rilevano eventuali atti interruttivi della prescrizione).
Non è possibile presentare un ricorso per operazioni di investimento poste in essere in data precedente al suddetto limite temporale a pena di inammissibilità.
Ad esempio: se si inoltra un ricorso in data 25 giugno 2023, può essere presentato un ricorso unicamente per operazioni di investimento effettuate entro il decimo anno precedente al 25 giugno 2023, ovvero per operazioni effettuate tra il 25 giugno 2013 e il 25 giugno 2023.
Attenzione!!
Per il limite decennale si tiene conto esclusivamente della data di proposizione del ricorso.
Il limite decennale è insuscettibile di interruzione ovvero di sospensione, non trovano applicazione le norme dettate in materia di prescrizione.
Occorre predisporre i documenti indicati nel seguente elenco in formato digitale non modificabile (preferibilmente in pdf):
- copia di un valido documento di identità di tutti i soggetti coinvolti (ricorrente nonché eventuali
altri ricorrenti, rappresentanti legali, procuratore);
- in caso di assistenza di un procuratore, procura conferita da tutti i ricorrenti;
- reclamo preventivamente presentato all’intermediario, munito di attestazione di avvenuta consegna/ricezione, con l’eventuale riscontro dell’intermediario;
- modulo contenente l’informativa per la protezione dei dati personali, firmato da tutti i soggetti coinvolti, come sopra individuati. Il modulo è scaricato dal sito ACF e va allegato al ricorso al fine di poterne completare la regolare trasmissione.
La somma richiesta deve essere uguale o inferiore a 500 mila Euro.
La somma deve esser calcolata considerando in primis il controvalore degli strumenti finanziari rientranti nel perimetro del ricorso, ovvero acquistati entro i dieci anni dalla data di proposizione del ricorso.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 2833.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
- l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;
- non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale.
Attenzione!!
In caso di proposizione di un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), dichiarato inammissibile, perché lo stesso non rientra nelle materie di competenza dell’ABF, si può proporre un successivo ricorso all’ACF.
In tale ipotesi il primo ricorso trasmesso all’ABF si considera come equipollente al reclamo in sede ACF.
Il ricorso
Redazione e gestione di un ricorso
La Decisione dell’Arbitro



