F.A.Q.
Perché in caso di decisione favorevole dell’ACF nei confronti di azionisti/investitori delle due Banche venete in liquidazione coatta amministrativa né l’ACF né le medesime banche stanno procedendo alla pubblicazione della notizia del mancato adempimento prevista dall’art. 16, comma 3, del Regolamento ACF?
A fronte delle numerose richieste pervenute da azionisti/investitori di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e di Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, che chiedono informazioni in merito al mancato adempimento delle decisioni adottate a loro favore dall’ACF, si precisa quanto segue.
Le decisioni sfavorevoli nei confronti delle due banche venete rimangono inadempiute per effetto dell’intervenuto avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa (decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 convertito nella legge n. 121/2017) che comporta il rispetto di tutta una serie di norme nella definizione e liquidazione degli attivi e passivi delle due banche, a tutela della parità di trattamento di tutti i loro creditori.
Di conseguenza, i crediti vantati nei confronti del soggetto in liquidazione coatta amministrativa potranno trovare esecuzione solo attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa che disciplina la procedura liquidativa.
I commissari liquidatori, quindi, anche qualora ritengano di riconoscere come passivo il controvalore della decisione dell’ACF, non possono procedere a versare al ricorrente la somma determinata dall’Arbitro, se non a conclusione della procedura liquidativa e nei limiti degli attivi che dalla stessa residueranno. Da quanto detto discende l’inapplicabilità del regime pubblicitario previsto dall’art. 16, comma 3, del Regolamento ACF che prevede - in caso di mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell’intermediario - la pubblicazione della relativa notizia sul sito web dell’ACF e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonchè sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi. Queste previsioni, infatti, intendono “sanzionare” con un effetto reputazionale il comportamento dell’intermediario che si rifiuti volontariamente di eseguire una decisione dell’Arbitro. Nel caso di soggetti in liquidazione coatta amministrativa, invece, i commissari liquidatori si trovano allo stato nell’impossibilità di adempiere alle decisioni.
Le decisioni sfavorevoli nei confronti delle due banche venete rimangono inadempiute per effetto dell’intervenuto avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa (decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 convertito nella legge n. 121/2017) che comporta il rispetto di tutta una serie di norme nella definizione e liquidazione degli attivi e passivi delle due banche, a tutela della parità di trattamento di tutti i loro creditori.
Di conseguenza, i crediti vantati nei confronti del soggetto in liquidazione coatta amministrativa potranno trovare esecuzione solo attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa che disciplina la procedura liquidativa.
I commissari liquidatori, quindi, anche qualora ritengano di riconoscere come passivo il controvalore della decisione dell’ACF, non possono procedere a versare al ricorrente la somma determinata dall’Arbitro, se non a conclusione della procedura liquidativa e nei limiti degli attivi che dalla stessa residueranno. Da quanto detto discende l’inapplicabilità del regime pubblicitario previsto dall’art. 16, comma 3, del Regolamento ACF che prevede - in caso di mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell’intermediario - la pubblicazione della relativa notizia sul sito web dell’ACF e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonchè sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi. Queste previsioni, infatti, intendono “sanzionare” con un effetto reputazionale il comportamento dell’intermediario che si rifiuti volontariamente di eseguire una decisione dell’Arbitro. Nel caso di soggetti in liquidazione coatta amministrativa, invece, i commissari liquidatori si trovano allo stato nell’impossibilità di adempiere alle decisioni.
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